Arriveranno entro il 15 novembre – questa è la promessa del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – gli indennizzi previsti dal Decreto Ristori per le aziende danneggiate dalle chiusure disposte dal DPCM del 24 ottobre.
Il Decreto, che ora è in Gazzetta Ufficiale (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 , in fondo all’articolo il testo ufficiale), mobilita risorse per 6,2 miliardi, si articola in tre parti dedicate rispettivamente a: sostegno alle imprese e all’economia, disposizioni in materia di lavoro e misure in materia di salute e sicurezza (di cui in questo articolo non ci occupiamo).
Tra le misure principali, oltre agli indennizzi (con un tetto di 150.000 euro), la proroga per sei settimane della cassa integrazione Covid, e lo stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio 2021.
Indice degli argomenti
Sostegno alle imprese e all’economia
Tra le misure di sostegno alle imprese e all’economia figura innanzitutto il contributo a fondo perduto destinato agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Ci sono poi le misure di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali, il rinnovo del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, la cancellazione della seconda rata dell’IMU e la proroga dei termini per la presentazione del modello 770.
Fondo perduto
Il decreto introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. I ristori saranno estesi anche a chi supera i 5 milioni.
La lista dei settori economici beneficiari si basa su una tabella che riporta sia i codici Ateco destinatari del beneficio sia la percentuale del ristori rispetto a quelli previsti dal Decreto Rilancio, che varia da 1 a 2 volte quanto ricevuto la volta scorsa.
“Per i settori chiusi completamente, come palestre, piscine, teatri, cinema, l’importo viene raddoppiato rispetto a quanto stanziato col decreto Rilancio. Anche ai ristoranti si applicherà il coefficiente del 200%. A bar, pasticcerie e gelaterie andrà il 150%”, ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.
“I ristoratori – ha detto Gualtieri – saranno divisi in tre fasce di fatturato e prenderanno un importo medio rispettivamente di 5.173 euro, 13.920 euro e 25 mila euro”.
La tabella pubblicata in Gazzetta Ufficiale è la seguente
Codice ATECO | Descrizione | % |
493210 | Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
551000 | Alberghi | 150,00% |
552010 | Villaggi turistici | 150,00% |
552020 | Ostelli della gioventu’ | 150,00% |
552030 | Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 | Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 | Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 | Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 | Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 | Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 | Attivita’ di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 | Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 | Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 | Attivita’ nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 | Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 | Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110 | Gestione di stadi | 200,00% |
931120 | Gestione di piscine | 200,00% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 | Attivita’ di club sportivi | 200,00% |
931300 | Gestione di palestre | 200,00% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 | Altre attivita’ sportive nca | 200,00% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night club e simili | 400,00% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 | Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 | Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 | Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 | Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
La norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. La condizione resta che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Lo stesso criterio varrà per le nuove richieste. La norma, infatti, prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 25 del decreto Rilancio. L’Agenzia delle entrate riaprirà il canale web per consentire ai nuovi soggetti interessati di presentare l’istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.
L’ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro e spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019.
Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.
Export e fiere
La disposizione prevede il rifinanziamento del “fondo 394” e del fondo istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 e volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto “fondo 394”. Il rifinanziamento è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a Simest nel periodo successivo 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal “temporary framework” della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell’emergenza Covid-19.
Il comma 3 interviene a sostegno delle fiere. Si prevede che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall’ultimo aggiornamento del “temporary framework” per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea. Inoltre, si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali a quelle imprese la cui attività prevalente è l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell’internazionalizzazione del sistema Paese, è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi.
Credito d’imposta per le locazioni
Con questa misura viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’agevolazione è concessa indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, ma solo per i settori la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
La seconda rata dell’Imu
Sempre solo per le aziende danneggiate, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività sospese dal DPCM.
Viene posta però la condizione che i proprietari delle attività, che sono i soggetti in capo ai quali ricade il pagamento dell’IMU, siano anche i gestori delle attività esercitate.
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Il termine per la presentazione del modello 770 relativo all’anno di imposta 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.
Misure settoriali
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator, 100 milioni per editoria, fiere e congressi, 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale e
400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
Le misure per il lavoro
La prima misura è la proroga della cassa integrazione, ma nell’elenco delle agevolazioni c’è anche il reddito d’emergenza e l’indennità per gli stagionali.
Sei settimane di cassa in più
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dal decreto agosto, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.
Divieto di licenziamento
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino alla stessa data di cui al comma 8, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Reddito di emergenza
Si riconosce un’ulteriore mensilità del Reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari secondo il Decreto agosto e di una mensilità pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo yy del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Altre misure
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del Turismo.
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
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