Nella seduta di mercoledì 22 maggio la Camera ha approvato, con 178 voti favorevoli e 102 contrari, la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Il testo, che non ha subito ulteriori modificazioni rispetto a quelle apportate dal Senato, è quindi definitivo ed è poi stato pubblicato il 28 maggio in Gazzetta Ufficiale come legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67.
Oltre alle norme relative al Superbonus, la legge di conversione contiene anche rilevanti modifiche al piano Transizione 4.0 (già previste nel Decreto Superbonus varato dal Governo) e al piano Transizione 5.0, non presenti nel testo originale del decreto e previste da un emendamento approvato al Senato.
Indice degli argomenti
Le novità per il piano Transizione 4.0
Per quanto riguarda il piano Transizione 4.0, le novità restano quelle introdotte dall’articolo 6 del decreto 39 del 29 marzo 2024, con una piccola correzione formale (in grassetto nel testo che troverete poco più in basso).
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta sono tenute a effettuare obbligatoriamente una comunicazione ex ante e una ex post.
Sono tenute alla comunicazione ex ante – cioè a indicare le previsioni sugli investimenti e il presunto riparto negli anni del credito da maturare – tutte le imprese che intendono effettuare investimenti dal 30 marzo 2024.
La comunicazione ex post è invece obbligatoria anche per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e dovrà invece indicare gli investimenti effettivamente realizzati aggiornando i dati della ex ante.
1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Le novità per il piano Transizione 5.0
Per quanto riguarda il piano Transizione 5.0 invece le novità riguardano la data di inizio di validità degli investimenti, l’obbligo per le imprese di confermare la prenotazione, la variazione della periodicità delle comunicazioni del GSE al Ministero. C’è infine una correzione lessicale che chiarisce meglio un periodo del comma 16..
Ammessi investimenti a partire dal 1° gennaio 2024
Il testo originale della norma menziona un incentivo destinato alle imprese “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate nel territorio dello Stato”. L’indicazione del biennio 2024-2025 lasciava spazio a dubbi sul punto di partenza da considerare. Il Decreto Superbonus le parole “negli anni 2024 e 2025” con “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”, confermando quindi l’ammissibilità degli investimenti effettuati nei primi due mesi dell’anno.
Non è stato invece chiarito cosa debba intendersi per effettuazione dell’investimento. In teoria si applicherebbero le norme dell’articolo 109 del TUIR, che sostanzialmente danno peso al passaggio del possesso e alla consegna del bene, non alla data dell’ordine; tuttavia, il Governo ha più volte spiegato che dovrà trattarsi di beni ordinati a partire dal 1° gennaio 2024. Di conseguenza, ci aspettiamo un chiarimento formale in tal senso nel decreto attuativo.
L’obbligo di conferma
È stato introdotto anche l’obbligo di confermare la prenotazione da parte delle imprese.
Ricordiamo che la norma prevede che le imprese presentino un progetto di investimento certificato, indicando i valori presunti di incentivo che non potranno essere aumentati ma solo ridotti. Questo poteva indurre le imprese a sovrastimare gli importi, con conseguenti pesanti implicazioni: una volta presentata la comunicazione ex ante, il GSE avrebbe “riservato” l’intera somma richiesta, se disponibile. Senza un termine entro il quale effettuare gli investimenti o dichiarare l’eventuale riduzione o la rinuncia le risorse sarebbero rimaste bloccate sine die. Inoltre, l’apertura della piattaforma del GSE rischiava di trasformarsi in un click day.
L’emendamento risolve questo problema prevedendo che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.
Dal GSE al Mimit comunicazioni mensili e non quotidiane
La terza modifica riguarda la frequenza delle comunicazioni dal GSE al Mimit in relazione alle prenotazioni regolarmente ricevute. Il testo attuale prevedeva che “Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato”.
L’emendamento cambia l’obbligo di comunicazione da quotidiano a mensile.
La correzione formale relativa ai controlli
L’articolo 38 comma 16 prevedeva una formulazione alquanto criptica:
“Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.”
L’emendamento trasforma così la frase (parte in grassetto aggiunta), rendendola di senso compiuto:
“Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei rilevino la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.”
Il testo dell’articolo 6 del Decreto Superbonus
Art. 6 Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei crediti maturati e non ancora fruiti e' subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025»; b) al comma 10: 1) al secondo periodo, la parola: «quotidianamente» e' sostituita dalla seguente: «mensilmente»; 2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Tra le comunicazioni periodiche e' ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che da' diritto alla maturazione del credito e' il 31 dicembre 2025»; c) al comma 16, dopo le parole: «sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «in assenza dei relativi presupposti».