La risoluzione 13/E dell’agenzia delle Entrate istituisce tre codici tributo necessari per fruire in compensazione, tramite F24, degli incentivi volti a favorire gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il primo codice è quello ormai “solito” – il 6938 – ed è relativo ai crediti d’imposta maturati per le spese in ricerca, sviluppo, innovazione e design sostenute nel 2020. Si tratta del credito introdotto con la legge 160/2019 che ha “rivoluzionato” il credito d’imposta passando dal meccanismo incrementale a quello assoluto. Il credito si calcola dunque sull’intera spesa. Le quote per il 2020 erano del 20% per ricerca e sviluppo; del 10% per l’innovazione tecnologica e per design e ideazione estetica e del 15% per l’innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi 4.0 e green.
E’ tuttora in discussione se le modifiche intervenute con l’attuale legge di bilancio, la 178 del 2020, che hanno aumentato tutte le aliquote, si applichino già agli investimenti del 2020, come lascerebbe pensare la lettera della legge. Il Ministero ha già fatto sapere, per il momento informalmente, che questa interpretazione è sbagliata e che le nuove aliquote varranno solo per le spese dal 2021 in avanti.
Ricordiamo che i crediti d’imposta si fruiscono in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno seguente. Il nuovo codice 6938 quindi consente di passare all’incasso per la prima tranche relativa alle spese sostenute nel 2020.
Gli altri due codici tributo introdotti dalla risoluzione 13/E riguardano invece due situazioni specifiche.
Il primo è il codice 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Il secondo è il 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Sono quindi dedicati ai due casi previsti dall’articolo 244 del Decreto legge 34/2020, il primo per gli investimenti in ricerca e sviluppo per imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e il secondo per le regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma. I crediti d’imposta sono maggiorati
- al 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
- al 35% per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
L’agenzia specifica che i codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.