Perizia tardiva per l’iperammortamento? Fruizione rinviata, ma non si perdono soldi

Pubblicato il 10 Apr 2018

leonardo


Se il caso dell’interconnessione tardiva, avvenuta cioè in un periodo d’imposta successivo a quello di acquisto delle macchine, è stato efficacemente affrontato dalla circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate lo scorso anno (si legga il nostro articolo in proposito), finora nessun chiarimento era stato dato alle tante imprese che, per diverse ragioni, sono riuscite a interconnettere i beni entro fine 2017, ma non hanno fatto in tempo a realizzare (o anche semplicemente a formalizzare) la perizia giurata o l’attestazione di conformità. Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione 27 dedicata proprio a offrire “Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa – Articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”: a spiegare cioè quali sono le conseguenze della cosiddetta perizia tardiva.

Che cosa dice la legge

La legge, giova ricordarlo, prevede che

Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La risoluzione dell’Agenzia muove dalla premessa che la legge considera dichiarazione, perizia e attestato un elemento centrale per dimostrare che il bene rientri tra quelli agevolati, rispetti condizioni e requisiti (i famosi 5+2) e soprattutto sia effettivamente interconnesso ai sistemi di fabbrica.

La legge però – sottolinea la nuova risoluzione dell’agenzia – “non prevede un termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione”. Che cosa succede quindi nel caso di perizia tardiva, cioè se la documentazione viene prodotta nel periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuta interconnessione?

La soluzione prospettata

Fatte queste premesse l’Agenzia delle Entrata ritiene che, “nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti“.

In altri termini, con l’avvenuta interconnessione si matura il diritto a fruire dell’incentivo, che resta però “congelato” fino al periodo d’imposta in cui viene depositata la perizia. Per dirla con le parole della risoluzione, “l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.

Incentivo pieno, non si perdono soldi

La soluzione prevista da questa risoluzione, quindi, ha l’effetto di produrre soltanto lo slittamento di un anno della fruizione dell’iperammortamento. Ma, proprio come nel caso dell’interconnessione successiva, non si perderà un centesimo sull’importo complessivo: per l’anno iniziale (fino ovviamente al 2018) ci si potrà intanto “consolare” con il superammortamento. La fruizione dell’iperammortamento inizierà dall’anno successivo e andrà avanti per tutto il periodo normalmente previsto (es. 5 anni per un bene con coefficiente di ammortamento al 20%), detraendo pro-rata quanto già fruito il primo anno a titolo di superammortamento. Complessivamente quindi il beneficio dell’iperammortamento sarà comunque pienamente fruito.

Per ulteriore chiarezza, la risoluzione dell’Agenzia riporta anche il seguente esempio.

Nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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