Aprirà l’11 novembre lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione.
Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo, come specificato dalla circolare del 18 ottobre del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere l’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sotto investimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Indice degli argomenti
Le risorse del PNRR per l’efficientamento energetico e la sostenibilità dei processi produttivi
L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della Misura M1C2-I7 per il “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.
Questo investimento, denominato “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche”, si articola a sua volta in due sotto investimenti principali.
La circolare del 18 ottobre fa riferimento proprio al primo di questi sotto investimenti, che mira a incentivare la transizione ecologica del sistema produttivo nazionale, sostenendo investimenti in tecnologie chiave come batterie, pannelli solari e turbine eoliche, e promuovendo l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi.
L’attuazione di queste iniziative sarà facilitata attraverso l’utilizzo dei Contratti di sviluppo, gestiti dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che forniranno supporto agevolativo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità.
Investimenti per la sostenibilità dei processi produttivi, quali progetti possono essere agevolati
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale (Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014), ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (Titolo III del medesimo decreto), strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale.
Per essere considerati ammissibili, i progetti devono essere finalizzati a:
- la tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER
- l’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER
- la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 41 del Regolamento GBER), solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti
- l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare ( disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER).
Le risorse disponibili andranno a finanziare domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale. Nello specifico, potranno essere valutate:
- previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie
- nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare. Ai fini del calcolo del contributo climatico, le imprese proponenti sono altresì tenute a fornire, in sede di presentazione delle predette istanze, una descrizione del progetto e gli elementi utili a consentire all’Agenzia di verificare la conformità del programma di investimento con i campi di intervento selezionati.
Investimenti ammissibili
I progetti d’investimento devono garantire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
- riduzione di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, delle emissioni dirette di gas serra degli impianti industriali che attualmente utilizzano combustibili fossili come fonte di energia. Detta riduzione può essere ottenuta mediante l’elettrificazione dei processi produttivi e il passaggio all’uso di idrogeno o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno (che la circolare definisce come “investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra”)
- riduzione di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, del consumo di energia negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni (“investimenti per la riduzione del consumo di energia”)
Investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra
I progetti che prevedono il passaggio all’uso di idrogeno o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno, per accedere ai finanziamenti, devono rispettare determinati requisiti.
Innanzitutto, in caso di aiuti per investimenti di decarbonizzazione industriale che prevedano il passaggio all’uso di idrogeno rinnovabile, l’idrogeno deve essere prodotto da fonti energetiche rinnovabili in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e nei suoi atti di esecuzione o delegati.
Gli investimenti possono riguardare unicamente apparecchiature in grado di utilizzare esclusivamente l’idrogeno senza ulteriori investimenti (apparecchiature hydrogen-ready al 100%).
I beneficiari sono obbligati a utilizzare almeno il 75% di idrogeno rinnovabile rispetto al totale degli input energetici dell’unità tecnica oggetto di intervento entro il 2032 e ad effettuare il passaggio completo all’idrogeno rinnovabile entro il 2036.
In caso di aiuti per investimenti di decarbonizzazione industriale che prevedono il passaggio all’uso di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno, detti combustibili devono essere conformi ai seguenti requisiti cumulativi:
- devono essere liquidi o gassosi
- il contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa
- consentono di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di confronto, pari a 94 g CO2eq/MJ
- sono prodotti in conformità alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili per il trasporto liquidi e gassosi di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti di esecuzione o delegati.
Nell’ambito degli interventi di decarbonizzazione industriale che prevedono il passaggio all’uso di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno, al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas serra del 40% sia raggiunta in tutti gli impianti sovvenzionati, l’idrogeno deve rappresentare almeno il 40% degli apporti energetici totali su base annua dall’inizio della fase operativa dei progetti relativamente all’unità tecnica oggetto di intervento.
Per unità tecnica, precisa la circolare, deve intendersi quella in cui l’idrogeno non era precedentemente parte dell’input energetico e in cui il resto degli input energetici hanno, rispetto agli input energetici sostituiti dall’idrogeno, intensità di emissioni uguali o inferiori prima e dopo l’investimento.
I progetti di investimento non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell’impresa richiedente, fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche.
Ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni l’impresa deve tenere conto del livello medio di emissioni registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.
Investimenti per la riduzione del consumo di energia
Per gli investimenti per la riduzione del consumo di energia, al fine della determinazione della percentuale di riduzione si deve tenere conto:
- dei soli consumi derivanti direttamente dall’investimento sovvenzionato, con esclusione quindi di riduzioni di consumo energetico che si verificano a livello di terzi o di nuovi impianti
- della medesima tipologia di produzione e dell’equivalenza della produzione (fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche)
- del livello di consumo energetico previsto a seguito dell’intervento e di quello medio registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.
Le risorse a disposizione
Per la misura sono a disposizione 350 milioni di euro di cui almeno il 60% è destinato a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l’efficienza energetica dei processi di produzione, anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa.
Il 40% delle risorse, inoltre, è destinato a finanziare investimenti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I costi ammissibili e il calcolo dell’agevolazione
Ai fini della determinazione dei costi ammissibili e dell’intensità dell’aiuto il punto 7.3 della circolare precisa che per i progetti di investimento con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono tutti quei costi direttamente connessi al conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di un livello più elevato di efficienza energetica.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono rappresentati dalla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari rispetto alla situazione in assenza di aiuti, nell’arco della durata dell’investimento.
Per la determinazione dei risparmi sui costi, dovranno essere prese in considerazione le variazioni dei costi operativi e di manutenzione, come ad esempio i minori costi del carburante a seguito di un miglioramento dell’efficienza o i minori costi delle quote UE ETS.
Per quanto riguarda le entrate aggiuntive, dovranno essere prese in considerazione le entrate derivanti dai potenziali effetti positivi associati all’investimento, compresi quelli legati all’applicazione del cosiddetto “premio verde”, quale componente di prezzo aggiuntiva che i beneficiari possono imporre ai propri clienti in base alla disponibilità del mercato a pagare un prezzo più alto per i prodotti fabbricati con più elevati standard ecologici.
Finanziamenti per la sostenibilità dei processi produttivi, come presentare domanda
Le domande per accedere ai finanziamenti possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità e i modelli che saranno resi disponibili nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
La circolare
Circolare_18_ottobre_2024_n_42927_per_sito