Integrazione e interconnessione per l’industria 4.0, in arrivo una norma UNI con definizioni e suggerimenti

Il documento, che una volta finalizzato si configurerà come “rapporto tecnico”, contiene le definizioni operative dei principali termini utilizzati nel nostro ordinamento e intende fornire chiarimenti ed esempi per favorire un’interpretazione condivisibile e convergente dei requisiti di integrazione e interconnessione

Pubblicato il 25 Mar 2019

network


Aggiornamento del 6/6/2019 – La norma è stata pubblicata ed è in vigore dal 6 giugno con il codice UNI/TR 11749:2019. E’ acquistabile a questo link.


Articolo di anteprima del 25/3/2019

È entrata nella fase dell’inchiesta pubblica finale il progetto di norma UNI1603705, elaborato da Uni-Uninfo, intitolato “Tecnologie Abilitanti per Industria 4.0 – Integrazione ed interconnessione: aspetti principali ed esempi”.

Il documento, che una volta finalizzato si configurerà come “rapporto tecnico”, contiene le definizioni operative dei principali termini utilizzati nel nostro ordinamento e intende fornire chiarimenti ed esempi per favorire un’interpretazione condivisibile e convergente dei requisiti di integrazione e interconnessione, introducendo la corretta terminologia e presentando alcune indicazioni sulle principali architetture ed esigenze da analizzare nella implementazione di un sistema integrato e connesso, completato da alcuni casi pratici esemplificativi.

Le fasi della norma

L’inchiesta pubblica finale è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall’organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene infatti messo a disposizione di tutti gli operatori per un determinato periodo (in questo caso fino all’8 aprile) al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile.

L’inchiesta pubblica garantisce la democraticità dell’intero processo normativo, dal momento che viene offerta a tutti i potenziali interessati la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Tutte le parti economico/sociali interessate – in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa – possono così contribuire al processo normativo.

Fino all’8 aprile dunque chiunque fosse interessato può scaricare il progetto e inviare eventuali commenti: basta andare su questa pagina e digitare nel campo “codice” UNI1603705 (NB –  il PDF è protetto e richiede l’installazione di un plugin).

Le definizioni principali

Qui di seguito vi riportiamo alcune delle definizioni contenute nel progetto di norma.

Industria 4.0 (I 4.0)

È un processo produttivo in grado di far circolare e gestire le informazioni legate alla generazione di valore aggiunto tra i vari componenti del sistema produttivo tra loro interconnessi (macchine, esseri umani, prodotti e sistemi informatici).

Integrazione

È uno degli elementi centrali nel paradigma 4.0 ed ha l’obiettivo di tenere un flusso costante di dati e di informazioni sia all’interno che all’esterno (tra le aziende e lungo la catena di creazione
valore). L’integrazione della parte “fisica” dell’azienda con i sistemi informativi usati permette di elaborare i dati disponibili provenienti dalle macchine, trasformandoli in informazioni e dati interpretati, capaci di migliorare le varie fasi di produzione e di processo come, per esempio, la gestione dei produzione, le movimentazioni interne, ma anche gli acquisti a monte e le vendite a valle. L’integrazione è
da considerarsi in modo circolare, ossia un flusso che parte dalla politica di marketing, passando per la supply chain, le fasi produttive e logistiche, per giungere nuovamente al marketing al fine di recepire il
gradimento del cliente in modo da ripetere, qualora soddisfatto, il ciclo di richiesta.

Nel documento sono poi riportate alcune utili definizioni, come quella di “trasformazione” e di “logistica”.

Interconnessione

È la capacità del bene di:

  1. scambiare informazioni con sistemi interni (per esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (per esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (per esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)
  2. essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utlizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (per esempio: indirizzo IP)

Si tratta in pratica della stessa definizione adottata nella circolare 4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Protocollo Aperto e Identificazione univoca

Ai fini dell’interconnessione interessante è la definizione del Protocollo Aperto, che deve essere:

  1. soggetto ad una completa valutazione pubblica e ad un uso privo di obblighi;
  2. ugualmente disponibile a tutte le parti;
  3. privo di qualsiasi componente o estensione che possa avere dipendenze da altri formati o protocolli che non soddisfano essi stessi la definizione di Protocollo Aperto (Standard Aperto);
  4. libero da clausole legali o tecniche che ne limitino l’uso da parte di qualsiasi soggetto o in qualsiasi modello di business;
  5. gestito e sviluppato ulteriormente in modo indipendente da qualsiasi singolo distributore in un processo aperto all’equa partecipazione dei concorrenti e delle terze parti;
  6. disponibile in molteplici e complete implementazioni realizzate da distributori concorrenti, o come una completa implementazione a disposizione di tutti i soggetti in modo uguale.

Quanto all’identificazione univoca, si spiega che “per permettere il corretto svolgimento dei processi aziendali, ogni dispositivo interconnesso e appartenente all’ecosistema riferito a una data value chain operante secondo il paradigma di Industria 4.0 (sensori, macchine, workstation, aziende fornitori/clienti,…) deve essere in grado di associare il proprio identificativo ai dati da esso generati, utilizzando opportune modalità di identificazione fisica (nome del dispositivo generatore) e temporale. Tali dati possono essere aggregati fra loro nel corso dei processi di produzione o gestione, ma il risultato di tale aggregazione deve essere riferibile all’aggregato di riferimento, a sua volta identificato univocamente (al fine di evitare la cosiddetta ‘rottura del media’)”.

La lista delle definizioni è comunque molto ampia, abbracciando anche termini come MES e TCP/IP e spiegando il modello ISO/OSI. Vi suggeriamo una lettura integrale del documento.

Le check list e i casi pratici

Il documento propone poi delle “check list”, cioè delle liste di verifica sia per l’interconnessione che per l’integrazione: uno strumento utile per un controllo finale sulla corretta implementazione dei due concetti.

Infine sono riportati cinque diversi esempi di casi di implementazione dell’interconnessione, di cui tre casi positivi e due esempi negativi, nei quali vengono evidenziati gli elementi critici che non consentono il rispetto del requisito a causa. In un caso il problema è l’inserimento manuale dei dati dall’operatore; nell’altro il problema è generato dal fatto che la macchina viene gestita tramite un pannello di controllo replicato in remoto e non è quindi collegata a sitemi informativi diversi da quello proprio della macchina.

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4