Dal 13 luglio 2020 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate (con procedura online) l’avvenuta cessione dei crediti d’imposta sugli affitti introdotti con il decreto Rilancio ed il Cura Italia. La comunicazione dovrà avvenire tramite un modulo apposito, consultabile e scaricabile in PDF in fondo all’articolo. Si tratta di due incentivi diversi.
Il primo, pari al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% di quello di affitto d’azienda, è valido per i mesi di marzo, aprile e maggio (a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno di questi mesi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente).
Il secondo invece, sempre pari al 60%, si applica al canone di locazione di marzo di botteghe e negozi.
Con il provvedimento pubblicato l’1 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che “i soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni”. Ma non solo: con un emendamento al decreto Rilancio, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, si dà la possibilità di cedere il credito d’imposta anche al locatore (previa sua accettazione), ottenendo così uno sconto sul canone di locazione pari all’importo del credito (60% o 30%, a seconda del tipo di affitto). Quando il decreto Rilancio sarà convertito in legge (entro il 18 luglio), sarà quindi possibile usufruire di questa ulteriore possibilità.
Per il momento è possibile effettuare la comunicazione solo per il soggetto cedente del credito d’imposta sugli affitti (per poter chiedere ad un intermediario bisognerà aspettare un nuovo provvedimento), che dovrà farlo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 “utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell0area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità”.
Nel modulo per la comunicazione dovranno essere inseriti alcuni dati, ovvero:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e (per il credito del decreto Rilancio) il tipo di contratto a cui si riferisce
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e (per il credito del decreto Rilancio) i mesi a cui si riferisce
- l’importo del credito d’imposta ceduto
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito
Il soggetto a cui viene ceduto il credito d’imposta potrà utilizzarlo “con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente”. Si può cederlo ad un nuovo soggetto (“entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione) oppure utilizzarlo in compensazione.
Per l’utilizzo in compensazione (che può avvenire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione), le istruzioni di compilazione del modello F24 e l’istituzione dell’apposito codice tributo avverrà in una successiva risoluzione.
È importante ricordare che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Di seguito è possibile consultare e scaricare in PDF il modulo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito d’imposta sugli affitti. Per la compilazione l’Agenzia ha fornito un’apposita guida.