Transizione 4.0, il credito d’imposta non fruito si può recuperare negli anni successivi?

Da questo mese, non appena l’Agenzia delle Entrate introdurrà gli appositi codici tributo, si potranno utilizzare sia i crediti d’imposta maturati con gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1 gennaio del 2020 secondo la prima edizione del piano Transizione 4.0, sia quelli maturati nell’anticipo del piano 2021 per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020. In questo articolo vediamo che cosa accade nel caso in cui, a fronte di una determinata quota annuale di spettanza, l’azienda o il professionista non siano in grado di recuperare l’intera quota entro l’anno di spettanza.

Pubblicato il 04 Gen 2021

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Da gennaio 2021, quando l’Agenzia delle Entrate introdurrà gli appositi codici tributo, si potranno utilizzare sia i crediti d’imposta maturati con gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1 gennaio del 2020 secondo la prima edizione del piano Transizione 4.0, sia quelli maturati nell’anticipo della nuova edizione del piano per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020. Ma ora che i crediti d’imposta introdotti dal piano Transizione 4.0 diventano effettivamente spendibili, emerge in tutta la sua importanza anche la necessità di risolvere una questione alla quale, finora, non è stata data una risposta ufficiale, nemmeno in uno dei tanti interpelli dell’Agenzia delle Entrate.

Come è noto, il sistema dei crediti d’imposta prevede la possibilità, in caso di acquisto di un bene strumentale materiale (per esempio), in 5 rate di pari importo (normativa 2020) o in 3 rate di pari importo (normativa 2021). I 3 anni dell’attuale versione del Piano Transizione 4.0, poi si riducono a 1 solo anno per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e per i soli beni materiali non 4.0. La quesitone da più parti sollevata è che cosa accada nel caso in cui, a fronte di una determinata quota annuale di spettanza, l’azienda o il professionista non fossero in grado di recuperare l’intera quota entro l’anno di spettanza.

Sebbene infatti i crediti d’imposta possano essere utilizzati in compensazione di praticamente qualsiasi tipo di versamento da effettuare tramite F24 (IVA, altre imposte e tasse, ritenute di acconto ecc.), può ben darsi il caso di aziende che abbiano diritto a un credito d’imposta che supera le loro capacità di recupero, soprattutto nel caso dei beni materiali non 4.0 in cui il recupero del beneficio avviene, a partire da quest’anno, interamente nell’anno stesso dell’effettuazione dell’investimento. Potrebbe essere, per esempio, il caso degli imprenditori agricoli o dei professionisti che non hanno dipendenti.

Mentre in linea generale i crediti d’imposta non utilizzati si possono sempre riportare a nuovo, nel caso dei crediti d’imposta derivanti da incentivi che esplicitamente prevedano la ripartizione del beneficio in quote di pari importo la risposta al quesito non è così semplice e netta.

Il comma 1059 della legge 178/2020 recita infatti

1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

In attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima esplicitamente sulla questione, come ha già fatto nel caso delle fatture senza indicazione dei corretti riferimenti normativi, occorre ragionare per analogia.

AGGIORNAMENTO – Il 28 gennaio 2021, in occasione di Telefisco, Franco Ferretti dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito specifico sull’argomento, ha confermato che, in caso di incapienza, si può riportare l’eccedenza di credito non utilizzata all’anno seguente.

E allora ecco venire in soccorso proprio una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta della Circolare 5E del 19 febbraio 2015 riferita al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’allora Decreto Competitività (decreto legge 24 giugno 2014, n. 91). Quel dispositivo legislativo prevedeva che il credito spettante andasse “ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo” ed “esclusivamente in compensazione”, esattamente come i crediti d’imposta del nuovo piano Transizione 4.0.

Ebbene nella Circolare 5/E l’agenzia chiarisce che “nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.

Con questa linea interpretativa il sistema previsto dalla nuova edizione del piano Transizione 4.0 con recupero in tre anni o uno per le imprese con fatturati inferiori a 5 milioni di euro si rivela effettivamente solamente un vantaggio e non un “pericolo” per le imprese.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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