Il decreto Rilancio ha disposto per molti lavoratori autonomi (professionisti, Co.Co.Co., in somministrazione, stagionali ecc.) l’erogazione di un bonus da mille euro per il mese di maggio 2020.
Sono diverse le categorie che ne hanno diritto e proprio per fare chiarezza l’Inps, con la Circolare n.80/2020, ha voluto specificare cosa si deve fare per ricevere il bonus di maggio in relazione alla propria categoria lavorativa.
Vediamo dunque a chi è rivolto il bonus di maggio (la cui procedura di richiesta è già online) e come bisogna muoversi per riceverlo.
Indice degli argomenti
Bonus mille euro per i professionisti
Innanzitutto, il bonus maggio (pari a 1.000 euro) spetta ai “liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il requisito fondamentale per ricevere i mille euro è aver registrato una riduzione di almeno il 33% del reddito (individuato secondo il principio di cassa) nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019. Il rispetto di questa condizione deve essere infatti autocertificato dal richiedente all’Inps che, tramite i controlli dell’Agenzia delle Entrate, saprà se i dati sono riscontrati.
L’Inps ha inoltre chiarito che per i professionisti il bonus maggio “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e che, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.
Tutti questi lavoratori dovranno fare domanda online del bonus maggio.
Bonus per i Co.Co.Co.
Anche ai Co.Co.Co. iscritti alla Gestione separata Inps spettano 1.000 euro, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che “abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV)”.
Anche in questo caso il bonus “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.
I Co.Co.Co. che hanno già fruito del bonus marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente “secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020”.
Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus maggio tramite la procedura online.
Lavoratori in somministrazione e stagionali di turismo e terme
Ai lavoratori in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali, il decreto Rilancio ha stabilito un bonus da 600 euro per aprile e uno da 1.000 euro per maggio. La condizione è che abbiano “cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020”. L’Inps chiarisce il lavoratore ha diritto al bonus anche se, dopo aver cessato il lavoro in somministrazione, ha iniziato e concluso un altro rapporto di lavoro subordinato entro il 19 maggio 2020.
Non solo: sempre al 19 maggio il lavoratore, per beneficiare dei due bonus, non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, né ricevere la Naspi. I bonus “non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.
Dato che queste due indennità si riferiscono a lavoratori di precise attività economiche, l’Inps ha circoscritto i codici Ateco dei settori produttivi entro i quali è possibile ricevere il bonus per i lavoratori in somministrazione. Essi sono: 55.10.00; 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20; 56.10.11; 56.10.12; 56.10.42; 56.10.50; 56.30.00; 93.29.20; 56.10.30; 56.10.41; 79.11.00; 79.12.00; 79.90.20; 93.19.92; 56.10.20; 79.90.19; 96.04.20.
Questi codici sono legati allo specifico Codice Statistico Contributivo attraverso cui l’Inps identifica il settore di riferimento. Per una completa consultazione di questi dati si invita a consultare la tabella contenuta nella circolare. L’Inps controlla in automatico l’appartenenza del lavoratore a questi settori ma, se l’esito non è positivo, si darà la possibilità a quest’ultimo di allegare documenti utili alla revisione, come il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, oppure l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro/società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
I lavoratori in somministrazione, per ricevere i bonus di aprile e maggio, dovranno farne domanda online.
Un bonus da mille euro per maggio spetta anche ai “lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali”, se “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020”. Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, e non devono ricevere la Naspi.
Gli stagionali che hanno già fruito del bonus marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente “secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020”.
Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus maggio tramite la procedura online.
Come fare domanda
La procedura per fare domanda del bonus di maggio è esclusivamente telematica o telefonica. Le credenziali di accesso ai servizi per i bonus sono attualmente le seguenti:
- Pin rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo)
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
Se non si è in possesso di una di queste credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del Pin dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del Pin.
Si possono richiedere i bonus anche attraverso il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile.