Macchine e apparecchi per sollevamento, gru mobili, piattaforme di lavoro mobili elevabili, carrelli industriali, sistemi intralogistici, scaffalature industriali: per i beni strumentali utilizzati nel mondo della logistica non è sempre semplice capire se e come accedere agli importanti incentivi previsti dalle agevolazioni per industria 4.0 – adesso Transizione 4.0 – che, lo ricordiamo, nel caso dei beni 4.0 prevedono quest’anno un credito d’imposta fino al 50% del prezzo del bene recuperabile in tre anni.
Sul tema si sono susseguite diverse circolari e FAQ ministeriali, ma i profili applicativi della norma per il settore della logistica e dell’intralogistica sono effettivamente di difficile comprensione per l’imprenditore (e spesso anche per gli stessi consulenti).
Per mettere un po’ d’ordine in questa materia Aisem, l’associazione di categoria che, all’interno di Anima Confindustria, rappresenta i costruttori e distributori di macchine e impianti per movimentazione e sollevamento dei materiali, dalla logistica di processo alla logistica di produzione e di magazzino, ha realizzato un position paper in partnership con Icim, ente di certificazione nazionale, nella cui proprietà figurano la stessa Anima e Ucimu – Sistemi per Produrre, di indiscussa competenza tecnica, esperienza e conoscenza specifica delle tecnologie.
Si tratta di una vera e propria guida il cui obiettivo è “fornire indicazioni e strumenti chiari per focalizzare l’attenzione su acquisti mirati ed intelligenti, commisurati alle strategie aziendali presenti e future”, come si legge nella premessa firmata da Maurizio Tansini, Presidente di Aisem.
Nel documento sono riportate, per ciascuna tipologia di beni strumentali, considerazioni sulle voci dell’Allegato A della legge 232 del 2016 a cui far riferimento per individuare la corretta merceologia; considerazioni su come rispettare requisiti e condizioni posti dalla normativa, con particolare riferimento a interconnessione e integrazione; casi ed esempi d’uso; una serie di FAQ di carattere specifico e generale.
Questo articolo non ha lo scopo di sostituire il documento dell’Aisem, a cui vi rimandiamo per una consultazione puntuale sulla pagina dell’associazione oppure in calce a questo articolo, ma solo di presentarlo nelle sue linee generali. Specifichiamo inoltre una volta in più che questo documento è un position paper di un’importante associazione di categoria e non una fonte normativa.
Indice degli argomenti
Macchine e apparecchi per il sollevamento
Dal punto di vista merceologico, come confermato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017, che fornisce alcuni esempi, le macchine e gli apparecchi per sollevamento e relativi accessori di sollevamento incorporati sono classificabili nella categoria macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) citata nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La stessa circolare precisa inoltre che, nel caso di macchine motrici od operatrici che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica dell’interconnessione assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica.
La guida automatica e semiautomatica, ha poi specificato la circolare direttoriale del Mise 23 maggio 2018, n. 177355, è necessaria solo per per i beni qualificabili come macchine mobili, e cioè, come riportato dalla Direttiva 46/2007/CE ,
ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci;
viceversa
le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili.
La guida automatica e semiautomatica dunque è richiesta per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.
Ma che cos’è la guida “semi-automatica”? Possono intendersi macchine mobili a guida semiautomatica
quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Questa guida automatica o semiautomatica è comunque una modalità per soddisfare i requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata solo quando la macchina sia in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto.
Gru mobili
Iniziamo dalla definizione. Secondo la normativa di riferimento Europea EN13000:2014-11, una gru mobile è una gru dotata di potenza autonoma e di un braccio, capace di spostarsi con o senza carico, senza la necessità di vie corsa, e che si basa sulla gravità per garantire la propria stabilità. Non sono considerate gru mobili le gru a colonna montate su autocarri provvisti di cassone, dove, con un unico mezzo di trasporto, si è in grado di caricare e scaricare il veicolo oltre che di trasferire le merci movimentate. In questo caso la gru a colonna diventa un allestimento ai sensi della norma UNI EN 12999:2011.
Anche le gru mobili rientrano nella categoria merceologica macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) citata nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le gru mobili non sono di norma classificabili come macchine motrici perché in genere la funzione di spostamento è ausiliaria alla funzione di sollevamento; per questo il requisito della guida automatica o semi-automatica non è richiesto.
