il principio dnsh

Transizione 5.0, il Governo sta lavorando con la Commissione UE per ottenere maggiori aperture sul DNSH

Marco Calabrò, capo della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha spiegato che sono stati ottenuti importanti risultati per quanto riguarda l’agricoltura, mentre sono ancora in corso trattative relative al settore delle costruzioni. Per non rallentare ulteriormente il percorso del decreto attuativo del piano Transizione 5.0, le modifiche relative al DNSH saranno oggetto di un provvedimento dedicato

Pubblicato il 23 Lug 2024

macchine agricole

Il Governo è al lavoro per ammorbidire l’applicazione del principio DNSH come causa di esclusione di numerose attività dal piano Transizione 5.0.

Ricordiamo che il principio DNSH (Do No Significant Harm) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino un danno significativo all’ambiente. Il piano Transizione 5.0 fa parte del PNRR, precisamente della Missione 7, ed è pertanto soggetto al rispetto di questo principio.

Il DNSH nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Il rispetto del DNSH è sancito dal Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

Il DNSH nel Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024

La norma primaria che istituisce il piano Transizione 5.0 – l’articolo 38 del decreto 19 del 2 marzo 2024 poi convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56 – prevede al comma 6 l’esclusione dall’applicazione degli incentivi previsti dal piano di una serie di attività:

a) attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’applicazione letterale di questo elenco provocherebbe di fatto l’esclusione di numerose attività, da quelle dei settori energivori all’agricoltura. Il paradosso sarebbe quindi che proprio quei settoriu che maggiormente incidono sui consumi energetici sarebbero esclusi da un incentivo che premia la riduzione dei consumi stessi. Di qui la decisione del Governo di avviare una trattativa con la Commissione Europea per ammorbidire l’applicazione di questa disciplina attraverso una serie di esclusioni.

L’articolo 5 del decreto attuativo

Il frutto di questa trattativa è la complessa normativa prevista dall’articolo 5 decreto attuativo, che vi riportiamo di seguito, che prevede una serie di eccezioni all’esclusione generale prevista dal principio DNSH.

(Progetti di innovazione non ammissibili)

    1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all’Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
      1. ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:
        • di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
        • di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
      2. ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
        • non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
        • hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
      3. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:
        • per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
        • per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
      4. ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
        • non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
        • generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        • sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        • sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).
      5. Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:
        1. l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
        2. sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

Le nuove interlocuzioni per agricoltura e costruzioni

Al fine di non tardare ulteriormente la pubblicazione del decreto attuativo, il Governo ha deciso di “congelare” il testo che abbiamo appena visto, pubblicandolo nel decreto attuativo nella forma che abbiamo appena visto.

Tuttavia le interlocuzioni con la Commissione Europea sono proseguite e sono ancora in corso in questa settimana.

Come ha spiegato Marco Calabrò, capo della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy nel corso di un intervento davanti agli associati di Anima – Confindustria Meccanica Varia, nella giornata di lunedì 22 sono stati ottenuti importanti risultati per quanto riguarda l’agricoltura, mentre sono ancora in corso trattative relative al settore delle costruzioni. Il nodo sono i mezzi mobili utilizzati in questi ambiti, spinti da motori termici e conseguentemente esclusi proprio in virtù del principio DNSH.

Calabrò ha spiegato che, una volta concluse le interlocuzioni con la Commissione Europea, l’intero pacchetto di modifiche sarà inserito in una apposita norma che andrà a emendare il testo dell’articolo 5 del decreto attuativo.

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 5