Al fine di favorire e promuovere l’occupazione ed il lavoro stabile e per fronteggiare e contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socioeconomico del Mezzogiorno, la nuova legge di Bilancio prevede esoneri contributivi per favore l’occupazione di giovani e donne nonché volti a garantire la tutela dei livelli occupazionali al Sud (cd. Decontribuzione Sud).
Esaminiamo nel dettaglio le misure presenti nel disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, ricordando che si tratta di misure che dovranno essere approvate (ed eventualmente modificate) dal Parlamento entro fine anno.
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Sgravi per le assunzioni di giovani e donne
L’art. 4 (Incentivo occupazione giovani) del disegno di legge di bilancio riconosce un esonero contributivo del 100% nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi alle aziende che assumono nel biennio 2021-2022 giovani under 36 a tempo indeterminato o che decidono di trasformare il rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato. L’incentivo sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La decontribuzione totale non spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Lo stesso esonero contributivo, con la stessa durata, ex art. 5 (disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne), viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne lavoratrici. L’incentivo riguarda le assunzioni che comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Taglio dei contributi al Sud
Oltre al bonus precedente, che come abbiamo già evidenziato vale per 48 mesi per le Regioni del Sud, la manovra prevede un’ulteriore, importante agevolazione per il Mezzogiorno.
L’articolo 27 (Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud) del disegno di legge dei bilancio riconosce infatti uno sgravio contributivo del 30%, prorogando di fatto il taglio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud introdotto dal decreto Agosto, convertito nella legge n.126/2020, previsto per ora fino a fine anno e con una previsione di spesa anche per gli anni successivi fino al 2029.
Si legge al comma 1 che l’esonero contributivo introdotto dal Decreto Agosto convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 si applica fino al 31 dicembre 2029 e nel seguente modo:
- in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati fino al 31 dicembre 2025;
- in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
- in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
L’incentivo alle assunzioni al Sud si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico.
Politiche attive e ammortizzatori sociali
Chiudiamo il capitolo lavoro, segnalando che il disegno di legge di Bilancio ha previsto per il 2021 un Fondo da 500 milioni da destinare alle politiche attive del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa integrazione, ecc.). Questo è quanto si legge nell’art. 57 denominato proprio “Fondo per le politiche attive del lavoro”. Sarà il Ministero del Lavoro, che con un decreto attuativo dovrà definire nel dettaglio le misure su cui i 500 milioni verranno spesi.
Nello stesso articolo del provvedimento leggiamo che il Fondo deve essere destinato, nello specifico, a «misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React Eu». React Ue è il programma che aggiunge 55 miliardi di euro ai fondi strutturali europei già previsti dal Bilancio 2021-2027. All’Italia andranno 13,5 miliardi da questa fonte di finanziamento e potranno essere dedicati al sostegno dell’occupazione.