Governo e parti sociali hanno firmato il protocollo sullo smart working che ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile.
Il protocollo sullo smart working giunge al termine di diversi mesi di confronto tra le parti sociali, con la mediazione del Ministero del Lavoro. Non sostituisce la legge vigente che disciplina la materia (legge n. 81 del 2017), ma fornisce linee di indirizzo non vincolanti, a completamento della norma.
“È l’inizio di una stagione feconda, pragmatica. Focalizzata sulle cose da fare”, auspica Maurizio Stirpe, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. “È la prova che, quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il Governo si rende disponibile a costruire con loro una adeguata sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche”. Anche i sindacati si sono detti soddisfatti.
Le linee guida fornite dal protocollo sullo smart working si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza legato alla pandemia. Al momento lo stato di emergenza dura fino al 31 dicembre, ma sarà probabilmente prolungato al 31 gennaio 2022. Il protocollo sul lavoro agile quindi entrerà in vigore verosimilmente a febbraio 2022.
Indice degli argomenti
Protocollo sullo smart working: le linee guida per l’accordo tra lavoratore e azienda
Il protocollo sullo smart working precisa che l’adesione del lavoratore allo smart working avviene su base volontaria e che il rifiuto a lavorare da remoto non può essere considerato un fattore che integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Il lavoratore, inoltre, mantiene il diritto di recesso già previsto dalla normativa di riferimento.
Come già stabilito dalla norma del 2017, lo smart working del lavoratore deve essere inquadrato all’interno di un contratto individuale con l’azienda, che deve comunque rispettare la normativa nazionale, le linee guida indicate dal protocollo ed eventuali contratti collettivi di riferimento.
L’accordo individuale deve indicare:
- la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi
- gli strumenti di lavoro
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali
Organizzazione del giornata lavorativa e il diritto alla disconnessione
Nel protocollo sullo smart working viene ribadito uno dei caratteri fondamentali del lavoro agile: l’assenza di vincoli di orari e autonomia nell’organizzazione della giornata lavorativa da parte del dipendente, spostando il focus sul raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’azienda.
Rimane possibile comunque stabilire delle fasce orarie per l’attività del lavoratore, ferma restando la tutela del diritto di disconnessione del lavoratore, già inquadrato all’interno della normativa del 2017. Questa prevede che tra un turno di lavoro e l’altro deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 11 ore.
A tutela di questo diritto andranno “adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione”, si legge nel documento.
L’accordo raggiunto non prevede, invece, che durante le giornate di lavoro svolto in modalità agile si possano effettuare straordinari.
Dove vi sono i presupposti, inoltre, il lavoratore può richiedere permessi orari per motivi personali, familiari e nel caso di assenze legittime (come malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.) può disconnettere i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda il luogo di lavoro, le linee guida stabiliscono che il lavoratore è libero di scegliere il luogo da dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché possa svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e delle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
Tuttavia, si precisa che per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati, la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile.
In tema di strumenti di lavoro, il protocollo lascia la possibilità al lavoratore di poter lavorare con il proprio PC, pur precisando che “fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e
informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”.
In questo caso, il lavoratore e l’azienda provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese. Il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di guasto, rottura o furto dei dispositivi e, se necessario, avviare la procedura di data breach.
Qualora il danneggiamento o il furto dei dispositivi risultino conseguenza di atteggiamenti negligenti da parte del lavoratore, questo sarà ritenuto responsabile dei danni subiti.
Le linee guida del Protocollo sullo smart working per sicurezza, salute, malattia e infortuni
Per quanto concerne gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro, ai lavoratori agili si applicano le disposizioni della normativa del 2017, anche per quanto riguarda la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, di cui godono anche i lavoratori agili.
Le aziende sono tenute a condividere con i lavoratori, almeno a cadenza annuale e in occasione di eventuali modifiche, un’informativa scritta contenente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
In questo ambito, il protocollo ribadisce l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile.
Pari opportunità, welfare e inclusione
L’art.9 del protocollo stabilisce le linee guida per assicurare pari diritti e pari opportunità anche ai lavoratori agili: stabilisce che lo svolgimento del lavoro da remoto non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore.
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore agile dovrebbe essere soggetto allo stesso trattamento di chi si reca in ufficio, anche per quanto riguarda il welfare e i benefit aziendali.
Nel comma 2 dell’articolo, inoltre, le parti sociali si impegnano a promuovere lo svolgimento del lavoro agile garantendo la parità di genere, anche in un’ottica di una ripartizione del lavoro domestico e del carico famigliare più paritaria e del miglioramento del rapporto tra lavoro e vita personale.
A questo scopo, le parti sociali si impegnano anche a rafforzare i servizi e le misure necessarie a garantire un corretto equilibrio per genitori e prestatori di assistenza, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di
welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.
L’accesso al lavoro agile, inoltre, deve essere facilitato anche per persone fragili e lavoratori con disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Percorsi formativi per acquisire le competenze necessarie
L’articolo 13 del protocollo prevede l’attuazione di percorsi formativi, riservati anche ai responsabili aziendali ad ogni livello, per garantire che i lavoratori posseggano le competenze necessarie per svolgere al meglio le proprie mansioni.
I lavoratori agili, inoltre, dovranno continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti, al fine di garantire un’adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi. A questo proposito, e anche per evitare l’isolamento del dipendente, l’azienda può richiedere la presenza fisica del lavoratore ai corsi di formazione.
Il protocollo, dunque, sottolinea l’importanza della formazione continua, ancora più rilevante per i lavoratori agili visti i ritmi di cambiamento delle tecnologie digitali.
Un Osservatorio per monitorare il progresso in ambito di smart working
Al fine di monitorare l’evoluzione dello smart working in Italia, vista anche la fase di passaggio da strumento emergenziale a modalità di lavoro affermata, i firmatari del protocollo auspicano la creazione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile.
L’Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle parti firmatarie del protocollo.
Tale osservatorio avrà il compito di monitorare:
- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile
- l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia
Gli incentivi alla contrattazione nazionale
Proprio perché lo smart working può essere uno strumento per favorire una maggiore inclusività all’interno della forza lavoro, le parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile, anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo.
Inoltre, sempre per favorire la diffusione del lavoro agile, le parti sociali chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.
Soddisfazione espressa dai rappresentanti delle parti sociali coinvolte nella lunga discussione che ha portato la firma del protocollo sullo smart working. Un testo che “ha trovato l’equilibrio giusto tra posizioni diverse“, precisa Tania Scacchetti, segretaria confederale della CGIL. Che aggiunge: “Crediamo sia stato importante ribadire ed affermare la validità di tutti gli accordi che sono stati già sottoscritti. Il protocollo avvalendosi di tutta la grande azione contrattuale nazionale, ma anche aziendale, definisce le linee guida d’indirizzo per la contrattazione con l’obiettivo di rendere maggiormente strutturale il ricorso al lavoro agile oltre il periodo dell’emergenza”.
Un accordo che “contribuirà a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, a maggiore produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità di genere e a nuovi modelli di convivenza” commenta Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl. “Per il sindacato è una nuova sfida, che richiede capacità contrattuali totalmente innovative, molte ancora da immaginare e costruire, a partire dalle molte intese già siglate in diverse aziende e settori”, aggiunge.
Il testo del Protocollo sullo smart working
Qui di seguito il testo del Protocollo sullo smart working
PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-7-12-21