C’è anche la revisione del Patent Box nel decreto legge fiscale varato lo scorso fine settimana dal Consiglio dei Ministri e approdato in Gazzetta Ufficiale come decreto legge 146 del 21 ottobre 2021. Il testo infatti, prevede il superamento del vecchio regime, con l’introduzione di una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali ai fini della tassazione.
Nel nuovo regime – che ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile – rientrano anche i marchi d’impresa, che erano stati esclusi dall’agevolazione a partire dal 2019, in seguito alle indicazioni in materia date dall’Ocse.
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Nuovo Patent Box, che cosa cambia
Il regime andrà a sostituire il vecchio Patent Box, che prevedeva l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
La deduzione si applicava anche ai redditi derivanti dalla dalla cessione degli stessi beni immateriali, qualora il 90% del ricavato venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
Con il nuovo regime, invece, le imprese godono di una maggiorazione del 90% dei costi per le attività di ricerca e sviluppo riguardanti i beni immateriali. Questi includono anche le attività di ricerca e sviluppo svolte con altre società e con università, enti di ricerca e organismi equiparati.
La misura – che varrà anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap – si applicherà alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. I soggetti che hanno optato per il precedente sistema in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo inviando la relativa comunicazione, secondo le modalità che dovranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Da questa possibilità sono esclusi tutti i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura indicata all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) o che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano già aderito al vecchio Patent Box.
Da sottolineare che i soggetti che scelgono di optare per la deduzione maggiorata introdotta dalla nuova disciplina, non potranno usufruire, per tutta la durata del sistema agevolativo (quindi cinque periodi di imposta) del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, le imprese possono evitare di incorrere in sanzioni consegnando all’amministrazione finanziaria la documentazione che verrà successivamente indicata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le problematiche della nuova disciplina
Sono ancora molte, tuttavia, le cose da chiarire per un regime che entrerà in vigore già dal 2021. In primo luogo, il testo non chiarisce se nella determinazione dei beni immateriali agevolabili saranno adottati gli stessi criteri relativi alla vecchia disciplina (articolo 8 del Dm 28 novembre 2017 sul patent box).
Inoltre, il comma 6 della nuova disciplina precisa che il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Dal momento che le opzioni relative al Patent Box vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo da cui decorrono, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina le imprese dovranno ancora comunicare l’opzione quinquennale decorrente dal 2020, la cui istanza di ruling è già stata spedita alle Entrate entro il 31 dicembre dello scorso anno.
Questo vuol dire che le imprese che non vogliono aderire al nuovo sistema, che tra l’altro partirebbe solamente dal 2021, devono anticipare la trasmissione della dichiarazione dei redditi del 2021.
C’è, inoltre, un problema di tempistiche (e anche di convenienza) per quelle imprese che hanno già opzionato la vecchia normativa e che vorrebbero godere della maggiorazione al 90%. Affinché il passaggio alla nuova disciplina copra il periodo temporale del vecchio Patent Box che si intende abbandonare, la super-deduzione dovrebbe applicarsi anche ai costi degli esercizi già chiusi.
Questo, tuttavia, si scontra con la validità della nuova disciplina, che si applica solamente ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo intraprese dopo la sua entrata in vigore (quindi nel 2021). Le imprese che hanno opzionato il vecchio Patent Box e che vorrebbero passare al nuovo regime, dunque, rischierebbero di abbandonare un’agevolazione quinquennale per fruire della deduzione al 90% unicamente per il 2021.
Negativa la reazione di Confindustria. Il presidente Carlo Bonomi ha detto: “Il decreto fiscale sta segnando la morte del patent box, una misura di stimolo alla ricerca, di cui le imprese hanno bisogno”. Siccome “da una tassazione agevolata che premiava i redditi di impresa derivanti dall’intangibile, come brevetti, software, know how si passa dalla detassazione del reddito realizzato ad una deduzione dei costi”, allora “invece di premiare chi performa meglio premiamo chi spende di più indipendentemente dai risultati”. La critica avviene nell’ambito di una più generale condanna ai partiti, impegnati a “mettere le bandierine su Quota 100, reddito di cittadinanza e altro”.
Il testo dell’articolo 6 del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021
Qui di seguito il testo ufficiale dell’articolo 6 del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale
Art. 6 Semplificazione della disciplina del patent box 1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e rinnovabile. 2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto. 9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volonta' di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.