INCENTIVI

FAQ – Domande e risposte sul Piano Transizione 5.0

In questo articolo trovate una serie di domande comuni (FAQ) in relazione al Piano Transizione 5.0 con le relative risposte

Pubblicato il 10 Mar 2024

transizione50

Qui di seguito vi proponiamo una serie di domande comuni (FAQ, Frequently Asked Questions) in relazione al Piano Transizione 5.0 con le relative risposte (dove possibile).

Le risposte presenti in questo articolo sono state aggiornate con i dettagli previsti dal decreto attuativo e lo saranno via via che saranno pubblicate le varie circolari ministeriali.

Le risposte che trovate sono elaborate dalla nostra redazione in collaborazione con esperti di finanza agevolata e, in alcuni casi, in base ai chiarimenti forniti dai tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Indice degli argomenti

Domande generali

Dove trovo il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0?

Il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0 è contenuto nell’articolo 38 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, che è stato pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale. Una versione in PDF, suddivisa per commi, di più agevole lettura la potete trovare qui.

AGGIORNAMENTO – Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 è stata pubblicata la legge di conversione del Piano Transizione 5.0. Si tratta della Legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha apportato alcune modifiche al testo del decreto legge originario. Il testo coordinato del decreto legge così come modificato dalla legge di conversione si trova nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 che trovate qui.

Quali aziende possono accedere agli incentivi?

L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza.
Sono escluse, tuttavia:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?

Nessuna attività di per sé viene esclusa, i beni acquistati devono concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale in cui sono installati, pertanto, se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.
Risposta a cura di WarrantHub

Ammissibilità dei Beni e degli Investimenti

Quali sono gli investimenti non agevolabili?

Il decreto legge esclude al comma 6, in virtù del principio DNSH (Do Not Significantly Harm), gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Si noti che al momento non abbiamo indicazione di quali saranno le specifiche attività escluse, non essendoci un elenco di codici Ateco esclusi.
La norma prevede che sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per un dettaglio maggiore sulle eccezioni previste in materia DNSH vi rimandiamo a questo articolo.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?

Si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:
1) l’utilizzo di combustibili fossili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile.
2) L’acquisto di tali beni deve essere funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti; (Art. 5 lett a) punto 2)
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?

Sì, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti un risparmio energetico di almeno il 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con il piano Transizione 5.0?

Le caratteristiche tecniche sono le stesse previste dal piano Transizione 4.0. Si richiede quindi il rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti in base alla classificazione in accordo agli allegati A e B. In più, si richiede che almeno uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Una volta verificatasi questa condizione, è possibile includere in un progetto che raggiunge i limiti di risparmio energetico anche altri beni strumentali (sempre dagli allegati A e B e previo rispetto dei requisiti 4.0).

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?

Sì, il comma 14 del Decreto Legge 19 2 marzo 2024 prevede espressamente che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in materia di investimenti sostitutivi”

Dettagli sull’Investimento e sull’Acquisto dei Beni

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?

L’incentivo si applica agli investimenti avviati a partire da gennaio 2024 e non a quelli con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024.

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?

Il testo del decreto prevede che l’intera procedura si concluda entro il 31/12/2025, quindi la risposta a questa domanda è no: l’interconnessione deve essere realizzata prima di avviare la fruizione dell’incentivo

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?

Questo caso è stato esplicitamente disciplinato nel decreto attuativo. Qualora siano in gioco beni che appartengono a diversi processi interessati, occorre necessariamente prendere come riferimento l’intera struttura produttiva. Non è possibile invece presentare due diversi progetti di innovazione in parallelo perché ciascuna impresa può aprire una sola pratica alla volta.

Se il bene è solo industria 4.0 perché non si riesce a dimostrare l’efficientamento energetico, il costo della certificazione viene comunque rimborsato alle PMI (fino a 10k) come previsto dal nuovo decreto oppure segue le regole della 4.0?

Se il bene non è 5.0 il costo delle certificazioni ex ante ed ex post non sarà rimborsato in quanto la perizia ex post dimostrerà l’assenza del necessario risparmio energetico, pertanto l’impresa sarà tenuta a comunicare al GSE il completamento dell’investimento ma la rinuncia al credito prenotato, e seguirà la normale procedura di agevolazione prevista per i beni 4.0.
Risposta a cura di WarrantHub

I beni oggetto di revamping possono essere agevolati in 5.0 o sono esclusi?

Ai fini 5.0 sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, l’ammodernamento di un bene esistente attraverso l’utilizzo di componenti nuovi che lo rendono 4.0 potrebbe consentire di agevolare i soli componenti nuovi, sempre che l’investimento così configurato consenta un risparmio energetico ai fini 5.0.
Risposta a cura di WarrantHub

Riduzione dei Consumi e Risparmio Energetico

In quale intervallo di tempo va raggiunta la riduzione dei consumi?

