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Confindustria chiede di estendere Transizione 5.0 ai progetti avviati nel 2023: ecco come si potrebbe fare

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto al Governo di modificare il Piano Transizione 5.0 ammettendo al beneficio anche i beni ordinati nel 2023. In questo articolo vediamo che cosa sarebbe necessario fare per accogliere le richieste di Confindustria e come occorrerebbe modificare la normativa attuale del piano .

Pubblicato il 13 Ott 2024

Orsini_fonte_Confindustria


L’avvio stentato del piano Transizione 5.0 è sotto i riflettori: nei primi mesi hanno avuto accesso alla misura solo alcune decine di progetti per un credito d’imposta complessivo prenotato di circa 54 milioni di euro a fronte dei 6,3 miliardi da utilizzare entro fine 2025. Le ragioni di questo avvio lento sono diverse e dipendono intanto da alcune incertezze sul funzionamento della normativa (la maggior parte delle quali, ma non tutte, recentemente risolte dalle FAQ); c’è poi il tema di una procedura piuttosto complessa; alcuni paletti della normativa imposti al rispetto del principio del DNSH; la difficoltà nell’individuare lo scenario controfattuale per i nuovi processi; la mancanza di dati sull’esercizio 2023 per avere un confronto con le performance energetiche del nuovo investimento; la non disponibilità sul mercato dei pannelli fotovoltaici made in Europe di tipo b) e c) in grado di offrire le maggiori aliquote. L’elenco potrebbe andare avanti, ma in questa sede ci soffermiamo su una causa individuata dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e che lo ha spinto a fare una proposta di modifica la Piano Transizione 5.0 davanti all’assemblea dei giovani imprenditori a Capri.

La proposta di Orsini

La proposta di Orsini riguarda il periodo temporale di riferimento per l’avvio dei progetti di investimento.

Come sappiamo possono rientrare nel piano solo i progetti di innovazione “avviati” dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. “Avviati” secondo la normativa attuale significa che l’ordine non deve essere precedente al 1 gennaio 2024.

La logica è di poter ricondurre al piano Transizione 5.0 l’effetto “incentivante”.

Il presidente di Confindustria ha però proposto di estendere gli incentivi del Piano Transizione 5.0 anche agli investimenti 4.0 progettati con ordini nel 2023 e non ancora avviati per via di ritardi o naturale lunghezza dei termini delle consegne dei beni. L’idea di Orsini è di consentire quindi la partecipazione al piano anche dei progetti i cui ordini siano partiti nel 2023, beninteso a patto che quei progetti siano nati – o possano essere modificati – in modo da essere in linea con gli obiettivi di Transizione 5.0.

“Chi ha dato l’acconto nel 2023 per gli incentivi di Industria 4.0 e non ha ancora realizzato l’impianto – ha detto Orsini – potrebbe utilizzare gli incentivi di Transizione 5.0, magari modificandolo, con attenzione ai requisiti ambientali. Credo possa essere un’accelerazione che aiuti le imprese: gli impianti da 2 milioni di euro e oltre hanno una necessità di tempo per essere costruiti che rischia di superare un anno”.

Che cosa prevede oggi la normativa

Partiamo dall’analisi della normativa attuale, fatta di una norma primaria (il decreto legge 19 del 2 marzo 2024 poi convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56; un decreto attuativo (decreto interministeriale del 24 luglio 2024) e una circolare (Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877). A seguire sono poi state pubblicare una serie di FAQ, che però non hanno valore giuridico.

Per quanto riguarda il periodo temporale di riferimento per l’avvio dei progetti di innovazione, i riferimenti normativi prevedono quanto segue.

Il Comma 2 dell’articolo 38 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 recita così

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

Il decreto attuativo ha poi specificato al comma 1 dell’articolo 4 che

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

e al comma 3 dell’articolo 4 che

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Quali modifiche alla normativa sarebbero necessarie?

Volendo consentire l’accesso agli incentivi dei beni ordinati nel 2023 ma non ancora consegnati – o non consegnati comunque prima del 1 gennaio 2024, bisognerebbe intervenire unicamente sul decreto attuatuivo e successivamente sulla circolare e sulle FAQ.

Infatti la norma primaria, cioè quanto previsto dall’articolo 38 del Decreto legge 19 del 2 marzo, non specifica che i beni debbano essere ordinati dal 1 gennaio del 2024, ma solo che i nuovi investimenti debbano essere “effettuati” da quella data. La data di effettuazione dell’investimento, secondo l’articolo 109 del TUIR (Testo unico imposte e redditi),

l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà.

Dunque un bene ordinato nel 2023 e consegnato nel 2024 rispetterebbe la lettera della norma primaria secondo il riferimento del TUIR.

A cambiare dovrebbe essere invece il comma 3 dell’articolo 4 del decreto attuativo. L’attuale previsione – che recita “Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima” – dovrebbe essere trasformata in una frase come questa

“La data di avvio del progetto di innovazione coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le disposizioni dell’articolo 109 del TUIR”.

In tal modo si terrebbe fermo il 1 gennaio 2024 come data di avvio del progetto di innovazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 19 del 2 marzo, specificando però che è solo la consegna del bene strumentale (e non il suo ordine) a determinare questa data.

La modifica dunque, non riguardando la norma primaria (cosa che avrebbe richiesto un decreto-legge o una legge ordinaria con l’intervento del Parlamento e tutti i tempi del caso) richiede quindi semplicemente un intervento da parte dei Ministeri firmatari del decreto interministeriale, cioè del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Un intervento quindi di livello meramente governativo che potrebbe essere portato a compimento nel giro di pochi giorni.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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