IL DOCUMENTO

Transizione 5.0, ecco la circolare operativa con le linee guida

La circolare operativa sul piano Transizione 5.0, realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE, fornisce le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green. Il documento illustra in dettaglio i criteri per la determinazione dei risparmi energetici offrendo diversi esempi pratici. Ampio spazio è dedicato alle procedure per l’accesso agli incentivi.

Pubblicato il 16 Ago 2024

shutterstock_green

È stata pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché nella sezione Transizione 5.0 del portale del GSE, la circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877 contenente le linee guida per l’implementazione del piano Transizione 5.0: un documento fondamentale per le imprese che intendono sfruttare l’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green in vigore per gli anni 2024 e 2025.

La pubblicazione della circolare fa seguito e riferimento al decreto attuativo (Decreto Direttoriale 7 agosto 2024) a cui aggiunge una serie di spiegazioni e dettagli operativi, utili alle imprese e ai tecnici che si occuperanno delle certificazioni.

Che cosa contiene la Circolare Transizione 5.0

Il documento consta di quasi 200 pagine di cui una settantina sono dedicate alle spiegazioni e le successive alle varie tabelle e agli allegati contenenti i facsimile dei modelli.

La circolare entra nei dettagli relativi ai criteri per la determinazione dei risparmi energetici, fornisce esempi e casistiche per comprendere se far riferimento a struttura produttiva o processo interessato, fa un focus sul concetto di scenario controfattuale, esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Per quanto riguarda gli investimenti trainati, il documento offre ulteriori dettagli in relazione agli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo e alle attività di formazione. C’è inoltre un approfondimento sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

Ampia anche la parte dedicata alle procedure per l’accesso all’incentivo, con sezioni dedicate alla comunicazione preventiva (ex ante), alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post) e alle relazioni tecniche che devono accompagnare la certificazione ex ante ed ex post.

Concludono la parte “didattica” alcuni esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.

Gli scenari per calcolare il risparmio energetico

Il risparmio energetico che consentono di conseguire gli investimenti va calcolato “sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto”.

Esistono quattro scenari riportati nella circolare:

  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);
  • per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;
  • per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
    1. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    3. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Il risparmio energetico va determinato “con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche”.

Per operare il calcolo occorre far riferimento a “indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato”. Lo scopo di questi indicatori è di “ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative” tenendo opportunamente conto “delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi”.

La circolare riporta riportano degli esempi di indicatori di prestazione energetica associati ad alcuni settore di intervento: nel caso della ceramica, ad esempio, si può fare riferimento al consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di prodotto ceramico lavorato espresso in tep/t (tonnellate equivalenti di petrolio su tonnellate di prodotto); per il settore della plastica al consumo di energia elettrica rispetto ai chilogrammi di PET prodotto o rispetto al volume di liquido imbottigliato (tep/kg o tep/l).

Processo interessato o struttura produttiva

La circolare riporta poi diversi esempi (alcuni li avevamo anticipati in questo articolo che vi suggeriamo di leggere) di investimenti spiegando in quali casi ci si può riferire al processo interessato e in quali occorra invece prendere in considerazione la struttura produttiva.

La ratio degli esempi è relativamente semplice: se il o i beni acquistati fanno parte di una linea, si può considerare solo questa linea come processo interessato. Se invece gli investimenti fanno riferimento a beni che appartengono a più linee, occorre fare riferimento all’intero processo produttivo. Se gli investimenti sono realizzati in linee che ricadono in più di un processo produttivo, occorre far riferimento all’intera struttura produttiva. Un chiarimento esplicito importante è che se ci sono linee parallele che fanno una stessa lavorazione, si può considerare la sola linea in cui ricade l’investimento e non necessariamente tutto l’insieme.

Si specifica poi che un bene può anche coincidere da solo con un processo interessato, ma solo se garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output di processo.

Nelle sezioni successive sono poi presentati degli esempi numerici di calcolo del risparmio energetico conseguibile in relazione al processo interessato o alla struttura produttiva.

Lo scenario controfattuale

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene facente parte di un nuovo processo interessato, il risparmio energetico dovrà essere calcolato rispetto a uno scenario controfattuale dato dal medesimo processo ovvero dalla struttura produttiva dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l’alternativa di mercato.

Non ci sono molti dettagli aggiuntivi rispetto a quanto già illustrato nel decreto attuativo. In particolare, manca l’indicazione su come comportarsi quando i beni alternativi disponibili siano meno di tre o quando semplicemente non esistano.