La certificazione ex post deve attestare l’effettiva effettuazione degli investimenti previsti nel progetto di innovazione descritto nella certificazione ex ante. Occorre inoltre aggiornare le stime relative al conseguimento del risparmio energetico. La misurazione dell’effettivo risparmio conseguito va comunque fatta e periodicamente ripetuta: nel decreto attuativo è espressamente previsto che occorre garantire il mantenimento dei requisiti per lo stesso periodo previsto per il divieto di alienazione, cioè per i 5 anni successivi all’ultimazione del progetto.

Nel caso di nuovi impianti a cosa si fa riferimento per definire la riduzione dei consumi?

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle che hanno significativamente variato prodotti o processi negli ultimi sei mesi, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”. Per ogni bene parte del progetto di innovazione occorre individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato europeo negli ultimi 5 anni, calcolare la media dei consumi energetici di questi beni alternativi e utilizzare questa media come base di confronto. La somma dei consumi così individuati costituirà lo scenario di riferimento.
Per tutte le altre casistiche vi invitiamo a leggere questo articolo.

Che cosa si intende per “struttura produttiva?”

La definizione è fornita dal decreto attuativo. Si definisce struttura produttiva un “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi”

Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? Si intende l’intera trasformazione da materia prima a prodotto finito oppure specifiche fasi di lavorazione?

Per comprendere che cos’è il processo interessato occorre riprendere due definizioni previste nel decreto attuativo.
La prima è quella relativa al “processo produttivo” definito come “insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)”.
Il “processo interessato dall’investimento” è quindi quel “processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto”

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?

Sì: per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.

Nel caso di acquisto di più beni strumentali è necessario che ciascun bene preso singolarmente contribuisca alla riduzione dei consumi prevista dalla normativa?

No, la riduzione dei consumi è riferita al progetto di investimento nel suo insieme, a cui possono contribuire in misura anche diversa più beni. È quindi possibile che siano parte del progetto dei beni strumentali 4.0 che non contribuisca o addirittura contribuisca negativamente alla riduzione dei consumi (cioè li faccia aumentare). Quello che conta è la sommatoria dei consumi dei nuovi beni che afferiscono al processo interessato o alla struttura produttiva: sarà questa a determinare la possibilità di accedere all’incentivo e l’aliquota spettante.

Se l’impresa acquista un macchinario in sostituzione di uno già in suo possesso, il macchinario incrementa la produzione, il consumo al pezzo è inferiore ma il consumo complessivo del macchinario aumenta, può essere agevolato?

La valutazione rispetto al miglioramento dei consumi energetici viene effettuata sul singolo processo produttivo, al netto di eventuali variazioni dei valori della produzione o altri fattori di perturbazione. Se il macchinario consente un aumento della produzione e una diminuzione dei tempi della stessa, sarà necessario calcolare i TEP utilizzati nel nuovo processo per unità di prodotto per valutare il risparmio energetico.
Risposta a cura di WarrantHub

Formazione e Altri Costi Agevolati

Quali sono i costi sono agevolati per la parte relativa alla formazione?

Per la parte relativa alla formazione, i costi agevolati includono le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questi costi di formazione sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, come specificato nei commi 4 e 5, lettera a), della disposizione normativa, e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro.
Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati nel decreto attuativo.

È ammessa anche la formazione di imprenditori e manager?

Quali sono le materie su cui si può fare formazione?

Il decreto attuativo dispone che si può fare formazione sugli argomenti previsti in due elenchi, uno dedicato alle attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green e l’altro relativo alla formazione sulla transizione digitale.

I progetti formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere per tutti i partecipanti almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di queste quattro “materie”:

  • Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
  • Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
  • Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
  • Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)

e almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su

  • Integrazione digitale dei processi aziendali
  • Cybersecurity
  • Business data analyitcs
  • Intelligenza artificiale e Machine learning

Il fotovoltaico

Dove trovo l’elenco dei fornitori di pannelli che permettono di sfruttare l’incentivo?

L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora. In attesa di questa definizione, la norma consente ai produttori di autocertificare la rispondenza dei propri pannelli alle specifiche di legge, che prevedono che i pannelli siano prodotti nell’UE e abbiano un’efficienza minima del 21,5%. Si noti che letteralmente il requisito della territorialità (produzione nell’UE) riguarda solo i moduli, non inverter o altri componenti aggiuntivi dell’impianto di autoproduzione.
Risposta in collaborazione con WarrantHub

Esiste un limite alla parte dell’incentivo legata alle rinnovabili?

Non esiste un limite che metta in relazione la spesa in beni strumentali trainanti con la parte del fotovoltaico. In parole semplici, è possibile accedere all’incentivo anche con una spesa minima in beni strumentali 4.0, senza per questo avere un limite sull’agevolazione sulle rinnovabili.
Durante il percorso di conversione in legge del decreto è stata invece approvata una norma che impone una proporzionalità tra l’energia erogata e la spesa agevolata. In parole semplici, più sarà “potente” l’impianto fotovoltaico, maggiore sarà il limite delle spese ammesse.
Questi sono i limiti, espressi in euro per kilowatt, per le diverse fonti rinnovabili

Fonte rinnovabileP ≤20 kWe

[€]

20 kWe <P ≤

200 kWe

[€]

200 kWe <P ≤

600 kWe

[kWe]

[€]

600 kWe <P ≤

1000 kWe

[€]

1000 kWe < P

[€]

Solare

(fotovoltaico)*

1.3501.060970860800
Eolica2.6402.1601.2801.080
Geotermica2.7501.800
Idraulica**2.9702.6402.3801.850

Procedure e Verifica (GSE, Accettazione Domanda, Comunicazioni Periodiche)

Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?

Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuate anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” e “ex post”
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata?

Il dettaglio della procedura di comunicazione verrà definita in sede di decreto attutino. Ma dovrebbe essere mantenuto il meccanismo automatico quindi salvo diversa comunicazione del GSE la domanda si intenderà accolta.
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento sono obbligatorie solo in caso di variazioni nell’importo del credito d’imposta comunicato nella certificazione ex ante o vanno fatte in ogni caso?

A parte la prima comunicazione entro 30 giorni dalla prenotazione, necessaria a confermare l’avvio degli investimenti, le comunicazioni periodiche si renderanno necessarie in presenza di discrasie tra le situazioni oggetto di comunicazione ex ante e ex post.
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

La certificazione ex post da chi viene predisposta? Dell’esperto della diagnosi energetica che ha già fatto quella ex ante oppure dal professionista che redige la perizia 4.0?

La legge dice che le due certificazioni devono essere realizzate dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e dalle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il decreto attuativo ha previsto l’inclusione di altri soggetti abilitati al rilascio di queste due certificazioni: si tratta degli gli ingegneri (senza distinzione sui corsi di laurea) iscritti nella sezione A dell’albo professionale “con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi”.
Le perizie relative agli aspetti 4.0 (eleggibilità e soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche, tra cui l’interconnessione) restano competenza dei soggetti già previsti dalla legge 232/2016.
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Quali sono gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dopo aver ricevuto gli incentivi?

La legge prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
La documentazione relativa al conseguimento dei risultati in termini di riduzione dei consumi e al mantenimento dei requisiti sarà specificata nel decreto attuativo. In ogni caso, oltre all’adeguata e sistematica reportistica richiamata dalla Circolare AdE 9/E del 23/07/21 ber gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 4, sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

La possibilità di accedere all’incentivo termina il 31/12/2025. Entro quella data dovranno essere completati anche tutti gli step successivi. Entro il 28 febbraio 2026, specifica il decreto attuativo, “l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17”.

Utilizzo e Gestione del Credito d’Imposta

Se si conclude l’investimento entro il 2024, l’azienda la potrebbe sfruttare il credito d’imposta già nell’anno corrente. Nel caso in cui non lo dovesse esaurire in un’unica soluzione, è obbligata a suddividere la restante parte in 5 quote annuali oppure può scalarla nel corso del 2025?

In caso di fruizione maturata nel 2024 e non compensata interamente nello stesso anno, la differenza può essere interamente compensata nel 2025. In caso di utilizzo parziale anche alla fine del 2025, il residuo dovrà essere compensato nei cinque anni successivi a quote costanti.
risposta a cura di Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l’innovazione

Che cosa succede se le aziende prenotano l’incentivo e poi non ne fruiscono senza darne comunicazione?

Le aziende sono tenute a confermare la domanda di prenotazione dell’incentivo entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione ricevuta dal GSE producendo in un’apposita comunicazione prova del versamento di un acconto del 20% su tutti i beni (4.0 o legati alle rinnovabili). In assenza di questa comunicazione la prenotazione decade e occorrerà disporre una nuova pratica da capo.

Posso variare il progetto di innovazione in corso d’opera?

Sì, ma le variazioni potranno essere soltanto in diminuzione. Non si potranno cioè aggiungere altri costi non presenti nel progetto iniziale né richiedere di fruire di aliquote destinate a classi di risparmio energetico superiori.

Per poter fruire in compensazione del credito d’imposta occorre attendere l’emissione della certificazione della documentazione contabile?

In base a quanto previsto dal decreto la certificazione contabile non sembra preclusiva ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta; tuttavia, procedere con la certificazione ex post in assenza di certificazione contabile potrebbe esporre l’impresa a un possibile rischio, oltre a impedire alle imprese non dotate di organo di controllo interno di fruire dei 5.000 euro aggiuntivi concessi per la suddetta certificazione.
Risposta a cura di WarrantHub

Cumulabilità e Compatibilità degli Incentivi

Come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi già esistenti?

Il Piano Transizione 5.0 stabilisce specifiche regole per la cumulabilità con altri incentivi già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Ecco come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi:

  • Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, come definito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  • Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Questo significa che le imprese possono beneficiare di più incentivi contemporaneamente, purché la somma degli incentivi non superi l’importo totale degli investimenti effettuati. Nel calcolo del beneficio complessivo occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
  • La cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In particolare, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le condizioni per la cumulabilità degli aiuti nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), parte del Next Generation EU.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

Sì, gli incentivi Transizione 5.0 e Sabatini sono cumulabili.

L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di stato?

No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di stato.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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