L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 6/E del 17 gennaio 2019 ha reso noto il codice che le aziende dovranno utilizzare per fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Si tratta del codice tributo 6897, denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”
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Come usarlo
Il credito d’imposta si utilizza in compensazione di somme dovute all’erario. Quando quindi l’azienda dovrà versare qualche imposta al fisco, potrà inserire una riga con questo codice.
In particolare, il codice 6897 va utilizzato nella sezione Erario dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Lo stesso codice 6897 andrà utilizzato qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, naturalmente nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa (es. “2018” o “2019”).
La misura
La legge di bilancio 2019 ha disposto il rinnovo di un anno del credito d’imposta per la formazione 4.0, ma lo ha rimodulato rispetto al 2018.
Mentre nel 2018 l’incentivo permetteva alle imprese di recuperare il 40% del costo orario del personale impegnato – come alunno o come docente interno – nelle attività di formazione, la legge di bilancio 2019 introduce tre aliquote diversificate per classe dimensionale delle imprese:
- 50% per le piccole imprese, sempre con un tetto massimo di 300.000 euro
- 40% per le medie imprese
- 30% per le grandi imprese con un tetto di 200.000 euro per azienda.
Per tutte le informazioni sulle spese incentivate vi rimandiamo a questo articolo
Credito d’imposta per la formazione, tutte le attività incentivate (c’è anche il marketing)