Dalle ore 12.00 del 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici possono inviare la domanda per entrare a far parte dell’istituendo Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono contenute in un decreto direttoriale firmato da Paolo Casalino, responsabile della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’iscrizione si effettua mediante la piattaforma informatica predisposta dal Mimit già operativa.
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Albo dei Certificatori di Progetti di Ricerca e Innovazione: un’attesa lunga oltre un anno
Una comunicazione che si attendeva da tempo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 73 del 2022 che introduceva la possibilità di richiedere una certificazione dei loro progetti di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.
Una misura accolta con favore dalle imprese, alla luce delle contestazioni fatte, negli ultimi anni, dall’Agenzia delle entrate sulla legittimità dei benefici usufruiti. La norma (di cui abbiamo parlato in questo articolo), mirava infatti a “favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa” attraverso l’introduzione di una certificazione delle attività da svolgere (o già svolte) che consente all’azienda di certificare l’idoneità del progetto prima di richiedere l’incentivo, mettendosi al riparo da future sorprese.
Dopo che si è atteso ben 452 giorni (invece di 30) per il DPCM che indicava le modalità per richiedere la certificazione, era rimasta ancora aperta la questione dei certificatori.
Il DPCM, firmato nel settembre 2023, infatti, istituiva l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni, ma affidava a un decreto direttoriale (che sarebbe dovuto arrivare entro 90 giorni) il compito di indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo. È questo il decreto direttoriale che è stato firmato oggi.
Va inoltre sottolineato che mancano ancora all’appello le “Linee Guida” che il ministero avrebbe dovuto emanare entro lo scorso 31/12 proprio per orientare la valutazione delle attività.
Questa vicenda si intreccia a doppio filo con il tema della cosiddetta “sanatoria” per i crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design. La Manovra di Bilancio 2024 ha infatti esteso i termini per accedere alla sanatoria (che concede alle imprese la possibilità di restituire il beneficio futuro) dal 30/11/2023 al 30/06/2024. La logica è la seguente: avendo a disposizione le linee guida, le imprese possono valutare se le proprie attività (passate e in essere) sono in linea con le interpretazioni del Ministero e decidere quindi se farsele certificare oppure, in caso di difformità, ricorrere alla sanatoria.
Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design, chi può registrarsi
Tornando all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design, possono presentare domanda per iscrizione:
- persone fisiche
- le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0
- i centri di competenza ad alta specializzazione
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea
- le università statali
- le università non statali legalmente riconosciute
- gli enti pubblici di ricerca
Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione; di non aver subìto condanna con sentenza definitiva; di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti.
Sempre le persone fisiche sono tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese; non essere sottoposte a procedura concorsuale; non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; di non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti: i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
Come mantenere l’iscrizione all’Albo dei Certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design
Sarà sempre possibile iscriversi all’albo, ma allo stesso tempo non vi si resterà iscritti per sempre. Una novità contenuta nel decreto è infatti che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Il testo del decreto direttoriale
Qui di seguito il testo integrale del decreto direttoriale del 21 febbraio 2024
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