Aggiornamento – Il 30 marzo 2017 è stata pubblicata a circolare congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate nella quale si offrono alcune indicazioni particolarmente utili per la redazione di dichiarazione, perizia e attestato di conformità. Leggete i dettagli qui.
È stato finalmente pubblicato sul sito della Camera dei Deputati il testo ufficiale del Disegno di Legge di Bilancio contenente, tra le altre cose, le disposizioni relative a super e iperammortamento. Se ne parla all’artcolo 3 che vi riproponiamo integralmente in fondo alla pagina.
Oltre a confermare quanto già noto, tra cui i famosi allegato A e allegato B con l’elenco dei beni incentivati, il testo contiene una novità che finora non era emersa in tutta la sua chiarezza: per accedere ai benefici dell’iperammortamento (o del superammortamento per i software) occorrerà una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.
Una definizione del concetto di interconnessione è stata fornita il 2 febbraio dall’Agenzia delle Entrate. La trovate qui.
Ecco il testo completo dell’art. 3.
ART.3. (Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti).
1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
4. Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 2 e 3, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato*, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
5. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*modifica introdotta con la legge di conversione del Decreto Sud