“Preservare la salute per tutelare l’economia, perché in questo difficile equilibrio dobbiamo proteggere tutte e due”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha motivato le restrizioni contenute nel nuovo DPCM 24 ottobre, che entra in vigore lunedì 26 ottobre e resterà in vigore fino al 24 novembre.
Oltre alle chiusure di bar e ristoranti alle 18 quelle di palestre, piscine e impianti sciistici, ci sono alcune novità di rilievo anche per le attività produttive. Ma prima vediamo che cosa il Governo sta mettendo in campo per tamponare i danni economici di questo semi-lockdown.
Indice degli argomenti
Via l’Imu, due mesi di credito d’imposta per gli affitti
Lo stop previsto nel decreto, reso necessario per la crescita vertiginosa della curva dei contagi, danneggerà in particolar modo chi opera nel settore della ristorazione, delle attività sportive e culturali. “Non mi piace fare promesse, ma prendo un impegno”, ha detto Conte. “Per tutti stiamo prevedendo sin da ora delle misure di ristoro che arriveranno a destinazione con un bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate”, ha detto Conte.
Tra le misure elencate dal premier: nuovi contributi a fondo perduto per tutte le categorie danneggiate, un nuovo credito di imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, la cancellazione della seconda rata Imu, un’indennità una tantum per gli stagionali del turismo e dello spettacolo, una mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare.
Il nuovo decreto è atteso già questa settimana e disporrà ristori maggiori per chi subisce chiusure totali e minori per chi subisce chiusure parziali, come ad esempio la ristorazione. L’importo dovrebbe essere superiore a quello riconosciuto la volta scorsa.
Oltre a queste misure, si dà per scontata anche la proroga della cassa integrazione almeno fino al 31 gennaio 2021.
Stop alle fiere
A pagare un dazio pesante alle nuove misure saranno gli organizzatori di fiere. Secondo quanto previsto nella lettera o) del primo articolo,
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
È una novità rilevante perché, a differenza di quanto previsto dall’ultimo DPCM e circolato nelle ultime bozze di quest’ultimo provvedimento, non sono contemplate esclusioni per le manifestazioni fieristiche “di carattere nazionale e internazionale”, che dovevano restare infatti consentite “previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico […] e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”. In altre parole, tutte le fiere (comprese quelle di rilievo nazionale e internazionale, come ad esempio MecSpe di Parma) sono sospese.
Proibiti anche convegni, congressi e “gli altri eventi”, come ad esempio cerimonie di inaugurazione, che potranno svolgersi naturalmente a distanza.
Le disposizioni per i professionisti
Per quanto riguarda le attività professionali, il DPCM “raccomanda” che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
Il richiamo ai protocolli per le attività produttive industriali e commerciali
Per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali, il DPCM richiama il rispetto dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14″.
Il testo in PDF del DPCM 24 ottobre e quello degli allegati
Vi riportiamo qui di seguito il testo del DPCM e quello degli allegati. Gli allegati 12, 13 e 14 si trovano da pagina 80 a pagina 101.
Dpcm_20201024_allegati_compressed