Il fotovoltaico

Qualche dettaglio in più arriva per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici. Come è noto, sono ammessi alla misura solo impianti basati su tecnologie made in Europe e che garantiscano un certo livello di efficienza.

La circolare spiega che, in attesa dell’arrivo del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui occorerà fare riferimento per conoscere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle seguenti norme tecniche:

  • CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
  • CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
  • CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
  • CEI EN 61215-1-3 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
  • CEI EN 61215-1-4 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
  • CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
  • CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
  • CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;

e dovranno essere dotati di:

  • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici.
  • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Sempre in tema rinnovabili, un’ampia sezione della circolare è poi dedicata al calcolo del fabbisogno energetico e della producibilità attesa della struttura produttiva, necessari a determinare i limiti degli investimenti ammessi all’incentivo. A questo riguardo vengono forniti esempi di calcolo.

Per il dimensionamento degli impianti che sfruttano le rinnovabili, in alternativa al processo standard, è anche possibile utilizzare alcuni strumenti tecnici come ad esempio il software PVGIS (un GIS per il fotovoltaico) oppure l’Atlante eolico Aeolian, con una metodologia dettagliatamente illustrata.

DNSH

Sul principio del DNSH non ci sono dettagli ulteriori rispetto a quanto già presente nel decreto attuativo. Ricordiamo che su questa questione si attende un nuovo provvedimento (un decreto direttoriale) che dovrebbe integrare il decreto attuativo con le nuove aperture ottenute dal Governo nelle interlocuzioni con la Commissione Europea.

La relazione tecnica

La circolare contiene tutti i dettagli relativi agli step operativi per accedere all’incentivo: la comunicazione preventiva (ex ante), la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e la comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post). Le tre comunicazioni si fanno attraverso la piattaforma del GSE, seguendo i percorsi guidati e le relative istruzioni.

Una nota importante riguarda la relazione tecnica che deve accompagnare sia la fase ex ante sia quella ex post.

Mentre la “certificazione” si limiterà a riportare i dati relativi all’azienda, alla struttura produttiva, agli investimenti, al risparmio energetico conseguibile e ai beni alternativi presi in consederazione, sarà invece la “relazione tecnica” il documento che andrà a dettagliare le scelte di merito e le informazioni di maggiore dettaglio. In particolare qui andranno inserite le informazioni relative al contesto nel quale si realizza il progetto di innovazione indicando almeno

  • i processi produttivi presenti;
  • la tipologia di materie prime utilizzate;
  • i vettori energetici impiegati (en. Elettrica, en. Termica, altri…);
  • gli impianti di autoproduzione di energia a servizio della struttura produttiva e/o del processo;
  • i prodotti/servizi realizzati nella struttura produttiva e/o nel processo;
  • i volumi produttivi caratteristici della struttura produttiva e/o del processo
  • una planimetria con evidenza dell’area oggetto di intervento
  • uno schema a blocchi che illustri i processi produttivi e il processo interessato dall’intervento.

Vanno poi indicati la descrizione del progetto di innovazione, il cronoprogramma degli investimenti, il programma di misura o la metodologia adottata al fine di definire le prestazioni energetiche della situazione ante intervento e post-intervento, la scelta degli indicatori di prestazione energetica caratteristici del processo interessato e/o della struttura produttiva, l’algoritmo per il calcolo dei risparmi, la determinazione del fabbisogno e del dimensionamento dell’impianto.

Insomma la relazione tecnica (che deve poi essere ripetuta anche nella fase ex post) è un documento importantissimo che l’impresa ha l’obbligo di conservare anche in vista dei possibili controlli di merito a campione da parte del GSE.

L’esempio numerico

La circolare offre infine due utili esempi concreti di calcolo del credito d’imposta.

Il primo è relativo a un investimento in beni materiali e immateriali che impattano su un unico processo interessato e sono accompagnate da attività di formazione, mostrando il calcolo del beneficio considerando gli scaglioni delle aliquote.

Il secondo esempio riguarda invece il caso di un investimento i cui benefici energetici sono calcolati in riferimento all’intera struttura produttiva. Qui si prende in considerazione il caso di una PMI che sostiene anche spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti, che possono essere aggiunte al credito d’imposta spettante, naturalmente nei limiti previsti dalla normativa, cioè 10.000 euro per la certificazione e 5.000 euro per la certificazione contabile.

Il PDF della Circolare Transizione 5.0

Qui di seguito potete leggere e scaricare il testo integrale della Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877 contenente le linee guida per l’implementazione del Piano Transizione 5.0.

Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 5