Con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2021 arriva un nuovo credito d’imposta destinato a incentivare le attività di formazione professionale “di alto livello” dei dipendenti delle imprese.
A prevederlo è l’emendamento 48.03 a firma Lupi approvato dalla commissione bilancio della Camera dei Deputati nell’ambito del percorso di conversione in legge ordinaria del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il cosiddetto Sostegni-bis.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro per azienda, e andrà calcolato sul costo aziendale del dipendente, per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione.
Ma quali sono le attività di formazione “di alto livello” incentivate? Si tratta – si legge nel testo – di “corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.
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Un incentivo inutile?
Facciamo notare – per inciso – che questo incentivo è di fatto una replica del credito d’imposta per la formazione 4.0 già in vigore. Quali sono le differenze?
La prima è sulle aliquote. Qui l’aliquota è fissa al 25% e non è legata alle dimensioni aziendali. Nell’altro incentivo l’aliquota arriva fino al 50% per le piccole imprese, scende al 40% per le medie e al 30% per le grandi, con massimali di spesa significativamente superiori (250.000 euro per le grandi e le medie e 300.000 euro per le piccole).
Altro svantaggio è che è coperto solo il costo aziendale del dipendente, mentre l’altro copre anche i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione e i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Ma ci sono anche diversi vantaggi: fermo restando che occorrerà attendere un decreto attuativo, la nuova misura apparentemente non prevede particolari oneri, mentre l’altro incentivo prevede che il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rilasci una comunicazione da allegare al bilancio, che sia fatta una relazione sulle attività di formazione svolte; che si tengano dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Il testo dell’emendamento approvato
ART. 48.
Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
48.03. (Nuova formulazione) Lupi.