Aggiornamento del 23/12 – Il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione, “senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi”, dell’articolo 1 del disegno di legge n. 2790-bis-A/R: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nel testo approvato dalla Commissione. Nulla di fatto quindi, per l’emendamento che era stato anticipato da Marco Belardi e che trovate nell’articolo qui di seguito. Resta inteso che, se vorrà, il governo potrà sfruttare una qualsiasi occasione normativa nel nuovo anno per modificare il testo. In questo articolo trovate intanto il testo finale uscito dalla Commissione Bilancio, destinato a diventare definitivo.
Mentre la Commissione Bilancio ha respinto tutti gli emendamenti presentati in commissione Bilancio alla Camera sul piano Transizione 4.0 (eccezion fatta per l’emendamento che assegna 5 milioni al Cursa), compresi quelli relativi alla cedibilità del credito d’imposta che sono rimasti in bilico fino alla fine, è però probabile che il testo dell’articolo 185 che abbiamo visto finora cambi ancora. In giornata infatti il Governo, come da prassi, raccoglierà tutti gli emendamenti approvati in Commissione in un unico maxi emendamento che sarà poi messo in votazione nell’aula di Montecitorio.
Nel maxiemendamento saranno inoltre aggiunti anche altri correttivi di iniziativa governativa. Uno di questi – secondo quanto anticipato da Marco Belardi, consulente tecnico della direzione Politiche industriali del Ministero dello Sviluppo Economico – riguarda proprio l’articolo 185 del disegno di legge, relativo al piano Transizione 4.0.
Vi presentiamo il testo di questo emendamento sottolineando che occorrerà naturalmente verificare che questo emendamento sia effettivamente poi introdotto nel testo del maxiemendamento e quindi approvato. Su questo vi terremo aggiornati (ormai è questione di qualche giorno).
Indice degli argomenti
Cresce l’agevolazione per il software finalizzato allo smart working, sparisce quella per l’hardware
L’emendamento, il cui testo integrale vi presentiamo a fine articolo, inizia con la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 4, cioè la disposizione che, al momento, eleva al 15% il credito d’imposta per investimenti in hardware e software non 4.0 per aiutare le imprese a mettere in atto lo smart working. Ma, con un po’ di pazienza, vedremo che si tratta di un’escamotage per eliminare l’agevolazione sull’hardware e aumentarla sul software (ne parliamo al punto 3).
L’emendamento prosegue con il punto 2 che introduce una nuova versione del comma 8. Questa nuova versione di fatto sancisce che il tetto di spesa di 1 milione di euro per l’acquisto di software 4.0 va considerato per ciascuno dei due anni e non per il totale, come risulterebbe dal testo attuale.
Tornando al lavoro agile, il punto 3 opera una modifica dell’Allegato B (quello dei software 4.0) aggiungendovi “software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile”. In altre parole, d’ora in poi il software per lo smart working entra in pianta stabile tra quelli 4.0 per cui è prevista la maggiorazione al 20% per il biennio 2021 – 2022.
Il punto 4 stabilisce che il limite dei 5 milioni di euro di fatturato, che consente alle imprese di sfruttare tutto il credito d’imposta per i beni non 4.0 in un solo anno invece che in tre, vale solo per chi ha realizzato un fatturato inferiore a 5 milioni nell’anno di imposta 2019 (non quindi nel 2020).
Il nodo dell’anticipazione al 16 novembre
Il punto 5 mette un po’ d’ordine sulla vicenda dell’anticipo delle nuove aliquote maggiorate agli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. In pratica si stabilisce che, se l’ordine è stato effettuato e confermato con un acconto pari almeno al 20% in un periodo precedente al 16 novembre, non spetteranno le nuove aliquote, ma le vecchie.
A titolo di esempio, se un bene 4.0 è stato ordinato e confermato con acconto del 20% a maggio e viene consegnato a gennaio 2021, spetterà il 40%. Se lo stesso bene viene invece ordinato a dicembre 2020 e consegnato a gennaio 2021 spetterà la nuova aliquota del 50%.
Il punto 6 spiega che, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori e ai Competence Center.
Da ultimo si specifica che le nuove aliquote per il credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione entrano in vigore “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020”.
Il testo completo dell’emendamento
All’articolo 185 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nel comma 4, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 8-bis del presente articolo, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il credito d’imposta è riconosciuto nella stessa misura, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro per gli investimenti negli stessi beni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.”.
3. Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: “8-bis. All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”.
4. Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel secondo periodo, dopo le parole “ricavi o compensi” sono aggiunte le seguenti: “nel periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2020”;
b) nel terzo periodo, le parole “in un periodo d’imposta” sono sostituite dalle seguenti: “in un anno”.
5. Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma: “12-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 12 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni materiali indicati nei commi 4 e 5 effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nell’allegato A e nell’Allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera l), le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;
b) è aggiunta la seguente lettera: “m) al comma 213, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché ai centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”
7. Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma: “14-bis. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del comma 14 hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le modifiche di cui alla lettera f) hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.”