Dopo la Camera dei Deputati, anche il Senato ha approvato la Legge di conversione del Decreto Crescita. Ora il testo è quindi definitivo ed è quindi possibile fare il punto sulle misure stabilite per le imprese in ottica sviluppo economico, innovazione e digitale.
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Si amplia il sostegno alla trasformazione digitale delle PMI
La novità più interessante è l’ampliamento della misura di sostegno per le PMI che effettuino investimenti finalizzati a sostenere “la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale”. La legge di conversione del decreto amplia infatti significativamente la platea dei destinatari e gli ambiti di interesse. Vediamo come.
Intanto ricordiamo che l’incentivo è pari al 50% dei costi ammissibili. L’articolo 29, comma 6, lettera a), amplia proprio il ventaglio di tecnologie agevolate. Le agevolazioni infatti devono essere dirette “a sostenere la realizzazione dei progetti relativi all’attuazione del piano Impresa 4.0, in particolare advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics”, che già erano innovazioni contemplate nel Decreto Crescita, alle quali si aggiungono ora anche le tecnologie relative a “soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, IoT”.
Più larghi anche i requisiti per richiedere l’agevolazione. Per ottenere il finanziamento, il progetto deve presentare un importo di spesa almeno pari a 50 mila euro, non più 200 mila euro. Inoltre bisogna aver conseguito, nell’esercizio dell’ultimo bilancio approvato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100 mila euro, non più 500 mila euro. Le imprese possono presentare progetti anche in forma aggregata (contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione).
La legge di conversione include inoltre, accanto al settore manifatturiero e a quello dei servizi collegati, per il 2019-2020 anche, in via sperimentale, il settore turistico.
Superammortamento e Nuova Sabatini
Nessuna modifica per il superammortamento, il cui ritorno è quindi confermato per gli acquisti di beni strumentali effettuati al 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del totale. La maggiorazione è del 30% per acquisti fino a un tetto di 2,5 milioni di euro.
Nessun modifica sostanziale nemmeno per la Nuova Sabatini. Sono confermate quindi le novità previste dal decreto crescita, con la possibilità per i finanziamenti fino a 100 mila euro di ottenere i fondi in un’unica soluzione e l’aumento del tetto massimo agevolabile da 2 a 4 milioni di euro.
Mini Ires, sarà del 20% dal 2023
La riduzione dell’Ires per gli utili non distribuiti diversi dalle riserve non disponibili (cosiddetta nuova mini Ires), cioè gli utili tenuti in casa per investimenti, sarà, a regime, di 4 punti percentuali. Su questi utili la tassazione scenderà quindi fino al 20%. Questo traguardo sarà effettivo però solo dal 2023 (o meglio, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).
La riduzione, nel frattempo, sarà graduale: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali (22,5%), di 2,5 punti percentuali (21,5%), di 3 punti percentuali (21%), di 3,5 punti percentuali (20,5%).
Incentivi anche per chi fa fiere, anche in Italia
Un’importante novità per il credito di imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali, pensato per per favorirne la visibilità e le occasioni di business.
La misura, introdotta nel decreto crescita in forma di credito di imposta pari al 30% delle spese ammissibili, era riservata a chi partecipasse a fiere internazionali all’estero.
La legge di conversione invece aggiunge che potranno godere delle agevolazioni le aziende che parteciperanno a fiere internazionali che si svolgono sia all’estero che in Italia.
La novità è contenuta nell’articolo 49. L’incentivo vale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (30 aprile 2019) e prevede un credito d’imposta nella misura del 30 per cento sulle spese ammissibili fino ad un massimo di 60.000 euro. Le somme stanziate sono pari a 5 milioni di euro. Le spese coperte sono l’affitto degli spazi espositivi, l’allestimento dei medesimi spazi, le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Come sempre in questi casi, ci sarà un decreto attuativo della disposizione che conterrà l’elenco delle fiere per le quali varrà l’agevolazione.
La deducibilità dell’IMU sui capannoni
Confermata l’incremento graduale della deducibilità dell’IMU per i capannoni, che finirà per essere integrale (al 100%), ma ci vorrà un anno in più: occorrerà infatti attendere, anche in questo caso, il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Ci si arriverà per gradi: la deducibilità si applicherà nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il nuovo articolo 3 ter, inoltre, modifica le scadenze. Quella per la dichiarazione relativa all’IMU passa dal 30 giugno al 31 dicembre. Per la Tasi stessa cosa.
La revisione delle tariffe INAIL
La revisione delle tariffe INAIL, recentemente introdotta con apposito decreto, diventerà strutturale, ma ancora una volta non da subito. A essere coperti saranno gli anni dal 2019 al 2021, con una strana “pausa” nel 2022, e poi la messa a regime dal 2023.
La piattaforma “Incentivi.gov.it”
L’articolo 18-ter si occupa della piattaforma telematica “Incentivi.gov.it“, pensata per la comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure a sostegno delle imprese.
La piattaforma, che sarà gestita da un gruppo interorganico, verrà attuata impiegando due milioni di euro presi dai fondi del programma operativo Governance e capacità istituzionale 2014-2020.