Gira in rete, ripresa dal sito Ipsoa, una notizia sull’analisi tecnica di cui parla la Circolare dell’Agenzia delle entrate. La notizia dice: “Diventa obbligatorio il coinvolgimento di un tecnico esterno da parte delle imprese che vogliono sfruttare il beneficio dell’iperammortamento. La circolare n.4/E dell’Agenzia delle Entrate introduce l’obbligo di un’analisi tecnica indipendente, che l’impresa dovrà conservare per eventuali controlli sul beneficio ottenuto. Le informazioni in essa contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria. L’analisi dovrà descrivere e accertare i requisiti della macchina, collocarla fra i beni Industria 4.0 e accertarne l’effettiva interconnessione ai sistemi di gestione della produzione o ai sistemi di subfornitura”.
Si tratta di una notizia assolutamente falsa. Innanzitutto l’analisi tecnica non è obbligatoria ma “opportuna”.
Pertanto, per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica.
In secondo luogo è vero che si parla dell’intervento di un esterno, ma è evidente il riferimento al caso in cui si ricorra a perizia o attestato di conformità, che sono obbligatori solo in caso di investimenti superiori ai 500 mila euro.
A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria”.