aiuti di stato

Aiuti di Stato, il nuovo Regolamento “de minimis” alza il massimale a 300.000 euro

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis, che disciplina gli aiuti di Stato di importo limitato. Tra le novità introdotte vi è l’innalzamento del massimale per azienda, che sale a 300.000 euro in tre anni.

Pubblicato il 15 Dic 2023

consulenza

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di importo limitato e nuove norme per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (Regolamento de minimis SIEG).

Nuovo massimale di 300.000 euro da gennaio 2024

Secondo le nuove norme, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

Per i i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

Il Regolamento de minimis stabilisce criteri per cui un sostegno economico conferito da uno Stato membro a un’impresa può considerarsi escluso dalle regole stabilite dai trattati europei in merito agli aiuti di Stato (art.108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto non lede alla libera concorrenza del mercato unico.

Secondo i trattati europei, infatti, gli Stati membri di notificare tutti gli aiuti di Stato alla Commissione europea e di darvi attuazione solo dopo l’approvazione della Commissione.

Il Regolamento di abilitazione agli aiuti di Stato dell’UE consente alla Commissione di dichiarare che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato unico ed esenti dall’obbligo di notifica previsto dal Trattato.

A chi si rivolge il Regolamento de minimis

I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica“, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese

Cosa cambia con il nuovo Regolamento

L’attuale Regolamento de minimis prevede l’esenzione per gli aiuti di importo limitato, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Le modifiche adottate comprendono:

  • L’aumento del massimale per impresa da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per tenere conto dell’inflazione
  • l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese
  • l’introduzione di “porti sicuri” per gli intermediari finanziari per facilitare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, non richiedendo più un trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

Per quanto riguarda invece gli aiuti erogati secondo il Regolamento de minimis SIEG, il massimale viene portato da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

Stabilisce, inoltre, l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Le modifiche ai due regolamenti seguono un processo di revisione avviato dalla Commissione in vista della loro scadenza del 31 dicembre 2023.

Il Regolamento

Di seguito vi riportiamo il testo integrale del Regolamento in lingua italiana.

C_2023_9700_1_IT_ACT

Valuta la qualità di questo articolo

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4