I DETTAGLI DEL PIANO

Transizione 5.0, ecco la versione finale del decreto attuativo: tutte le novità



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Ecco le novità previste nella versione definitiva del Decreto Attuativo del piano Transizione 5.0. Cambia la disciplina del DNSH, che viene “ammorbidita” dopo un apposito accordo con la Commissione Europea. C’è l’inserimento tra le fonti rinnovabili degli impianti per la produzione di energia termica; vengono aumentati i parametri per il calcolo in euro/kW del costo…

Pubblicato il 4 lug 2024



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NOTA BENE – Le informazioni contenute in questo articolo sono state costantemente aggiornato per tenere conto anche della pubblicazione ufficiale del decreto attuativo.

Al termine di un lungo confronto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Europea, a distanza di oltre quattro mesi dal Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 vede la luce l’attesissimo decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0.

Al decreto farà seguito una circolare esplicativa.

Le novità

Sono tantissime le novità presenti nel decreto (qui potete scaricare la versione ufficiale), che aggiorna significativamente quanto previsto nella prima bozza di cui abbiamo dato notizia in questo articolo.

La prima novità riguarda la disciplina del DNSH, che viene “ammorbidita” dopo un apposito accordo con la Commissione Europea.

C’è poi l’inserimento, tra le fonti rinnovabili, degli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo.

Vengono aumentati i parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica.

Cambia l’elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni: oltre a EGE ed ESCo, previste dal decreto legge, sono abilitati gli ingegneri e i periti, mentre non ci sono più alcuni organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di alcuni standard di accreditamento, che erano presenti nella prima bozza del decreto.

Ci sono poi diverse altre interessanti novità, benché di minor rilievo, che tratteremo nell’ultimo paragrafo.

Il compromesso sul DNSH

Il principio del DNSH – Do No Significant Harm, non arrecare danni significativi al raggiungimento degli obiettivi in maniera di ambiente, è previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 UE e non è quindi possibile per una normativa nazionale discostarsene.

Tuttavia, l’applicazione pedissequa di quanto previsto da quel regolamento avrebbe escluso interi settori – agricoltura ed energivori come siderurgico, ceramica e altri – dalla possibilità di accedere al piano.

I colloqui intercorsi tra il Governo italiano e la Commissione Europea hanno comunque portato a un ampliamento sostanziale delle esclusioni rispetto a quanto originariamente previsto. La spiegazione contenuta nella relazione tecnica chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda le attività direttamente connesse all’uso di combustibili fossili, compreso l’uso a valle, sono escluse dall’applicazione (e quindi possono accedere all’incentivo) le attività le quali “l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili”; e le macchine mobili non stradali e i veicoli agricoli e forestali per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. Tuttavia “l’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti”.

Per quanto riguarda gli energivori, cioè le attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), sono escluse dalle restrizioni quelle che

  • non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
  • hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto; qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile.

Quanto alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, sono ammesse solo se “il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita”, mentre per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico questa seconda condizione si trasforma nella necessità di non determininare un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.

Per le attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi, l’esclusione si estende a quelle che

  • non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
  • generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R 12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152;
  • sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B alla parte IV del decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152;
  • sono inerenti a siti industriali, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).

Sul tema del DNSH sono comunque in corso ulteriori interlocuzioni tra Governo e Commissione UE che saranno poi integrate in un documento ad hoc.

Le rinnovabili: entra l’energia termica per autoconsumo

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, che – lo ricordiamo – rappresentano un bene “trainato”, cioè ammesso all’incentivo solo se si ottiene un risparmio energetico nel processo interessato o sulla struttura produttiva grazie agli investimenti in tecnologie 4.0, le quattro tipologie ammesse precedentemente individuate diventano cinque.

Sono ammessi all’incentivo:

  1. i gruppi di generazione dell’energia elettrica
  2. i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
  3. gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile
  4. i servizi ausiliari di impianto
  5. gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

Come si vede, al punto c) sono stati inseriti gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi. Il calore di processo viene definito come “calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria”.

