Una delle domande più ricorrenti pervenute al nostro Sportello on-line, ma anche a Confindustria, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dello Sviluppo Economico, è relativa agli ordini di macchine presenti nell’Allegato A della Legge di Bilancio effettuati a fine 2016, prima cioè dell’entrata in vigore della legge che ne prevede l’incentivazione. Se ne è parlato anche ieri nel corso dell’evento organizzato da Ucimu al quale era presente Stefano Firpo in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, non senza sorprese.
Il direttore dell’Associazione Alfredo Mariotti, nello spiegare alla platea le differenze tra super e iperammortamento, ha anche sottolineato che, mentre per il superammortamento fa fede la data dell’ordine, per l’iperammortamento conta invece la data di consegna. Durante la sessione di domande e risposte, il dott. Firpo si è però detto perplesso su questa interpretazione, salvo poi confermare in un secondo momento l’esattezza dell’interpretazione di Mariotti. Ma vediamo come stanno le cose.
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La parola alla legge
La questione è piuttosto cavillosa: per il “vecchio” superammortamento al 140%, introdotto con la finanziaria 2016, la data rilevante è senza dubbio quella dell’effettuazione dell’ordine, a partire dal 15 ottobre 2015. Per il “nuovo” superammortamento e per l’iperammortamento invece il testo normativo della Legge di Bilancio 2017 parla di “investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
La lettera della norma, dunque, non cita la data dell’ordine, se non quando concede la proroga al 30 giugno 2018 (in tal caso ordine e acconto devono essere trasmessi entro il 31/12/2017). La data in cui è “effettuato” l’investimento – secondo un’interpretazione di Confindustria avallata informalmente dall’Agenzia delle Entrate – coinciderebbe quindi con la data di consegna e pagamento del bene. Ecco perché, secondo questa interpretazione, i beni ordinati a fine 2016 ma consegnati nel 2017 potrebbero rientrare nella disciplina dell’iperammortamento.
Come orientarsi?
Per mettere definitivamente la parola “fine” su questo punto bisognerà armarsi di pazienza e aspettare fine febbraio, quando l’Agenzia delle Entrate diramerà una circolare contenente questo e altri chiarimenti. Tuttavia il criterio corretto a cui attenersi è quello del sostenimento del costo (effettuazione dell’investimento): se l’ordine è avvenuto nel 2016, ma pagamento e consegna sono nel 2017, via libera all’iperammortamento. Se invece ordine e pagamento sono avvenuti nel 2016 e solo la consegna nel 2017 niente da fare.