Aggiornamento – Leggi le modifiche introdotte dalla legge di bilancio in questo articolo più recente
Innovation Manager, il voucher scende a 25 mila euro per le medie imprese
Articolo del 31/10/2018
Nella versione finale del disegno di legge di bilancio, che approda oggi in Parlamento, compare finalmente la norma sull’incentivo all’assunzione dell’Innovation Manager che il Governo aveva promesso lo scorso 16 ottobre, al momento di varare la manovra in Consiglio dei Ministri. Vediamo che cosa prevede il comma 21 dell’articolo 19 dell’articolato, lo stesso articolo in cui trova spazio il rinnovo della Nuova Sabatini.
Lo strumento individuato è quello del Voucher che potrà avere un valore massimo di 40 mila euro ed essere pari al massimo al 50% dei costi sostenuti nel 2019 e nel 2020 per avvalersi della consulenza di un consulente esperto il cui scopo sia “sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0″ e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”.
Il voucher raddoppia a 80 mila euro nel caso in cui a farne richiesta sia una rete di impresa.
I manager devono essere “in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco”, che sarà creato entro marzo dal ministero dello Sviluppo Economico.
L’incentivo è nel regime “de minimis” e quindi cumulabile con altri incentivi diversi dagli aiuti di Stato. Qui di seguito il testo integrale dei due commi.
Il testo dei commi 21 e 22
21. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, tramite voucher di importo non superiore a 80.000 euro, per l’acquisizione di prestazioni consulenziali. Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto di cui al comma 4. I contributi di cui al presente comma sono concessi nei limiti delle somme di cui al comma 23 a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché l’istituzione dell’elenco.
22. I contributi di cui al comma 21 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 23. Per le finalità di cui al comma 21 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.