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Transizione 5.0, arrivano i primi chiarimenti dal Ministero

Marco Calabrò, responsabile della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di accesso agli incentivi del Piano Transizione 5.0, coprendo aspetti come la retroattività della misura per il biennio 2024-2025 e i criteri per calcolare la riduzione dei consumi energetici. Ecco chi saranno i soggetti abilitati a redigere le certificazioni (e sì, servirà ancora anche la perizia)

Pubblicato il 28 Feb 2024

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Dalla validità dell’agevolazione agli oneri documentali a carico delle imprese: dal Governo iniziano ad arrivare le prime indicazioni sulle modalità di accesso agli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0 che, dopo una lunga attesa, è stato varato lo scorso 26 febbraio.

In attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (qui trovate la descrizione dettagliata del provvedimento e l’ultima bozza trapelata, mentre qui una nostra analisi dei punti più critici) e dell’importantissimo decreto attuativo che dovrebbe arrivare entro fine marzo, a fornire alcune importanti indicazioni è Marco Calabrò, responsabile della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto nel corso di un webinar organizzato da Fasi.

Le indicazioni fornite aiutano a schiarire in parte l’orizzonte su aspetti legati sia agli oneri documentali a carico delle imprese sia alle procedure per mettere concretamente a terra i 6,3 miliardi di euro del Piano Transizione 5.0 nel tempo (molto limitato) a disposizione.

Nota bene: Vi consigliamo la lettura di questo articolo, ma se volete avere la spiegazione ordinata di tutto quello che prevede il piano Transizione 5.0 leggete soltanto quest’altro articolo che è completo e aggiornato.

La retroattività della misura

Il primo punto affrontato da Calabrò è quello della “retroattività” della misura, che abbraccia il biennio 2024-2025 e quindi anche i mesi di gennaio e febbraio che ci siamo lasciati ormai alle spalle.

“Poiché la misura richiama una decisione del Consiglio dei Ministri dell’8 dicembre che prevedeva la possibilità di introdurre quest’agevolazione a partire dal 1°gennaio 2024 si può presupporre che sarà possibile, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, agevolare i beni acquistati nel periodo antecedente dall’entrata in vigore del provvedimento e comunque a partire dal 1°gennaio”, ha spiegato Calabrò.

“È importante che l’impresa rispetti la nuova procedura prevista dalla norma. Quindi dovrà presentare un progetto di innovazione che include i beni già ordinati o acquistati e la documentazione dovrà chiarire come questi beni concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico”, ha aggiunto.

Sarà quindi possibile inserire nei progetti di innovazione volta alla riduzione dei consumi energetici anche gli investimenti già avviati a inizio anno.

Transizione 5.0, come si calcolerà la  riduzione dei consumi

Il Piano Transizione 5.0, ricordiamo, è progettato per supportare le aziende nella riduzione dei consumi energetici, indirizzandole verso un’economia più sostenibile e verde. Le agevolazioni si articolano in tre principali direttrici: acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0; acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse); spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

Poiché la normativa si inserisce all’interno delle politiche europee di sostenibilità e deve dunque concorrere al raggiungimento della riduzione dei target di CO2 fissati dall’UE  (- 55% entro il 2030 e neutralità carbonica entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990), si possono agevolare unicamente beni finalizzati al raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici.

Così come aveva indicato la stessa Commissione nell’ambito della revisione del PNRR italiano, Transizione 5.0 dovrà infatti portare a un risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026.

E saranno proprio le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) le “unità di misura” a cui andranno riportati i risparmi ottenuti nei consumi, indipendentemente dal vettore energetico sul quale si agisca.

Per accedere al piano la riduzione deve essere almeno del 3% se si parla di unità produttiva o di almeno il 5% se si guarda al processo interessato dall’investimento. Per calcolare la riduzione le imprese dovranno far riferimento ai consumi registrati nell’anno antecedente all’avvio dell’investimento.

“Le imprese dovranno sostanzialmente individuare uno scenario di base e rispetto a questo individuare in che misura i beni strumentali A e B possono impattare per ridurre i consumi energetici”, spiega Calabrò.

