FORMAZIONE 5.0

Tutto quello che c’è da sapere per ottenere l’incentivo sulla formazione nel piano Transizione 5.0

Ecco le aliquote e le regole per sfruttare l’incentivo sulle attività di formazione previsto dal piano Transizione 5.0. In questo articolo esamineremo i requisiti necessari per accedere agli incentivi e le tipologie di spese ammesse. Analizzeremo infine le differenze sostanziali tra la formazione 5.0 e la precedente formazione 4.0, evidenziando le nuove opportunità e i vantaggi offerti dal piano Transizione 5.0.

Pubblicato il 24 Lug 2024

T50 illustrazione

Il piano Transizione 5.0 prevede importanti agevolazioni per progetti di innovazione che consentono di ottenere risparmi energetici attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0. All’investimento in beni strumentali è possibile abbinare anche investimenti in sistemi per la generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e in attività di formazione.

In questo articolo ci concentreremo sulle aliquote e sulle regole relative alle attività di formazione “5.0”, esaminando i requisiti necessari per accedere agli incentivi e le tipologie di spese ammesse. Analizzeremo infine le differenze sostanziali tra la formazione 5.0 e la precedente formazione 4.0, evidenziando le nuove opportunità e i vantaggi offerti dal piano Transizione 5.0.

Le aliquote per le attività di formazione 5.0

Il piano Transizione 5.0 prevede incentivi sotto forma del credito d’imposta per le aziende che presentino dei progetti di innovazioni in grado di garantire, a fronte di un investimento in beni strumentali 4.0, un significativo risparmio energetico sul processo produttivo interessato o sull’intera struttura produttiva.

Le aliquote dei crediti d’imposta concessi dal piano dipendono da due fattori: l’ammontare dell’investimento e il risparmio energetico conseguito, secondo questa tabella.

Una volta che l’investimento in beni 4.0 (investimento trainante) riesce a garantire l’accesso all’incentivo, è possibile accedere all’incentivo anche per i due investimenti cosiddetti trainati, quello nelle fonti rinnovabili (FER) e quello in attività di formazione, di cui ci occupiamo in questo articolo.

La prima cosa da sapere, che chiarisce anche il motivo per cui abbiamo riportato la tabella con le aliquote, è che gli investimenti trainati (FER e formazione) accederanno all’incentivo con la stessa aliquota determinata dal risparmio energetico garantito dall’investimento trainante. In altre parole, se con l’investimento 4.0 si riesce ad accedere all’aliquota massima del 45%, questa stessa aliquota si applicherà anche alle spese per la formazione del personale.

Le regole delle attività di formazione 5.0

Le regole dettagliate per accedere all’incentivo relativo alle attività di formazione sono descritte nell’articolo 8 del decreto attuativo.

In primo luogo viene specificato che “sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito”.

I soggetti abilitati a erogare la formazione 5.0

I soggetti formatori, dunque, devono essere esterni. Non solo: devono essere scelti tra queste sei categorie di soggetti erogatori

  1. i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  2. le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  3. i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  4. i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  5. i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  6. gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027; g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Le “materie” della formazione 5.0

Come abbiamo visto all’inizio di questo paragrafo, i percorsi di formazione devono durare almeno dodici ore. Le “materie” che possono essere oggetto della formazione sono previste nelle due tabelle dell’allegato 2 del decreto attuativo:

Tabella 1a – Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.

COMPETENZE 
A.1Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
A.2Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
A.3Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
A.4Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
A.5Manutenzione degli impianti
A.6Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture
A.7Concetti introduttivi inerenti all’efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili
A.8Esecuzione di simulazioni energetiche
A.9Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l’efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi
A.10Progettazione di misure energetiche passive
A.11Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
A.12Stakeholders della gestione dell’energia e relazioni di cooperazione

Tabella 1b – Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

COMPETENZE
B.1Integrazione digitale dei processi aziendali
B.2Cybersecurity
B.3Business data analyitcs
B.4Intelligenza artificiale e Machine learning
B.5Robotica avanzata e collaborativa
B.6Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
B.7Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
B.8Simulazione e sistemi cyber-fisici
B.9Internet delle cose e delle macchine
B.10Cloud e fog computing
B.11Interfaccia uomo-macchina
B.12Blockchain

Ma c’è un altro vincolo: occorre infatti che un modulo da almeno 4 ore tratti una delle materie previste dalle lettere da A1 ad A4 e un altro modulo, sempre di almeno 4 ore, tratti una delle materie previste dalle lettere da B1 a B4.

I massimali agevolabili per la formazione 5.0

Abbiamo già visto che l’aliquota prevista per le attività di formazione sarà la stessa ottenuta grazie al risparmio conseguito con l’investimento in beni 4.0.

Esistono però due limiti all’ammontare di spese che possono essere ammesse all’incentivo.

Il primo limite è proporzionale e sancisce che le attività formative “sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7”, cioè al 10% della somma dei beni 4.0 e degli eventuali beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Il secondo limite è invece assoluto e stabilisce un limite massimo di spesa di 300.000 euro.

Le spese ammesse

Nei limiti fin qui visti, possono essere portate nel montante su cui calcolare l’incentivo le seguenti tipologie di spesa:

  1. le spese relative ai formatori;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Come si calcolano i costi del personale

Il decreto specifica che le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale “si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”.

Sono però ammesse anche le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori, limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato nei percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Le differenze tra Formazione 5.0 e Formazione 4.0

Una differenza fondamentale tra l’incentivo per la formazione 5.0 e il vecchio incentivo per la formazione 4.0, ormai non più attivo, è che quello previsto dal piano Transizione 5.0 non è un aiuto di stato.

Cambiano le materie su cui far formare il personale: nel caso della formazione 5.0 come abbiamo visto ci sono 24 ambiti di cui 12 relativi alla transizione digitale e 12 relativi alla transizione green.

Sono diverse, poi, come abbiamo visto, le aliquote, che nel caso della Formazione 5.0 seguono quelle conseguite grazie al risparmio energetico.

Altra differenza è che, mentre la Formazione 4.0 consentiva la docenza da parte di personale interno, nel caso della Formazione 5.0 i docenti devono essere esterni e qualificati.

Ultima differenza rilevante è che la Formazione 5.0 ammette all’incentivo anche le attività svolte dai titolari di impresa e dai soci lavoratori, esclusi invece dal precedente incentivo.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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