Credito d’imposta R&S: il testo, il modello e le istruzioni per accedere alla sanatoria

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento definitivo relativo alla procedura di riversamento dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati. La versione definitiva del provvedimento (che insieme al modello e alle istruzioni di accesso alla sanatoria è stato sottoposto a consultazione pubblica) introduce la possibilità di scomputare dall’importo le somme già riversate.

Pubblicato il 02 Giu 2022

calcolatrice

L’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

Il testo del provvedimento è stato sottoposto a una consultazione pubblica il 13 maggio scorso, insieme al modello da inviare per accedere alla sanatoria – introdotta dall’articolo 5 del Dl 146/2021 – e le istruzioni.

Tra le modifiche che il testo finale presenta rispetto alla bozza, è stata introdotta la possibilità di scomputare le somme già versate (art.8, comma 1 del provvedimento), sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. Si è risolta così la polemica nata nelle scorse settimane, quando sembrava che non si sarebbe data questa possibilità.

Sanatoria per crediti d’imposta indebitamente utilizzati: cosa stabilisce il provvedimento

Attraverso la procedura, è possibile riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Possono accedere alla sanatoria i soggetti che:

  • hanno effettivamente svolto attività di ricerca sviluppo, che in parte o nella totalità non siano ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  • hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Punto che si riferisce all’estensione del credito a «imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto  del  Ministro delle finanze 4 settembre 1996 ». Nello specifico, l’art.1, comma 72 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che, per essere ammissibili al tax credit, sono ammissibili solo le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori/strutture situati nel territorio dello Stato italiano
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

La richiesta di accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso l’invio telematico del modello (disponibile in fondo all’articolo) entro il 30 settembre 2022,  attraverso un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche ed i controlli relativi al software e alla trasmissione telematica delle istanze verranno approvati con un provvedimento successivo.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione – da ricevere entro cinque giorni dall’invio della richiesta – che contiene ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello (quindi fino al 30 settembre 2022).

Casi in cui non si può accedere alla regolarizzazione dei tax credit R&S indebitamente utilizzati

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Inoltre, la regolarizzazione è in ogni caso esclusa, nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

  • di condotte fraudolente
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti
  • falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
  • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta

In questi casi, anche se il soggetto ha presentato domanda di riversamento dei crediti d’imposta, questa decade e gli eventuali versamenti si considerano acquisiti a titolo di acconto sugli importi dovuti.

Le modalità di pagamento

L’importo da regolare deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre
2023 e 16 dicembre 2024. In questo caso, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La rateizzazione dell’importo da versare non può essere applicata nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, o sia stato constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data.

In questo caso, il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

Contrariamente, la ratificazione degli importi da riversare è ammessa nel caso che l’atto di recupero o atto impositivo sia stato notificato successivamente al 22 ottobre 2021. Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (5% annuo).

Il provvedimento definitivo introduce la possibilità di scomputare le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.

Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

Il modello

Questo è il modello da inviare (secondo modalità che verranno presentate in un secondo momento) per accedere alla procedura di riversamento dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

Modello RivCreditoInvRicercaSviluppo

Le istruzioni per accedere alla procedura

Istruzioni RivCreditoInvRicercaSviluppo

Valuta la qualità di questo articolo

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 5