Arriva la tanto attesa sanatoria per le imprese che sono oggetto di verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, cioè fino all’introduzione del nuovo sistema che, dal 2020, ha introdotto anche il credito d’imposta per le attività di innovazione. A contenere la misura è il Decreto Fiscale approvato il 15 ottobre in Consiglio dei Ministri e approdato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021.
Una misura attesa, dicevamo, perché, nel corso di questi ultimi anni, si sono moltiplicate le segnalazioni di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che hanno contestato alle aziende la mancanza dei requisiti per richiedere l’incentivo, imputando loro, nella maggior parte dei casi, la fattispecie del credito inesistente con conseguenze pesanti sul piano sanzionatorio.
Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già cercato di intervenire sulla materia in occasione del Decreto Rilancio con una proposta di regolarizzazione fiscale, ma il testo non arrivò nemmeno in Parlamento. Un secondo tentativo è stato fatto a luglio di quest’anno, in occasione dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il Sostegni Bis): anche questa volta senza fortuna.
Oggi il Governo risolve la questione con un apposito intervento nel Decreto Fiscale. Vediamo come.
Indice degli argomenti
Come funziona la sanatoria
Il testo della norma offre alle imprese la possibilità di “effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi”. Ovviamente occorrerà restituire l’incentivo fruito, quindi, ma senza la parte di sanzioni e interessi.
La procedura di riversamento spontaneo è riservata alle imprese che abbiano comunque sostenuto le spese per le quali hanno richiesto l’incentivo, ma che abbiano commesso errori nella valutazione dei requisiti da rispettare, ivi compresi coloro che “abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento”.
Sono invece esclusi i comportamenti dolosi, cioè
- condotte fraudolente
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
- false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
- le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili
La procedura di regolarizzazione è valida, oltre che per le aziende che si sono accorte dell’errore e temono un accertamento, anche per quei casi in cui c’è ancora un contenzioso aperto. Non però per quelli in cui gli accertamenti siano già definitivi.
Le tempistiche
Per accedere alla sanatoria le imprese occorrerà inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, indipendentemente dall’esistenza di una procedura aperta a loro carico, entro il 30 settembre 2022. Il facsimile del modulo per la richiesta sarà pubblicato dalla stessa Agenzia entro maggio 2022.
Il versamento degli importi, che non potrà essere oggetto di compensazione, andrà ultimato entro il 16 dicembre 2022. Sarà però possibile – solo per chi non ha un accertamento in corso – dividere il dovuto in tre rate annuali, di cui la prima entro il 16/12/2022 e le altre due entro il 16/12/2023 e il 16/12/2024. Per queste ultime due rate saranno dovuti gli interessi legali maturati dal 16/12/2022. Qualora non si paghi una delle rate entro la scadenza prevista, si perderà gran parte del beneficio: gli importi residui saranno infatti iscritti a ruolo con una sanzione pari al 30% e l’applicazione degli interessi.
Nella richiesta andranno segnalati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Cosa importantissima è che la corretta conclusione della procedura di sanatoria evita la punibilità prevista dal codice penale.
Il testo della sanatoria prevista dal Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021
Vi riportiamo qui di seguito il testo integrale dell’articolo 5 del Decreto Fiscale. Le misure di cui abbiamo raccontato sono ai commi 7-12. Precisiamo che non si tratta del testo della bozza, ma del testo definitivo del Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 comparso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5 Disposizioni urgenti in materia fiscale 1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse. 3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' cosi' sostituito: «Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.» 4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione». 5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse. 6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa' da esse partecipate» sono soppresse. 7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti. 8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente. 9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. 10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10. 13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»; b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,». 14. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli iscritti nel registro dei revisori legali». 15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.