Le gru mobili possono invece essere considerate macchine operatrici solo quando operano in modalità pick&carry. Solo in questo caso, e solo nel caso in cui le gru mobili operino in ambiente esterno, si deve applicare obbligatoriamente il requisito della guida automatica o semi-automatica.
Anche le gru mobili devono rispettare il requisito dell’interconnessione. Le istruzioni inviate alla gru possono riguardare, per esempio, il compito da svolgere, nel caso in cui la gru disponga di funzioni automatiche che le permettano. Il documento sottolinea che
assegnare il compito alla gru non significa inviare l’istruzione su un pannello/display per l’operatore, ma stabilire una interconnessione diretta tra il sistema gestionale di fabbrica/cantiere e la logica di controllo della gru.
Altri dati che possono essere comunicati alla gru sono eventuali accessi e limitazioni.
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), o piattaforme di lavoro elevabili mobili, sono quelle attrezzature che consentono di elevare una piattaforma di lavoro (o cestello) che ospita gli operatori per l’effettuazione di lavori in quota e/o in punti di difficile utilizzo di attrezzature tradizionali (ponteggi o trabattelli).
Anche queste piattaforme rientrano tra gli strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione.
Per quanto riguarda il requisito del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Control-
ler) il documento Aisem specifica che, coformememte alla indicazioni offerte dalla circolare 4/E, “sono conformi anche macchine con logiche di controllo più complesse di un PLC, mentre al contrario risulta evidente che PLE esclusivamente idrauliche non possono soddisfare il requisito”.
Quanto all’interconnessione, le piattaforme di lavoro elevabili non sono di norma classificabili come macchine motrici. Se la PLE opera solo a mezzo fermo, la funzione di spostamento va infatti considerata ausiliaria alla funzione di sollevamento perché necessaria solo a trasportare la PLE nel luogo di effettivo utilizzo. Di conseguenza la guida automatica o semiautomatica non è richiesta.
È invece richiesta sia l’interconnessione sia l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Come per tutti i cosiddetti beni 4.0, il documento sottolinea che “le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di Industria 4.0 e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche”. Come ribadito dalla Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, il requisito dell’interconnessione dovrà essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.
I carrelli industriali
I carrelli industriali sono attrezzature da lavoro semoventi azionati da motori elettrici, diesel e a gas, che sono utilizzati per il sollevamento e la movimentazione delle merci all’interno dei magazzini o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.
Dal punto di vista merceologico anche i carrelli elevatori sono inclusi tra gli strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione.
Ai fini dell’interconnessione, che richiede lo scambio di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, il documento Aisem sottolinea che
Considerate le caratteristiche dei carrelli industriali e le tipiche modalità di utilizzo, si ritiene che un sistema di gestione della flotta possa essere considerato un sistema gestionale interno a condizione che l’azienda proprietaria dei carrelli possa accedere in via riservata alla propria flotta, e che utilizzi effettivamente detto sistema per inviare istruzioni alla flotta di carrelli.
Anche in questo caso, la guida automatica o semi-automatica è un requisito obbligatoriamente richiesto per le sole macchine motrici od operatrici che operano in ambiente esterno al fine di soddisfare il requisito dell’interconnessione e dell’integrazione. Per le macchine che operano per la maggior parte del tempo in ambiente interno – spiega il documento – la guida automatica o semi-automatica diventa invece solo un possibile modo di soddisfare i requisiti dell’interconnessione e dell’integrazione che possono tuttavia anche essere soddisfatti con altre modalità.
Ai carrelli industriali, dunque, non si applica obbligatoriamente il requisito della guida automatica o semi-automatica, che va invece considerata
una modalità per soddisfare i requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata solo nell’ipotesi in cui la macchina sia in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto. Pertanto, per soddisfare interconnessione e integrazione automatizzata, le funzioni di sterzata o velocità o arresto devono essere intese come programmabili da un sistema remoto e non esclusivamente adattative sulla base di opportuni sensori (es. come avviene nei sistemi anticollisione).
Il documento Aisem – Icim sottolinea poi che
le informazioni riguardanti lo stato del carrello e la diagnosi di eventuali malfunzionamenti soddisfano i requisiti di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e di presenza di sistemi di telediagnosi, ma – in assenza di altre informazioni di carattere logistico – non sono sufficienti per soddisfare il requisito di integrazione automatizzata.
