La scorsa legge di bilancio aveva provveduto alla proroga con potenziamento del Piano Transizione 4.0 utilizzando oltre 13 miliardi di euro di finanziamenti previsti dal PNRR. Tra gli step necessari a dimostrare l’effettivo corretto impiego delle risorse, nel provvedimento con cui l’Europa aveva approvato di fatto il nostro Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia veniva posto in carico all’Agenzia delle Entrate il compito di definire, con una risoluzione, i codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24.
Con la risoluzione n. 68/e del 30 novembre l’Agenzia delle Entrate ottempera a quest’obbligo, raggruppando in un unico testo tutti i codici tributo da utilizzare per fruire dei crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0.
Trattandosi di un utilissimo recap, l’Agenzia ha ritenuto utile indicare non soltanto i codici tributo relativi ai provvedimenti finanziati con le risorse del PNRR, ma anche quelli relativi alle altre misure, sempre parte del Piano, finanziate con risorse nazionali.
Ed ecco tutti i codici tributo in ordine numerico.
Indice degli argomenti
Incentivi per beni strumentali previsti dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019)
- 6932 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019. È utilizzabile per l’acquisto dei beni strumentali “ordinari” (ex superammortamento). Si tratta di incentivi che non sono finanziati dal PNRR. Questo codice è relativo agli acquisti fatti dal 1 gennaio al 15 novembre 2020 che prevedevano un credito d’imposta pari al 6%.
- 6933 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019. Sono i beni 4.0 acquistati secondo il regime previsto dalla legge di bilancio per il 2020, quella che istituì il nuovo sistema dei crediti d’imposta con aliquote pari al 40% fino a 2,5 milioni e al 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni. Vale per acquisti fatti dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020.
- 6934 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019. Si tratta dei software 4.0 acquistati secondo il regime previsto dalla legge di bilancio per il 2020. Credito d’imposta pari al 15% per acquisti fatti dal 1 gennaio al 15 novembre 2020
Incentivi per beni strumentali previsti dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020)
- 6935 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020. Si tratta dei beni strumentali “ordinari” per i quali spetta un credito d’imposta pari al 10% per acquisti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2021 (con consegna possibile fino al 30/06/2022) e al 6% per acquisti dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022 (con consegna possibile fino al 30/06/2023) , mentre non ne è previsto il rinnovo per il periodo 2023-2025. La parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali.
- 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020. Interamente finanziati dal PNRR, sono i crediti d’imposta per i beni 4.0 che prevedono aliquote pari al 50% fino a 2,5 milioni, al 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni e al 10% per investimenti da 10 a 20 milioni per acquisti fatti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2021 con consegna possibile fino al 30/06/2022. E aliquote pari al 40% fino a 2,5 milioni, al 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni e al 10% per investimenti da 10 a 20 milioni per acquisti fatti dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022 con consegna possibile fino al 30/06/2023. Si prevede la proroga dal 2023 al 2025.
- 6937 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020. Interamente finanziati dal PNRR, sono i crediti d’imposta per i software 4.0 che prevedono aliquote pari al 20% per acquisti fatti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022 con consegna possibile fino al 30/06/2023. Anche qui prevista la proroga con rimodulazione dal 2023 al 2025.
Incentivi per attività di ricerca, sviluppo e innovazione
- 6938 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019
- 6939 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
- 6940 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
Incentivi per la formazione 4.0
- 6897 – Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018. Finanziato dal PNRR solo per le attività 2021 e 2022. Non rinnovato per il periodo 2023-2025.
Dove indicare i dati nella dichiarazione dei redditi
I dati dei crediti d’imposta fruiti a valere su fondi del PNRR vanno indicati, a fini di monitoraggio, anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.
In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:
- il credito d’imposta di cui al codice 6933 nel quadro RU sez. I codice 2H e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
- il credito d’imposta di cui al codice 6934 nel quadro RU sez. I codice 3H e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
- il credito d’imposta di cui al codice 6935 nel quadro RU sez. I codice L3 e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
- il credito d’imposta di cui al codice 6936 nel quadro RU sez. I codice 2L e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
- il credito d’imposta di cui al codice 6937 nel quadro RU sez. I codice 3L e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
I dati relativi ai codici tributo 6938 e 6897 andranno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi. L’Agenzia fornirà quindi per tempo le necessarie indicazioni.
La Risoluzione 68/e del 30/11/2021
Qui di seguito il testo della Risoluzione 68/e del 30/11/2021