Superbonus al 110%: la guida completa con tutte le informazioni utili

Beneficiari, interventi agevolati, massimali di spesa e come usufruire dello sconto: nella nostra guida tutte le informazioni sul Superbonus al 110%

Pubblicato il 22 Lug 2020

Superbonus


L’articolo 119 del Decreto Rilancio, così come riscritto nella legge di conversione, ha introdotto la possibilità di beneficiare dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 del Superbonus al 110% sui lavori di riqualificazione energetica e antisismica (ma anche di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici). La detrazione fiscale sull’Irpef arriva così a superare, per determinanti interventi, la spesa dei lavori svolti su prime e seconde case (fino al massimo di due unità immobiliari per beneficiario).

La detrazione fiscale ottenuta andrà suddivisa in cinque quote annuali di pari importo, da usufruire a partire dall’anno in cui i lavori sono eseguiti. L’elemento che rende davvero attrattivo il Superbonus è però la possibilità di ottenere uno sconto in fattura da parte di chi esegue l’intervento. Il credito d’imposta è infatti utilizzabile in compensazione, oppure può essere ceduto ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari), inclusi appunto i fornitori, che contestualmente applicano lo sconto in base all’ammontare del credito ceduto (e potranno a loro volta cederlo).

I lavori possono essere eseguiti su immobili unifamiliari, villette a schiera o unità immobiliari nei condomini (ma, come vedremo, ci sono delle condizioni). Ad essere espressamente esclusi dalla norma introdotta con il Decreto Rilancio sono gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 (ovvero abitazioni signorili, ville e castelli).

Tipologia di interventi e beneficiari

Innanzitutto occorre delimitare il perimetro dei beneficiari del Superbonus al 110%. Il Decreto Rilancio ha infatti stabilito che la detrazione spetta a:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Solo per questa categoria il Superbonus è valido anche per gli interventi di efficientamento energetico svolti fino al 30 giugno 2022
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • enti del Terzo Settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Il Decreto Rilancio ha disposto che il Superbonus al 110% si applichi solo a determinati interventi (i cosiddetti “trainanti”) ma l’agevolazione potrà essere estesa anche ad altri lavori se eseguiti congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati”).

Gli interventi trainanti

Di seguito gli interventi trainanti che godono del Superbonus al 110%.

1) Isolamento termico delle superfici opache (verticali, orizzontali e inclinate) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (come le villette a schiera).

Vi sono dei tetti massimi sulle spese su cui calcolare il bonus:

  • fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (come le villette a schiera)
  • fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Per questo tipo di intervento è necessario che materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi fissati dal decreto del Ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017.

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (secondo criteri che vedremo a breve), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, gode dell’incentivo anche l’intervento per il teleriscaldamento efficiente.

Anche in questo caso ci sono tetti di spesa:

  • fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari
  • fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Il calcolo della detrazione comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

3) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (come le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. Nelle aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, sono comprese anche le sostituzioni con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento del decreto del Ministro dell’Ambiente del 7 novembre 2017, n. 186. Per i Comuni montani di cui sopra il Superbonus comprende anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Per questi interventi il tetto di spesa è di 30.000 euro (anche qui si calcolano le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

Per tutti i lavori inclusi nel Superbonus al 110% (trainanti e trainati) bisogna ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della villetta a schiera. Se questo non è possibile si deve ottenere il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’agevolazione si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Tra gli interventi agevolati col Superbonus al 110% bisogna aggiungere quelli di miglioramento e adeguamento antisismico (il “Sismabonus”) effettuati nelle zone a rischio 1, 2, e 3 e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo (se eseguita congiuntamente al miglioramento/adeguamento antisismico). In questo caso, se si cede il credito d’imposta ad una assicurazione stipulando una polizza contro gli eventi calamitosi, si ottiene una detrazione del 90% sulla stipula.

Gli interventi trainati

Come si è detto ci sono anche ulteriori interventi che possono beneficiare del Superbonus al 110%, ma solo se eseguiti congiuntamente a quelli trainanti appena descritti.

In particolare essi sono:

  • efficientamento energetico (“Ecobonus”) disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, coi relativi limiti di spesa
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti (per questi ultimi col limite di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo). Il limite di spesa è di 48.000 euro o di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. Il limite di spesa scende a 1.600 per ogni kW se l’installazione degli impianti avviene assieme agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’accesso al Superbonus è inoltre vincolato alla cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Come utilizzare il Superbonus

Come si è detto, la detrazione Irpef o il credito d’imposta potranno essere utilizzati (dopo aver pagato i lavori) in cinque quote di pari importo.

