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Entra in vigore il regolamento europeo sull’indicazione geografica artigianale e industriale

Entra in vigore da oggi il regolamento europeo sull’indicazione geografica artigianale e industriale (CIGI): i prodotti artigianali e industriali con particolari caratteristiche legate al territorio potranno essere contrassegnati da un’etichetta dell’indicazione geografica a tutela della qualità dei prodotti e della loro competitività in Europa e nel mondo. Il regolamento si applicherà a partire da dicembre 2025.

Pubblicato il 16 Nov 2023

marmo


Armonizzare la protezione dei prodotti artigianali e industriali europei di valore, come la porcellana di Limoges, i coltelli di Solingen, il marmo di Carrara o i ricami di Madeira: è questo lo scopo del regolamento europeo sull’indicazione geografica artigianale e industriale (CIGI, craft and industrial geographical indication), che entra in vigore in tutto il territorio europeo dal 16 novembre 2023.

Le denominazioni di prodotti artigianali e industriali che soddisfano i requisiti necessari per la protezione CIGI saranno ora tutelate a livello europeo attraverso un’unica registrazione che copre l’intero territorio dell’UE.

Il regolamento semplifica quindi la procedura rispetto al passato. Secondo la vecchia legislazione i produttori di prodotti con particolari caratteristiche legate al territorio – ad esempio il “marmo di Carrara” o il “vetro di Murano”– ,  dovevano registrare la loro indicazione geografica in ogni Stato membro dell’UE, se disponibile, per combattere le violazioni. Con il regolamento CIGI, i produttori artigianali e industriali possono ora ottenere la protezione in tutti i 27 Stati membri dell’UE con una sola registrazione dell’indicazione geografica.

Come funzionerà il processo di esame e registrazione

La procedura di esame e registrazione dei prodotti avverrà in due fasi. I produttori presenteranno prima le loro domande di indicazione geografica alle autorità designate degli Stati membri, che poi sottoporranno le domande accolte a un’ulteriore valutazione e approvazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Una procedura di richiesta diretta all’EUIPO sarà possibile anche per gli Stati membri che ottengono una deroga dalla Commissione, se non dispongono di una procedura di valutazione nazionale o se non hanno produttori interessati. La Commissione manterrà la possibilità di decidere in merito a una domanda di indicazione geografica in alcuni casi.

Etichetta dell’indicazione geografica anche per i prodotti industriali

I produttori artigianali e industriali avranno l’opportunità di mettere in evidenza le loro denominazioni a Indicazione Geografica Protetta esponendo un logo distinto sui loro prodotti.

Questa etichettatura consentirà ai consumatori di identificare i prodotti artigianali e industriali con caratteristiche specifiche legate alla loro origine geografica, aiutandoli a fare scelte consapevoli quando acquistano questi prodotti.

I produttori potranno autodichiarare la conformità dei loro prodotti al disciplinare. Le autorità pubbliche dovranno effettuare controlli e verifiche sul mercato dei prodotti che riportano il nome dell’indicazione geografica registrata per evitare abusi, sia online che offline, compresi i nomi di dominio internet. È previsto anche un sistema di deterrenza con multe per le violazioni.

Le opportunità a livello regionale e internazionale

Il regolamento faciliterà l’internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali europei, fornendo ai produttori dell’UE la protezione delle indicazioni geografiche nei mercati dei Paesi terzi che sono parti dell’Atto di Ginevra dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e nell’ambito di accordi commerciali bilaterali.

Ciò significa che i produttori artigianali e industriali dell’UE potranno richiedere una protezione internazionale per le denominazioni dei loro prodotti, migliorando la loro competitività a livello globale. Anche i produttori di Paesi terzi potranno richiedere la protezione nell’ambito di questo nuovo schema dell’UE per i loro prodotti artigianali e industriali ben noti e conformi ai requisiti dell’UE.

Inoltre, il nuovo regolamento sosterrà lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni europee fornendo incentivi ai produttori, soprattutto alle PMI, affinché investano in nuovi prodotti autentici e creino mercati di nicchia. Contribuirà inoltre a mantenere competenze uniche che altrimenti potrebbero scomparire, soprattutto nelle regioni rurali e meno sviluppate d’Europa.

Le regioni beneficeranno anche della reputazione delle Indicazioni Geografiche, che offrirà una diversificazione economica alle regioni dell’UE in cui i prodotti artigianali e industriali sono profondamente integrati, contribuendo a proteggere le competenze, i posti di lavoro e il know-how tradizionale, stimolando al contempo il turismo e la loro ripresa economica.

Cosa succederà alle indicazioni geografiche esistenti?

Gli Stati membri, l’EUIPO, la Commissione e le parti interessate avranno due anni di tempo per prepararsi alla piena applicazione del nuovo sistema, prevista per dicembre 2025.

Le indicazioni geografiche nazionali di prodotti artigianali e industriali esistenti cesseranno di esistere un anno dopo la data di applicazione del regolamento.

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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