Ricerca e Sviluppo: con una circolare direttoriale a firma di Stefano Firpo, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle numerose domande pervenute su come determinare quando un investimento in sviluppo di software possa essere considerato attività incentivabile con il credito d’imposta.
Indice degli argomenti
Lo sviluppo di software è sviluppo sperimentale
La circolare muove dalla premessa che “le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di Ricerca e Sviluppo, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale”. Sviluppo sperimentale che, come è noto, è uno dei tre tipi di attività incentivata, insieme alla ricerca fondamentale e a quella applicata.
Il software deve risolvere un problema “su base sistematica”
Il punto centrale della circolare è laddove si spiega che “affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”.
Lo “stock di conoscenza”
La circolare prosegue spiegando che “un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la precisazione, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento”.
La circolare riporta poi dei casi esemplificativi di sviluppi incentivabili e non.
Esempi di software incentivabili
A titolo esemplificativo, rientrano nella logica della ricerca e sviluppo e sono quindi incentivabili:
- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un
sistema o di una rete - la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.
Esempi di software non incentivabili
Per quanto riguarda invece le attività di tipo ricorrente o di routine connesse al software che non sono classificabili come R&S, si citano:
- i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi
- le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software
- lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti
- l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti
- l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati
- la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base; l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di
sistemi e programmi esistenti.
Attività conclusa con il beta testing
Per individuare correttamente il momento conclusivo della o delle fasi di R&S, dato che il riconoscimento del credito d’imposta non può riguardare attività dell’impresa successive a quelle cosiddette precompetitive, la circolare spiega che “nel caso di attività di sviluppo di software la conclusione di tali attività pre-competitive possa identificarsi in linea generale con quelle attinenti al cosiddetto beta testing”.
Documentare, documentare, documentare
La circolare si conclude sottolineando che “dovrà essere cura dell’impresa che intende avvalersi dell’agevolazione predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti”.