Cambiano poi le tabelle che determinano i limiti, in euro per chilowatt, al costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Gli importi previsti nella prima bozza sono stati aumentati di circa il 15%. Non cambiano invece i limiti relativi alle altre fonti rinnovabili. Il risultato è nella tabella che segue

Fonte rinnovabile P ≤20 kWe

[€]

20 kWe <P ≤

200 kWe

[€]

200 kWe <P ≤

600 kWe

[kWe]

[€]

600 kWe <P ≤

1000 kWe

[€]

1000 kWe < P

[€]

Solare

(fotovoltaico)*

1.3501.060970860800
Eolica2.6402.1601.2801.080
Geotermica2.7501.800
Idraulica**2.9702.6402.3801.850

Restano invariati anche i limiti relativi ai sistemi di accumulo, con un coefficiente di 900 euro per chilowattora.

L’elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni

Cambia l’elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni.

Il decreto legge prevedeva solo la possibilità di rivolgersi a EGE o ESCo. La prima bozza del decreto attuativo aveva ampliato la platea dei certificatori ad alcuni organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di alcuni standard di accreditamento e ad alcune categorie di ingegneri.

Nella versione finale del decreto attuativo, oltre a EGE o ESCo, vengono inseriti gli ingegneri (senza distinzione sui corsi di laurea) iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”. Ingegneri e periti devono dimostrare competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Le altre novità

Tra le altre novità previste dalla versione finale del decreto attuativo, citiamo l’eliminazione della seconda comunicazione periodica che permetteva alle imprese di tenere nell’alveo degli investimenti del 2024 anche quegli investimenti ultimati nei primi mesi del 2025 per i quali, entro fine 2024, si era provveduto a pagare metà della fornitura. Nella versione finale del decreto sparisce questa previsione, mentre resta, come unica comunicazione periodica obbligatoria, quella che impone alle imprese di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’effettuazione degli ordini con il pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 sia degli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Un’altra novità riguarda invece le rinnovabili. Nella versione finale del decreto viene eliminata la necessità di provvedere, entro un anno, all’allacciamento alla rete elettrica, sostituendola con l’obbligo, entro lo stesso termine, di mettere in funzione gli impianti.

Novità anche per quanto riguarda la data di completamento del progetto di innovazione, che si intende ultimato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi valgono le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR; per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori. La novità riguarda invece i progetti di formazione: nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, bisogna tener conto della “data di sostenimento dell’esame finale” e non più della data di rilascio dell’attestazione.

Viene poi meno ogni funzione di controllo riservata all’Agenzia delle Entrate. La prima versione del decreto prevedeva infatti che “Restano fermi i controlli, le verifiche nonché i conseguenti provvedimenti di competenza dell’Agenzia delle entrate”: frase espunta nella versione finale del decreto perché tutti i controlli di natura tecnica sono assegnati al GSE.

Ultima novità, presente solo nella versione finale del decreto attuativo, riguarda la cumulabilità dell’incentivo. L’art. 11 specifica che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali (non quindi con quelle finanziate da risorse europee) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Esclusa cumulabilità con incentivi ZES, ZLS e Transizione 4.0.

La procedura per l’accesso all’agevolazione

Riportiamo, qui di seguito, uno stralcio della relazione tecnica in cui viene spiegata dettagliatamente la procedura che le imprese devono seguire per accedere all’incentivo. Sebbene non ci siano novità sostanziali, riteniamo che questa lettura sia di grande utilità per le imprese.

