E’ finalmente possibile iniziare a fruire concretamente dei benefici offerti dai crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali previsti dall’edizione 2020 e 2021-2022 del piano Transizione 4.0. Con la risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito gli attesi codici tributo necessari per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Si tratta dei codici che bisognerà utilizzare per ottenere il bonus spettante attraverso un’operazione di compensazione rispetto ai debiti che occorre pagare tramite modello F24.
I codici sono sei, tre per l’edizione 2020 del piano e altri tre per la nuova edizione 2021-2022 che ha però avuto inizio il 16 novembre 2020.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Indice degli argomenti
I codici per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020
Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 abbiamo tre codici.
Il primo serve per i beni strumentali “semplici” (non 4.0), agevolati nel 2020 con un’aliquota al 6% ed è il 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.
Il secondo serve per i beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in due diverse aliquote: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni. Il codice è il 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
Il terzo serve per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 15%. Il codice è il 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Per l’edizione 2020 del piano Transizione 4.0 il credito d’imposta – lo ricordiamo – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo (tre per gli investimenti in beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per i beni ordinari e a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, per il primo anno è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta al 6%.
I codici per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, i codici sono altri tre.
Il 6935 denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020″ è dedicato agli investimenti in beni strumentali semplici, materiali e immateriali, agevolati con aliquota al 10% che diventa il 15% nel caso di acquisto con finalità smart working. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 6% sia per l’hardware che per il software e non ci sarà più la maggiorazione per lo smart working.
Il codice 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” è invece dedicato ai beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in tre diverse aliquote: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 40% per il primo scaglione e al 20% per il secondo.
Il codice 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” è per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 20% per tutta la durata del piano (fino a tutto il 2022 con coda per le consegne al giugno 2023).
Ricordiamo che la fruizione è per tutti i crediti di imposta di questa edizione del piano in tre anni, che diventano un anno per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La fruizione scatta dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali semplici e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Risoluzione codici F24 - credito beni strumentali ex iper