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Transizione 5.0, decreto entro l’anno e certificazioni salva-controlli

Alcune indiscrezioni filtrate nel corso di questi giorni aiutano a delineare meglio i contorni del nuovo piano Transizione 5.0 che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Ecco che cosa sappiamo – in via ufficiale e non – su tempistiche, modalità di fruizione, aliquote e certificazioni

Pubblicato il 02 Dic 2023

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Si delineano gradualmente i contorni del Piano Transizione 5.0. Dopo il via libera della Commissione Europea al Piano, che si avvarrà di un finanziamento di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025 a valere sulle risorse del programma RePower EU, alcune indiscrezioni ci consentono di far luce su alcuni dei punti che non trovavano risposta nei documenti pubblicati da Bruxelles.

Ma prima di addentrarci in questi nuovi elementi di dettaglio, iniziamo a vedere con un breve riepilogo quanto c’è già di certo perché scritto nei documenti della Commissione Europea.

Le certezze

In primis il piano Transizione 5.0 sarà complementare al piano Transizione 4.0, che continuerà a promuovere, con le aliquote già previste, l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali all’implementazione del paradigma 4.0. Il piano Transizione 5.0 fornirà, in aggiunta, incentivi per quegli investimenti in beni e attività che portino a una riduzione di consumi energetici o a miglioramenti dell’efficienza energetica.

Il Piano Transizione 5.0 finanzierà tre tipologie di attività: investimenti in beni strumentali 4.0 inseriti in progetti di efficientamento energetico (3,7 miliardi); sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili a esclusione delle biomasse (1,89 miliardi); formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni).

Il piano dovrà prevedere almeno tre aliquote che dovranno essere parametrate al risparmio di energia abilitato e non alla dimensione dell’investimento, come invece avccade nel Transizione 4.0. Gli obiettivi minimi di risuzione dei consumi energetici sono del 3% del fabbisogno aziendale o del 5% dei consumi di uno specifico processo (ad esempio la tornitura o l’imballaggio)

Per essere ammissibile, il progetto deve essere certificato “ex ante” (cioè prima di effettuare l’investimento) da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente una seconda certificazione “ex-post”, a investimento ultimato, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

Le nuove indiscrezioni

Gli elementi fin qui visti, se pur molto utili a comprendere il senso della misura, dicono poco su come funzionerà la misura in pratica.

Alcune indiscrezioni filtrate nel corso di questi giorni consentono però di capire qualcosa in più su come sarà configurata la misura. Si tratta di dettagli che – lo precisiamo ancora una volta – sono frutto di indiscrezioni non ufficiali e che quindi occorrerà verificare nel momento in cui il Governo varerà il dispositivo normativo.

Un decreto entro fine anno

E iniziamo a raccontarvi le novità proprio a partire dall’aspetto normativo. Il piano Transizione 5.0 partirà il 1 gennaio 2024 e sarà operativo fino a fine 2025. Per la rendicontazione delle spese e la consegna delle certificazioni, però, dovrebbero essere previsti alcuni mesi in più, terminando quindi nei primi mesi del 2026.

Il piano non dovrebbe entrare nella legge di bilancio, ma sarà oggetto di uno specifico decreto legge che dovrebbe essere emanato entro la fine del 2023.

Il decreto dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie a consentire al piano di essere operativo già dal 1 gennaio 2024. Se, come è probabile, sarà prevista l’emanazione di uno o più decreti attuativi per alcuni aspetti procedurali, non dovrebbe trattarsi di dettagli rilevanti al punto da ritardare il “via” all’incentivo.

Le aliquote

Per poter fruire degli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0 il prerequisito sarà attivare un investimento in uno dei beni previsti dagli allegati A e B del piano Transizione 4.0. L’aliquota prevista dal piano Transizione 5.0 si aggiungerà quindi all’aliquota prevista dal piano 4.0.

Le tre aliquote dovrebbero consentire, sommandosi all’aliquota base del 20% del 4.0, di raggiungere un valore massimo del 40%.

Un altro elemento interessante riguarda l’incentivo per le spese in attività di formazione, che dovrebbe scattare solo in presenza di un investimento in beni 4.0.

La fruizione del beneficio

Per quanto riguarda la procedura di fruizione del beneficio, la certificazione “ex-ante” dovrebbe consentire di “prenotare” l’incentivo, mentre la fruizione scatterà solo dopo aver prodotto la certificazione “ex post”.

Le tempistiche saranno quindi indipendenti da quelle previste dal piano 4.0. Tanto per fare un esempio, si potrà acquistare un bene a gennaio, interconnetterlo subito e prendere da subito il credito d’imposta 4.0; l’accesso al credito d’imposta 5.0 scatterà invece solo quando sarà ultimata la seconda certificazione, quindi potenzialmente anche qualche mese dopo.

Con la stessa logica, potrebbe essere diversa anche la durata del periodo di fruizione: mentre il credito d’imposta Transizione 4.0 resterà in tre quote annuali, il credito d’imposta 5.0 dovrebbe poter essere fruito in un’unica tranche.

Il meccanismo delle certificazioni

Il meccanismo della doppia certificazione dovrebbe consentire al Governo di prevedere una limitazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio come accadrà con il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione quando andrà in vigore il nuovo regime delle certificazioni.

I soggetti titolati a produrre certificazioni dovrebbero essere gli stessi abilitati a produrre la certificazione tecnico-economica prevista dal Fondo per il sostegno alla Transizione Industriale per la parte relativa all’efficientamento energetico:

  • EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339
  • ESCO accreditate UNI CEI 11352
  • Organizzazioni accreditate ISO50001
  • Geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento ovvero facenti parte dell’organico della società richiedente la diagnosi energetica.

Se questo schema fosse confermato, ingegneri e periti industriali sarebbero quindi titolati a redigere sia le perizie per il credito d’imposta 4.0 sia quelle per il 5.0, mentre gli altri soggetti sarebbero abilitati solo a questa seconda attività.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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