L’articolo 12 disciplina una procedura per l’accesso all’agevolazione articolata in più fasi, in ciascuna delle quali l’impresa è tenuta alla trasmissione per via telematica di comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, attraverso la piattaforma informaticaTransizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili (comma 8). In particolare, la procedura si compone:

  • di una fase relativa alla comunicazione preventiva, volta a verificare e ad assicurare all’impresa la disponibilità delle risorse corrispondenti al credito di imposta potenzialmente spettante.
  • di una fase relativa alla comunicazione volta a dimostrare l’avanzamento nella realizzazione del progetto di investimento interessato per la conservazione delle risorse individuate in esito alla fase sub 1);
  • di una fase relativa alla comunicazione di completamento del progetto, nella quale l’impresa matura il diritto a fruire dell’agevolazione, a seguito dell’avvenuta dimostrazione del completamento dell’investimento.

Più nello specifico, per l’accesso al beneficio, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione preventiva è corredata tra l’altro dalla certificazione ex ante di riduzione dei consumi energetici (comma 1).

Coerentemente con quanto stabilito all’articolo 4, comma 5, la comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale (comma 10):

  1. non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9, del medesimo articolo 12;
  2. siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui all’articolo 12 relativamente ai quali il GSE ha comunicato l’importo del credito utilizzabile in compensazione secondo quanto previsto dal comma 7, del medesimo articolo 12.

A seguito della trasmissione della comunicazione preventiva, il GSE, ai sensi del comma 2, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell’articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024. Nel caso in cui l’ammontare delle risorse non permetta la copertura integrale del credito d’imposta potenzialmente spettante, al verificarsi di nuova disponibilità finanziaria secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14, il valore del credito d’imposta prenotato è integrato, fino a concorrenza dell’importo oggetto della comunicazione preventiva.

Nel caso in cui nell’ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, il GSE comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all’impresa, entro cinque giorni, l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell’articolo 38 del D.L. 19/2024.

Secondo quanto previsto dal comma 3, nel caso di indisponibilità totale delle risorse di cui all’articolo 38, del D.L. 19/2024, l’impresa può in ogni caso trasmettere la comunicazione preventiva. Ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale entro dieci giorni è tenuta a confermare il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa per l’accesso all’agevolazione. A seguito della conferma ed entro cinque giorni, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito dell’avvenuta prenotazione l’impresa trasmette apposita comunicazione volta a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione, la quale non può in ogni caso avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva (comma 11). Nello specifico, l’impresa è tenuta a comunicare obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sia degli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, nella quale sono indicati gli estremi delle fatture.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto verso i fornitori per gli investimenti in beni materiali e immateriali oggetto del progetto di innovazione, nelle misure previste dal comma 4, rappresenta un requisito minimo, ben potendo l’impresa aver provveduto al pagamento di importi superiori, anche a titolo di saldo.

La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, nelle misure e nei termini ivi stabiliti, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta, restando salva la facoltà dell’impresa di trasmettere una nuova comunicazione preventiva.

Ai sensi del comma 5, entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione volta a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e la completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato. Nel caso di comunicazioni dalle quali si evinca un importo ridotto degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il GSE comunica all’impresa il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. Nel caso in cui nell’ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione cui al comma 4, il GSE comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all’impresa, entro cinque giorni, la conferma ovvero il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette, a norma del comma 6, apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post di riduzione dei consumi energetici, nonché dagli attestati comprovanti il possesso della certificazione contabile, nonché dalla perizia di interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016. La comunicazione di completamento non può in ogni caso avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva (comma 11).

Ai sensi del successivo comma 7, entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. Nel caso in cui nell’ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione di completamento il GSE comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all’impresa, entro cinque giorni, l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

La comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione abilita alla fruizione del credito d’imposta nell’ambito di una procedura automatica con risorse disponibili limitate; conseguentemente la stessa non rappresenta in nessun caso attestazione dell’effettiva spettanza del credito d’imposta. Restano pertanto ferme le attività di controllo disciplinate dall’articolo 20 e le cause di decadenza previste all’articolo 21, nonché i conseguenti atti di recupero di cui all’articolo 22.

L’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, comunicato dal GSE, rappresenta l’importo massimo di cui l’impresa può fruire ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui interviene la comunicazione di cui al comma 7 (comma 12).

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