INCENTIVI PER LE IMPRESE

Legge di bilancio 2025, le novità definitive su Transizione 4.0, Transizione 5.0 e IRES premiale

Una sintesi delle novità in arrivo in legge di bilancio sul piano Transizione 4.0, sul piano Transizione 5.0 e sull’IRES premiale e il testo completo degli emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera (con la numerazione definitiva in commi dell’articolo unico).

Pubblicato il 18 Dic 2024

montecitorio


Si avvia a conclusione il complesso e travagliato iter parlamentare che condurrà, entro la fine dell’anno, all’approvazione della legge di bilancio per il 2025. Gli emendamenti più discussi e importanti per le imprese, cioè quelli che modificano in maniera sostanziale il piano Transizione 5.0 e il piano Transizione 4.0 e che introducono, nonché l’IRES premiale, sono stati approvati senza modifiche sostanziali.

La parola passa ora all’Assemblea della Camera dei Deputati, la quale sarà chiamata a esprimersi sulla questione di fiducia che il Governo porrà sul provvedimento, senza poter quindi apportare correzioni ulteriori. A quel punto il testo passerà al Senato, dove pure il tempo a disposizione non consentirà di toccare il provvedimento.

Di fatto quindi – salvo ulteriori colpi di scena – possiamo considerare sostanzialmente definitive le versioni dei provvedimenti che vedremo in questo articolo.

Nei prossimi paragrafi trovate una spiegazione semplificata delle novità in arrivo. Al termine di ciascun paragrafo troverete i testi degli emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera e rinumerati come commi dell’articolo unico.

Transizione 4.0, stop al software e tetto a 2,2 miliardi

Il piano Transizione 4.0 viene profondamente modificato dalla legge di bilancio 2025.

Due sono i cambiamenti principali. Il primo è l’eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali: il credito d’imposta per l’acquisto di software, che era previsto al 10% per il 2025, viene completamente rimosso.

Il secondo è l’introduzione di un tetto di spesa per la parte residua della misura relativa ai beni strumentali materiali: il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali sarà quindi teoricamente disponibile fino al 31 dicembre 2025, con consegna entro il 30 giugno 2026, ma con un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro che difficilmente consentiranno di coprire il fabbisogno della misura per l’intero anno.

Il limite di spesa tuttavia non si applicherà agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge di bilancio (presumibilmente il 31/12/2024), l’ordine risulti già accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Dal 2025, come già accade adesso, per accedere al credito d’imposta le imprese dovranno inviare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato. La novità è che, essendo la misura a risorse finite, il Ministero trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie in ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni, fino al raggiungimento del tetto di spesa. Terminate le risorse, l’accesso alla misura sarà dichiarato concluso.

Il testo dell’emendamento approvato sul piano Transizione 4.0

Ecco il testo dei commi 445-448 che prevedono le modifiche del piano Transizione 4.0

445. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) il comma 1058-ter è abrogato;
d) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis» e le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
f) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».

446. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

448. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Transizione 5.0, il primo scaglione sale a 10 milioni e arrivano cumulabilità e semplificazioni

La legge di bilancio 2025 introduce poi importanti modifiche al piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di renderlo più accessibile e vantaggioso per le imprese.

Innanzitutto viene ampliata la possibilità di cumulare il piano con altri incentivi: viene intanto consentito il cumulo con il credito d’imposta ZES (precedentemente espressamente escluso)  e poi rimosso il vincolo generale della cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. In parole semplici il piano Transizione 5.0 diventa cumulabile con tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, per esempio gli incentivi regionali finanziati con le risorse del FESR. C’è però il vincolo di non coprire le stesse spese con due agevolazioni diverse.

L’altra grande novità riguarda gli scaglioni di investimento: i primi due, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni. In questo modo le aliquote del 35%, 40% e 45%, previste in precedenza solo per investimenti fino a 2,5 milioni, si applicano ora a un intervallo più ampio, rendendo il piano più conveniente anche per investimenti più sostanziosi.

La terza novità riguarda il fotovoltaico. Viene modificato lo schema delle maggiorazioni, incentivando con una maggiorazione del 30% anche l’acquisto dei pannelli di tipo a). Salgono al 40% e al 50% le maggiorazioni già previste per i pannelli di tipo b) e c).

Veniamo alle due semplificazioni. La prima riguarda la sostituzione di macchinari obsoleti, cioè quelli che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento. In caso di sostituzione di un macchinario con queste caratteristiche si consente di evitare il calcolo del risparmio energetico conseguito, a patto di accontentarsi della prima fascia di efficientamento energetico che dà diritto a un’aliquota del 35% fino a 10 milioni.

Vengono poi semplificate anche le procedure per i progetti gestiti dalle ESCo: nel caso di beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC con una ESCo l’efficientamento energetico previsto viene considerato ottenuto.

Tutte queste novità si applicano anche alle pratiche già avviate.

Il testo dell’emendamento approvato sul piano Transizione 5.0

Ecco il testo dei commi 427-429 che prevedono le modifiche del piano Transizione 5.0

427. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;
g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18:
1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».

428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

429. La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

IRES premiale, l’incentivo per chi investe in beni strumentali e aumenta l’occupazione

Arriva poi l’attesissima IRES premiale. Si tratta di una misura volta a incentivare gli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro.

In sostanza le aziende che nel 2024 accantonano almeno l’80% dei loro utili e ne reinvestono almeno il 30% in beni strumentali 4.0 (macchinari, impianti, software ecc.) o 5.0 potranno beneficiare di una riduzione dell’IRES, l’imposta sul reddito delle società, del 4% sull’intero utile del 2025.

Per accedere a questa agevolazione le imprese dovranno rispettare alcune condizioni. In primis l’investimento minimo in beni strumentali dovrà essere di 20.000 euro ed effettuato tra gennaio 2025 e la data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025.

Altra condizione è che le aziende dovranno almeno mantenere nel 2025 la media dei lavoratori occupati nel triennio 2022-2024 ed effettuare nel 2025 nuove assunzioni a tempo indeterminato che incrementino l’organico di almeno l’1% (o di una unità se hanno meno di 100 dipendenti).

È importante sottolineare che le imprese non devono aver fatto ricorso alla cassa integrazione per poter beneficiare dell’IRES premiale.

Il testo dell’emendamento approvato sull’IRES premiale

Ecco il testo dei commi 436-444 che prevedono l’introduzione dell’IRES premiale

436. In attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) che una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

437. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

438. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

439. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

440. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

441. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

442. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi da 436 a 444 del presente articolo, possono fruire della riduzione dell’aliquota di cui al comma 436 limitatamente all’imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

443. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444.

444. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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