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento”:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)

In alternativa è possibile cedere il credito d’imposta a chi esegue i lavori, che apporterà uno sconto in fattura di pari importo all’ammontare del credito. Una volta ricevuto il credito, il fornitore potrà utilizzarlo in compensazione (sempre in 5 quote annuali).

Una ulteriore possibilità è quella di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari. L’operazione può essere svolta in corrispondenza di ciascun Sal (Stato Avanzamento Lavori): devono riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento ed essere al massimo due per ciascun intervento (quindi con il secondo Sal ad almeno il 60% dell’intervento).

Oltre ai lavori introdotti con il Decreto Rilancio, lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere applicato anche ad altri interventi, ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio così come indicato nelle lettere a), b) e h) dell’articolo 16-bis, del TUIR (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari, nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici)
  • Ecobonus: efficienza energetica così come indicato nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (ad esempio sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, oltre a quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico)
  • Sismabonus: adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
  • Bonus facciate: recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013

Sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a specificare cosa si deve fare per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta. Le modalità di esercizio dell’opzione andranno effettuate esclusivamente in via telematica.

Il provvedimento in particolare chiarirà:

  • Modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: la comunicazione andrà effettuata, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per gli interventi che beneficiano del Superbonus al 110%, però, la comunicazione dovrà essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità (di cui parliamo qui sotto) sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
  • Contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%
  • Termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si sottolinea inoltre che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

I documenti da produrre per il Superbonus

Per evitare che il beneficio del Superbonus al 110% sia fruito indebitamente, bisognerà produrre diversi documenti e asseverazioni per attestare che l’intervento abbia diritto all’agevolazione.

In particolare, servirà produrre:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF)
  • una attestazione o asseverazione (inclusa tra le spese ammissibili alla detrazione) da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (va rilasciata al termine dei lavori o in occasione di ogni Sal)
  • Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento
  • Pagamento delle spese con bonifico bancario o postale (dovrà indicare causale, codice fiscale del beneficiario, Partita Iva o codice fiscale di chi svolge i lavori)

Con il decreto attuativo cosiddetto “Asseverazioni” sono stati resi disponibili i modelli che il tecnico abilitato dovrà compilare (in via telematica nel portale dedicato dell’Enea, a cui andranno trasmessi) in due situazioni:

  • Ad intervento concluso (in questo caso l’asseverazione andrà trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori): QUI il modello
  • In uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato: QUI il modello

Per definire la congruità delle spese, si deve fare riferimento al decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile in PDF in fondo all’articolo) che fissa i requisiti tecnici degli interventi agevolati e il prezzario a cui riferirsi.

Il decreto attuativo del Mise con le tariffe dei lavori

In fondo all’articolo è possibile consultare e scaricare in PDF il decreto che, negli allegati contiene:

  • I requisiti da indicare nell’asseverazione sugli interventi ammessi ai bonus (Allegato A)
  • La tabella riassuntiva con tutti gli interventi e le relative agevolazioni: sono indicate le aliquote, la detrazione massima ammissibile, la spesa massima ammissibile e il numero di anni su cui ripartire la detrazione (Allegato B)
  • La scheda dati sulla prestazione energetica da estrarre dall’APE o AQE e trasmettere all’Enea (Allegato C)
  • Scheda informativa da trasmettere all’Enea (Allegato D)
  • I requisiti tecnici degli interventi di isolamento termico (Allegato E)
  • I requisiti tecnici delle pompe di calore (Allegato F)
  • I requisiti tecnici degli impianti e degli apparecchi a biomassa (Allegato G)
  • I requisiti tecnici dei collettori solari (Allegato H)
  • Il prezzario, ovvero i massimali specifici di costo per gli interventi (Allegato I)

Di seguito è possibile consultare e scaricare in PDF il decreto ministeriale del Mise. Inoltre a questo LINK è possibile consultare la guida pratica al Superbonus messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Decreto_efficienza_energetica_2020

Qui di seguito invece è possibile consultare e scaricare in PDF le tabelle riepilogative dell’Agenzia delle Entrate che riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico, antisimici, finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici e gli interventi ammessi al Superbonus.

Tabelle Superbonus

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Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

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