Nuove aziende e nuovi processi

In caso di aziende di nuova costituzione la norma prevederà uno “scenario controfattuale”, cioè un benchmark di mercato al quale riferimento.

Anche se il testo non lo prevede esplicitamente, Calabrò spiega che anche per l’introduzione di nuovi processi si dovrà lavorare in questa direzione: in caso di processi simili ad altri già presenti in azienda, il benchmark sarà interno; per processi completamente nuovi, ci si muoverà su benchmark di mercato (che saranno descritti nel decreto attuativo) come nel caso delle aziende di nuova costituzione.

Piano Transizione 5.0, gli oneri documentali

Altro importante nodo della misura riguarda le certificazioni. La normativa, infatti, prevede obblighi documentali aggiuntivi rispetto ai non pochi obblighi di rendicontazione per le imprese, fattore che potrebbe ulteriormente ostacolare la fruibilità degli incentivi.

Sarà istituita una piattaforma dedicata attraverso la quale, sulla scia di quanto già fatto con il Piano Transizione 4.0, le imprese potranno presentare la documentazione richiesta. La normativa prevede che per usufruire degli incentivi le imprese debbano presentare:

  • una certificazione ex-ante in cui vengano indicate le caratteristiche principali del progetto, l’ammontare dell’investimento e del credito previsto e il risparmio energetico previsto
  • una comunicazione ex ante al Ministero che indichi i costi sostenuti e la riconducibilità degli investimenti alle linee del Piano Transizione 5.0
  • una certificazione ex-post che attesti l’ammontare effettivo dell’investimento realizzato e l’interconnessione
  • la perizia asservata prevista dalla normativa 4.0
  • una comunicazione ex post al Ministero.

La comunicazione ex ante varrà come prenotazione delle somme. Saranno poi consentite variazioni, ma solo in diminuzione. In altre parole, se l’investimento si dimostrerà meno efficace del previsto, si fruirà del minore incentivo; mentre se si dimostrerà migliore del previsto, non sarà possibile ottenere l’aliquota maggiore.

I soggetti certificatori

Per quanto riguarda i soggetti certificatori, si è scelto di procedere senza la creazione di un nuovo Albo. “Per rendere immediatamente operativa la misura abbiamo scelto di affidarci a quei soggetti già attivi sul mercato e che già effettuano diagnosi energetiche e che sono preposti a rilasciare queste certificazioni”, ha spiegato Calabrò.

Per le certificazioni, dunque, le imprese potranno affidarsi a:

  • ESCo certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352
  • esperti in gestione dell’energia (UNI CEI 11339)
  • organizzazioni certificate ai sensi della norma UNI ISO 50001

La cumulabilità degli incentivi

Il piano Transizione 5.0 è una “misura generica, non selettiva e in quanto tale può essere utilizzata insieme ad altre misure agevolative, compresi gli Aiuti di Stato”, spiega Calabrò.

Ci sono tuttavia due importanti eccezioni individuate dalla normativa stessa: non sarà possibile cumulare i benefici previsti da Transizione 5.0 con quelli previsti dal Piano Transizione 4.0, né con quelli agevolati dalla normativa ZES (zone economiche speciali).

Il mantenimento nel tempo delle condizioni di risparmio energetico

Si dovrà invece aspettare il decreto attuativo per conoscere la durata del “periodo di osservazione” durante il quale le imprese dovranno dimostrare il mantenimento dell’efficientamento energetico.

La normativa precisa invece sin dal Decreto legge che i beni acquistati devono essere mantenuti in azienda per almeno cinque anni. In caso contrario si procederà al “recapture”.

Transizione 5.0, chi potrà erogare la formazione

Bisognerà attendere il decreto attuativo anche per capire quali sono i soggetti potranno erogare le attività formative agevolabili dal Piano Transizione 5.0.

Al momento, Calabrò ha confermato che certamente non potranno essere agevolate le attività di formazione erogate da soggetti interni all’impresa.

Per quanto concerne le spese agevolabili, Calabrò ha confermato che seguiranno i criteri stabiliti nell’ultima edizione del credito formazione 4.0. Le spese ammissibili saranno quindi riconducibili a:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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