Dopo la bocciatura dell’emendamento al Decreto Sostegni che prevedeva l’introduzione della possibilità di cedere i crediti d’imposta relativi all’acquisto dei beni strumentali previsto dal piano Transizione 4.0, il senatore Mario Turco (M5S) ci riprova.
Ricordiamo che l’emendamento era stato stralciato a seguito dell’intervento della Ragioneria dello Stato, che aveva segnalato come l’introduzione della cessione del credito avrebbe potuto avere un impatto sulle finanze dello Stato. Nelle scorse settimane il gruppo di senatori capeggiato da Turco aveva quindi avuto una serie di incontri proprio con i tecnici della Ragioneria al fine di capire come risolvere la questione, che era legata ad alcune indicazioni sulla classificazione delle voci da parte di Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione Europea.
A seguito di questo percorso, il senatore Turco, ritenendo che ci siano le condizioni per riproporre la questione, ha depositato un nuovo emendamento alla prima occasione utile, che si è presentata in questi giorni con l’esame, da parte della Commissione Bilancio del Senato, del cosiddetto Decreto Fondo complementare (DL 6 maggio 2021, n. 59).
Il nuovo emendamento è identico a quello presentato a maggio, con una sostanziale differenza alla fine.
L’emendamento prevede infatti che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione”.
AGGIORNAMENTO – L’Istat ha poi reso noto la risposta di Eurostat alla richiesta di parere. In questo articolo tutti i dettagli. L’emendamento è stato poi ritirato.
Qui di seguito vi riportiamo il testo integrale dell’emendamento. Vi aggiorneremo quando sarà messo in votazione.
Il testo dell’emendamento
3.1
Turco, Ricciardi, Fenu, Di Piazza, Cioffi, Girotto, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, Dell’Olio, Castaldi, L’Abbate, Vanin, Gallicchio, Evangelista, Romano, Santangelo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:
”1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.”»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di-imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».