Voucher Innovation Manager, ecco il testo del decreto: come funziona l’incentivo

Ecco in anteprima il decreto sui Voucher per gli Innovation Manager: chiariti i criteri identificativi di queste nuove figure e molti degli aspetti applicativi dell’incentivo. Di fatto però la misura non è ancora operativa: bisognerà attendere un altro decreto che darà effettiva attuazione delle procedure per istituzione e iscrizione all’elenco.

Pubblicato il 30 Mag 2019

Innovation Manager

Col decreto firmato il 7 maggio 2019 e in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 1 luglio 2019 nella GU Serie Generale n.152 del 01-07-2019) si dipana, almeno parzialmente, la questione degli Innovation Manager e del relativo contributo alle micro, piccole e medie imprese, in forma di voucher. Ora è possibile sapere chi può iscriversi all’elenco e i dettagli dell’incentivo, ma il provvedimento rimane ancora chiuso in una sorta di limbo.

Di fatto la misura non è ancora operativa: bisognerà attendere ancora 30 giorni per un altro decreto che darà effettiva attuazione delle procedure per istituzione e iscrizione all’elenco. In parole povere, bisognerà aspettare il decreto attuativo del decreto attuativo.

Nel mentre, vediamo nel dettaglio chi potrà beneficiare del voucher per l’acquisto di consulenze specialistiche in ambito di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa; chi potrà iscriversi nell’elenco degli Innovation Manager e quali saranno le spese ammissibili al contributo.

Chi può beneficiare del contributo

All’articolo 2 il decreto chiarisce nel dettaglio quali imprese possono beneficiare del contributo. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti sia all’atto di presentazione della domanda, sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo:

– Qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– Non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

– Avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

– Non essere destinatarie di sanzioni interdittive e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

– Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

– Non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono beneficiare del contributo anche le imprese in possesso dei requisiti appena elencati, aderenti a un contratto di rete, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

In particolare, il contratto di rete deve prevedere:

– L’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti elencati qui sopra e un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;

– Obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo;

– Una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto;

– Una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare;

– Nel caso di “rete-contratto”, la nomina dell’Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;

– Una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l’ingresso e l’adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.

Chi può iscriversi all’elenco degli Innovation Manager

L’articolo 5 illustra i requisiti di cui le persone fisiche e le società di consulenza devono essere in possesso, per presentare la domanda di iscrizione all’elenco degli Innovation Manager e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del decreto. E’ senza dubbio il punto focale dell’intero decreto, di fatto quello che disegna la ‘fisionomia professionale’ dell’Innovation Manager.

Possono dunque presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

– Essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;

– Essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

– Dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;

– Master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui sopra, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;

– Laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;

– Svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3.

La domanda di iscrizione può altresì essere presentata dalle società operanti nei settori della consulenza che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– Avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

– Essere costituite nella forma di società di capitali;

– Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

– Non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

– Aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’articolo 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente.

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le seguenti tipologie di attività:

– I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione;

– Gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Quali sono le spese ammissibili

All’articolo 3 invece vengono elencate le spese che possono essere considerate ammissibili al contributo.

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:

a) big data e analisi dei dati; b) cloud,fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyber­fisici; O prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; I) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation.

Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

– L’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;

– L’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capitai, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale come l’equity crowdlimding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, come i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione.

Inoltre si considera innovation manager qualificato e indipendente, un manager iscritto nell’elenco di cui si parla all’articolo 5 (paragrafo precedente), oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.

Infine è doveroso ricordare che possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

La domanda di iscrizione

L’impresa, nella domanda di ammissione al contributo, dovrà indicare l’Innovation Manager di cui intende avvalersi, tra i soggetti che rispondano ai requisiti fondamentali indicati nell’articolo 5.

Il Ministero dello sviluppo economico, per la costruzione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, si avvale di un apposito sistema informatico, realizzato e gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A. Invitalia.

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Beatrice Elerdini

Giornalista di professione, reporter, copywriter, Social Media Manager e autrice di testi per la tv e il web. Da dieci anni lavoro su piattaforma Wordpress e mi nutro di SEO. Ogni giorno mi occupo di cronaca, attualità, economia e nuove tecnologie. Avete storie, notizie e curiosità da raccontare? Scrivetemi a biaraven@libero.it

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