Non è sicuramente la defiscalizzazione delle operazioni di fusione e acquisizione richiesta dalla presidente di Ucimu – Sistemi per Produrre, ma l’approvazione da parte della Commissione Bilancio dell’emendamento 201.055 (primo firmatario Del Barba) è di sicuro un bel vantaggio per chi sta pensando di cedere delle partecipazioni.
L’emendamento, poi entrato nella legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020) prevede la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1 gennaio 2021.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.
In pratica chi detiene quote sociali può, previa perizia, rivalutarle versando un’imposta sostitutiva dell’11%. Quando andrà a rivendere la propria partecipazione, quindi, sulla parte oggetto di rivalutazione non dovrà versare l’imposta delle plusvalenze del 26%, conseguendo così un risparmio d’imposta.
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L’esempio
Se ad esempio si detiene una quota del valore a 5.000 euro, pari al 50% del capitale sociale di una società, e si rivaluta questa quota a 50.000 euro, si dovrà versare un’imposta sostitutiva pari all’11% di 50.000 euro (5.500 euro).
In caso di successiva rivendita della partecipazione a, supponiamo, 60.000 euro, occorrerà pagare l’imposta sulla plusvalenza al 26% solo sulla parte del prezzo superiore al valore rivalutato delle quote, cioè in questo caso su 10.000 euro (quindi 2.600 euro).
Complessivamente quindi il contribuente avrà versato 5.500 per la rivalutazione e 2.600 per la plusvalenza, cioè 8.100 euro. In assenza di rivalutazione avrebbe dovuto versare 14.300 euro [(60.000-5.000)*26%].
Il testo dell’emendamento approvato
201.055.
approvato
Dopo l’articolo 201, aggiungere il seguente:
Art. 201-bis.
(Proroga della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.
Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 207 è incrementato di 205,9 milioni di euro per l’anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 209 è incrementato di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ridotto di 37 milioni di euro annui dal 2024 al 2029.
Del Barba Mauro, Manzo Teresa, Delrio Graziano, Pastorino Luca, Garavaglia Massimo, Mandelli Andrea, Trancassini Paolo, Tabacci Bruno
Il testo finale
Qui di seguito il testo finale della legge di bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovate la norma ai commi 1122 e 1123 dell’articolo 1