Acquisto di DPI, sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro: tutte le regole per fruire del credito d’imposta al 60%

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare con cui spiega come beneficiare dei crediti d’imposta al 60% introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di DPI (come mascherine, guanti, camici ecc.), crediti che possono anche essere ceduti. Le spese dovranno riferirsi rigorosamente all’anno 2020 e dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con uno specifico modulo (disponibile nell’articolo).

Pubblicato il 11 Lug 2020

Sanificazione


L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare con cui spiega come beneficiare dei crediti d’imposta al 60% introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di DPI (come mascherine, guanti, camici ecc.), crediti che possono anche essere ceduti.

I crediti d’imposta riguardano tutte quelle spese che si sono rese necessarie per poter riavviare in sicurezza le attività produttive, dall’acquisto di termoscanner alla sanificazione di spogliatoi, sale riunioni ecc., dall’acquisto di software per il tracciamento a quello di barriere protettive. Le spese dovranno riferirsi rigorosamente all’anno 2020 e dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con uno specifico modulo di Comunicazione (disponibile in fondo all’articolo).

I termini per l’invio del modulo sono:

  • dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per il credito d’imposta sull’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per il credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto di DPI

Vediamo nel dettaglio tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (beneficiari, spese ammissibili, limiti, modalità di comunicazione) per fruire di queste agevolazioni.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Questo credito d’imposta copre “gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19”. Ci si riferisce quindi alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito d’imposta ammonta al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (quindi anche prima del 19 maggio) fino a un massimo di 80.000 euro. Calcolando la percentuale sull’importo di spesa massimo, si deduce che il credito potrà al massimo raggiungere 48.000 euro (che consiste quindi nel limite).

I beneficiari

La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico. In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta:

  • attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 (cliccando qui è possibile consultare l’elenco dei codici Ateco ammessi)
  • associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (cioè “tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR”, anche se non svolgono le attività comprese nell’allegato 1)

Su quali spese calcolare il credito d’imposta (sono compresi i software)

Per quanto riguarda le spese per le quali spetta il credito d’imposta, si dividono in due gruppi. Vi sono gli interventi agevolabili (cioè “quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus”), come:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”)

Attenzione però, perché questi interventi devono essere stati prescritti da “disposizioni normative” o previsti “dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali”.

Vi è poi il secondo gruppo degli investimenti agevolabili, cioè “quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti”.

Nel fare riferimento a “innovazione e sviluppo”, ci si riferisce agli “investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente”. Vi rientrano così i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Nell’individuare le spese ammissibili, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata dovranno fare riferimento al principio di cassa (quindi alla data dell’effettivo pagamento: un intervento iniziato a giugno 2020, ma pagato sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020).

Le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria dovranno fare invece riferimento al principio di competenza (cioè le spese nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020).

Il credito si calcola sulla spesa al netto dell’Iva, ovvero sull’imponibile.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta può:

  • essere utilizzato in compensazione (tramite modello F24), ma solo dall’1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (anche istituti di credito e altri intermediari finanziari) che possono successivamente cederlo a loro volta. Questa seconda opzione è valida fino al 31 dicembre 2021

Ma attenzione: si potrà fruire di una delle due opzioni solo dopo aver sostenuto le spese.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

Questo credito d’imposta copre le spese per “la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese, e non può superare i 60.000 euro. L’imposto massimo di spesa su cui calcolare il credito è quindi 100.000 euro.

I beneficiari sono individuati dalla norma nei “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

Le spese ammesse al credito d’imposta

Le spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio) su cui applicare il credito d’imposta si dividono in due categorie. Innanzitutto ci sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (come sale d’attesa, sale riunioni ecc.) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. La sanificazione si intende attuata con attività “finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato lemergenza epidemiologica Covid-19”: per dimostrare questa condizione serve l’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Attenzione: per beneficiare del credito d’imposta la sanificazione può anche essere svolta dai propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna (per calcolare le spese si dovrà ad esempio moltiplicare il costo orario del lavoro per le ore impiegate nell’attività).

Vi sono poi le spese per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (bisogna conservare per i controlli la documentazione che attesta la conformità), compresi quelli acquistati nel 2020 ma non necessariamente correlati alla sanificazione
  • prodotti detergenti e disinfettanti
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Anche in questo caso le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata devono fare riferimento al criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione (tramite modello F24)
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (e la spesa, come si è detto, deve essere sostenuta nel 2020). Si potrà usare quindi per ridurre le imposte sui redditi: l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi, ma non rimborsato
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), che possono a loro volta cederlo. Questa opzione può essere attuata entro il 31 dicembre 2021

Il soggetto a cui viene ceduto il credito (se non lo cede a sua volta) potrà utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi o in compensazione (ma la quota non utilizzata non può essere usata negli anni successivi o rimborsata).

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

I soggetti che accedono al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate:

  • le spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data della comunicazione
  • l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020

Per farlo occorre trasmettere con modalità telematiche all’Agenzia (anche tramite un intermediario) il Modulo di Comunicazione (disponibile e scaricabile in PDF in fondo all’articolo), su cui si possono indicare le spese sostenute per entrambi i crediti d’imposta.

Entro 5 giorni dalla presentazione del modulo l’Agenzia rilascia una ricevuta oppure rigetta la richiesta motivando la decisione.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. La Comunicazione può essere sostituita integralmente da un nuovo invio (tranne nel caso in cui il credito risulti ceduto). Per questo credito d’imposta occorre indicare nell’apposito campo del modulo il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati nell’elenco.

Se si sceglie di cedere questo credito d’imposta, la comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Questa comunicazione potrà avvenire dall’1 ottobre 2020.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

La Comunicazione relativa a questo credito d’imposta potrà essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Attenzione però, perché l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per rispettare il limite di spesa della norma (200 milioni), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile “è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020”. La percentuale sarà calcolata rapportando i 200 milioni “all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”. Solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà del 100%.

Anche in questo caso chi decide di cedere il credito d’imposta dovrà darne comunicazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Documenti utili

Di seguito è possibile consultare e scaricare in PDF il modulo per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di DPI.

comunicazione_ambienti_sanificazione_mod

Qui di seguito invece sono disponibili le istruzioni per la compilazione.

comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020

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Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

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