Articolo aggiornato con il testo finale del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio – Tra le misure a favore delle imprese contenute nel Decreto Rilancio cìè spazio anche per un incentivo che consentirà di abbattere il costo degli affitti commerciali per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Lo conferma il testo finale del decreto rilancio, che consente di scoprire anche il funzionamento della misura.
La forma scelta è quella del credito d’imposta che potrà, però, anche essere girato al locatore fruendolo come sconto sul canone. Ma vediamo concretamente come funzionerebbe, in attesa di potervi dare il testo ufficiale del decreto rilancio appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Aggiornamento del 07/06 – pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrare, leggi l’articolo!
Indice degli argomenti
A chi spetta
Innanzitutto il nuovo incentivo si applica “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il paniere di utilizzatori è quindi molto ampio e include anche i professionisti.
Il terzo comma specifica che il credito spetta alle strutture alberghiere “indipendentemente dal volume di affari”.
Il quarto comma ne estende l’applicazione anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
A quanto ammonta l’incentivo
A tutti questi soggetti spetta un credito d’imposta nella misura del 60% “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
La misura, invece, scende al 30% “in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Come si calcola?
Indipendentemente dal fatto che spetti nella misura del 60% o del 30%, il credito d’imposta si calcola sul valore dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio. La fruizione non è necessariamente su tutti i tre mesi, ma spetta solo a condizione che, in quello specifico mese, i soggetti richiedenti “abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.
La base di calcolo quindi è sempre il singolo mese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se il calo di fatturato superiore al 50% si è verificato solo a maggio, spetterà solo a maggio ecc.
Le modalità di fruizione
Le modalità di fruizione sono tre.
La prima è quella classica, “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”
In alternativa il locatario “può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione”. Si noti che “può optare” indica una facoltà concessa al locatario, che quindi prescinde da un accordo con il locatore.
Da ultimo, il credito d’imposta può anche “essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
A giugno è arrivato l’atteso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisce le modalità attuative delle disposizioni. Tutti i dettagli in questo articolo
Il testo integrale dell’articolo 31
Art.28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
5. Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10.Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
12.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.