Transizione 4.0, nella dichiarazione per il 2021 bisogna indicare anche gli investimenti pianificati per il 2022

Nel compilare il modello reddito 2022 le società di capitali dovranno inserire, per la prima volta, anche gli investimenti in beni strumentali pianificati nel 2021, ma che saranno realizzati nel 2022 (previo saldo dell’acconto del 20% alla data del 31 dicembre 2021). La novità è stata introdotta per favorire il monitoraggio della misura del credito d’imposta all’interno del PNRR.

Pubblicato il 19 Set 2022

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Novità importante per la compilazione del modello redditi 2022 (riferito al periodo di imposta 2021) per le società di capitali (SC 2022): per la prima volta, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto di inserire non soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta di riferimento, ma anche quelli pianificati nel 2021, ma che saranno realizzati nel 2022.

Per investimenti pianificati si intende quegli investimenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultino accettati dal fornitore e saldati dall’azienda con un acconto di almeno il 20% del costo totale dell’investimento e che quindi potranno usufruire delle aliquote di agevolazione previste dal Piano Transizione 4.0 per l’anno 2021 (maggiori rispetto a quelle del 2022, come abbiamo spiegato in questo articolo).

In origine, la scadenza della consegna per usufruire dell’agevolazione con le aliquote previste per l’anno 2021 era fissata al 30 giugno 2022. Tuttavia, a causa delle difficoltà registrate dalle aziende nel reperire componenti (e quindi rispettare i tempi di consegna) è stata concessa una proroga fino al 31 dicembre 2022.

Modello SC 2022, i codici per indicare gli investimenti in beni strumentali

Come spiega il documento dell’Agenzia delle Entrante, riportato in calce all’articolo, i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

  • “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”
  • “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”
  • “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”

La novità di quest’anno, come anticipato, riguarda la necessità di indicare, in una colonna separata, anche “i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”.

Una novità introdotta, come spiega il documento, al fine di monitorare la misura agevolativa nell’ambito del PNRR e misurare così il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.

A tal fine, nel rigo RU5 va indicato:

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione)
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2

Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla
    realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione

Il codice credito “L1” si riferisce invece al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, misura introdotta dalla legge di bilancio 2020 (e in origine pensata per essere applicata per quel periodo di riferimento), che è stata più volte prorogata con le successive leggi di bilancio, per estendersi fino al 2031.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6938”, mentre per la compensazione delle misure incrementali previste per gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19 direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Sud Italia e per gli investimenti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 vanno utilizzati i codici tributo “6939” e “6940”.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

  • nella colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020 e
    dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020
  • nella colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, incluso l’importo di colonna 1.

Inoltre, vanno compilati nella sezione IV i righi RU100, RU101 e RU102 nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Nel rigo RU100 vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:

  • nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 200. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante
  • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lett. c), primo e secondo periodo, del comma 200 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 200. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo delle maggiorazioni di cui alle citate lettere a) e c)
  • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo
  • nella colonna 5, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell’importo di colonna 1, sulle quali va calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5

Nel rigo RU101 vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, riportando:

  • nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 201, diverse da quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, secondo periodo
  • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettere a)
  • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo
  • nelle colonne 5 e 6, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, da indicare nella colonna 5, o di innovazione digitale 4.0, da indicare nella colonna 6. Gli importi delle colonne 5 e 6 costituiscono la base di calcolo del credito d’imposta su cui applicare la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, quarto periodo
  • nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 7 e 8, già compresi nell’importo delle colonne 5 e/o 6, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettere a
  • nella colonna 9, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo, impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica di cui alle colonne 5 e 6

Nel rigo RU102 vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando:

  • nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 202. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante
  • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 202 commissionata a soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del committente e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 202. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettera a)
  • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo

Credito di imposta per formazione professionale di alto livello

Con il codice credito “M7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

La sezione può essere compilata solo se la misura agevolativa avrà avuto attuazione entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Il documento

SC_istr_2022_12092022

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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