È arrivato l’emendamento dei relatori al disegno di legge di bilancio per il 2025 che mette nero su bianco le regole della cosiddetta IRES premiale, misura che nasce con l’obiettivo di incentivare gli investimenti produttivi e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Ma come funziona esattamente? Le aziende che nel 2024 accantonano almeno l’80% dei loro utili e ne reinvestono almeno il 30% in beni strumentali 4.0 materiali e immateriali (macchinari, impianti, software ecc.) potranno beneficiare di una riduzione del 4% dell’IRES, l’imposta sul reddito delle società, la cui aliquota scenderà dal 24% al 20%.
Ci sono però delle condizioni da rispettare. Innanzitutto l’investimento minimo deve essere di 20.000 euro e deve essere effettuato in Italia entro la fine del 2025.
Dal punto di vista occupazionale nel 2025 le imprese, che non devono aver fatto ricorso alla cassa integrazione, devono mantenere o aumentare la media dei lavoratori occupati nel triennio precedente ed effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato che incrementino l’organico di almeno l’1% (con il minimo di una unità per quelle con pochi dipendenti).
Un esempio: un’impresa che nel 2024 ha un utile di 100.000 euro, accantona a riserva 80.000 euro e investe 24.000 euro in beni strumentali nuovi. Se rispetta anche le condizioni su occupazione e cassa integrazione, potrà beneficiare nel 2025 della riduzione dell’IRES di 4 punti percentuali sul reddito d’impresa. Nota bene: la riduzione si applicherà sull’intero imponibile 2025 e non è legata all’ammontare dell’investimento in beni strumentali.
La misura, paradossalmente, è contenuta nello stesso emendamento 72.033 con il quale i relatori, in accordo con il Governo, limitano fortemente il piano Transizione 4.0.
Una nota: il testo parla di investimenti in “beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”, che sono quindi sicuramente i beni 4.0 e i software per il monitoraggio dei consumi. Non è invece chiaro se la disposizione si estenda anche agli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile per autoconsumo, che pure sono previste (come investimento trainato) dal piano Transizione 5.0.
Qui di seguito il testo dell’emendamento che introduce l’IRES premiale.
Il testo dell’emendamento 2.62 che introduce l’IRES premiale
Questa è la parte dell’emendamento 2.62 (qui in versione completa) che si occupa dell’IRES premiale
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell’attuazione dei criteri direttivi contenuti nell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
2. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
4. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 limitatamente all’imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.