Inoltre i sistemi di sicurezza anticollisione non sono di per sé sufficienti a garantire che l’intero carrello rispetti il requisito di integrazione automatizzata. Anche ammettendo che tale sistema sia riconducibile ad un collegamento “machine to machine”, la logica di tale collegamento non risponde al requisito di integrazione automatizzata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle nell’ambito di un processo produttivo. Occorre pertanto esaminare attentamente le caratteristiche del sistema anticollisione per determinarne non solo le caratteristiche tecniche ma anche le funzionalità d’uso.
Ma c’è un caso particolare: nel caso in cui il sistema anticollisione permetta anche funzioni di geofencing, questo potrà essere riferito al requisito di interconnessione (caricamento di istruzioni da remoto).
Infine, poiché la finalità della sensoristica posta a bordo macchina è dichiaratamente rivolta a garantire la sicurezza di utilizzo del mezzo, il sistema di sicurezza anticollisione può essere classificato autonomamente nella categoria interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. In questo caso l’agevolazione fiscale riguarderà unicamente tale sistema e non l’intero carrello (o flotta di carrelli) su cui il sistema è installato.
I sistemi intralogistici
Si tratta delle soluzioni per la movimentazione dei materiali, sia nell’area logistica che nell’area dedicata alla produzione. Una categoria in grande evoluzione, come spiega il documento: all’automatizzazione della fase di deposito/prelievo delle unità di carico si sono infatti aggiunti i processi/sistemi di pesatura, di imballaggio, di riconoscimento/orientamento/piazzamento/localizzazione di qualsiasi unità di carico (pallet, contenitori, scatole,rotoli, vassoi, unità speciali, indumenti), i convogliatori capaci di collegare tutte le isole di processo, i sistemi di movimentazione verso l’interno in ricezione (p.e. delle materie prime) e verso l’esterno (p.e. dei prodotti finiti) da immettere nella rete dei trasporti logistici verso i mercati.
I Sistemi Intralogistici sono dunque
un compendio di soluzioni di automazione, controllo e Information Technology, ognuna progettata e costruita su specifiche esigenze, spesso con l’obiettivo di combinare ogni attrezzatura per la movimentazione dei materiali fino alla completa integrazione in un unico sistema, come i sistemi di trasporto bagagli aeroportuali, i sistemi di stoccaggio automatizzato, le linee di spedizione automatizzate e i sistemi di picking-packing-shipping.
Dal punti di vista merceologico, possono quindi rientrare, a seconda dei casi, tra gli strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione oppure nei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Se per l’interconnessione valgono le ormai “solite” regole, il documento sottolinea che , per quanto riguarda l’integrazione,
di norma, quando trattiamo un sistema intralogistico o un suo componente (es. AGV) l’integrazione automatizzata con il sistema logistico è una caratteristica nativa del sistema e quindi intrinsecamente verificata.
Inoltre ai sistemi intralogistici possono appartenere beni appartenenti ad altre merceologie appartenenti ai raggruppamenti “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” e “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”.
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification)
- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
In questi casi è sufficiente rispettare il requisito di interconnessione semplice (non bidirezionale) e non si applicano i 5+2 requisiti applicabili per gli altri beni strumentali.
Scaffalature industriali
Le scaffalature sono il componente passivo che costituisce i magazzini automatizzati che possono essere:
- “automatici”, nel caso di presenza di sistemi di scaffalature con trasloelevatori (noti anche come “magazzini autoportanti o MAV)
- “interconnessi”, dotati cioè di diverse tecnologie coordinate da un sistema di gestione WMS che controlla e sovraintende la movimentazione delle unità di carico, al fine di automatizzare il processo.
I magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica sono una delle categorie di beni agevolabili incluse nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 specifica che
Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino.
Le scaffalature sono parte integrante del magazzino, e sono quindi agevolabili se il magazzino risponde ai requisiti previsti.
Nel caso dei magazzini autoportanti, come chiarito dall’articolo 3-quater, comma 4 del Dl 135/2018,
Ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
Quanto al rispetto dei cinque requisiti e delle due condizioni su tre previste dalla normativa per tutti i beni del gruppo 1, compresi i magazzini automatici, il documento specifica che
Le scaffalature, in quanto elemento “passivo” intervengono solo per quanto concerne il rispetto del requisito 5 relativo alla sicurezza, salute e igiene del lavoro. E’ quindi essenziale che nella valutazione del bene soggetto a incentivazione fiscale sia posta particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti, inclusa la normativa antisismica e ogni opportuna considerazione riguardante i fenomeni causati dalla fatica sugli elementi portanti dovuti ai cicli di carico/scarico e traslazione delle unità di carico e dei mezzi di movimentazione.