Articolo aggiornato a seguito della pubblicazione del testo del Decreto 34 del 19 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale – Dagli indennizzi a fondo perduto ai bonus per i lavoratori. Dai fondi per le ricapitalizzazioni delle imprese alla sospensione dei versamenti fiscali. Il Decreto Rilancio (ex “aprile”, poi “maggio”) è stato ufficialmente approvato dal Governo dopo numerosi rinvii. Si tratta di un provvedimento di dimensioni notevoli, una manovra monstre da 55 miliardi di euro che interviene con un “mosaico di misure” su più livelli per dare risposta alle sfide e ai problemi emersi con l’emergenza da Covid-19. Misure che riguardano imprese, autonomi, famiglie, lavoratori.
In questo articolo vi proponiamo tutte le principali misure previste dal Decreto Rilancio con riferimento alle misure principali dedicate alle attività produttive e ai lavoratori del nostro Paese. Il testo che leggete si basa sul testo finale del decreto 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che potete scaricare in fondo all’articolo.
Indice degli argomenti
Il sostegno alle imprese: taglio dell’Irap, contributi a fondo perduto e ricapitalizzazioni
Non sono mancate le novità dell’ultim’ora. Tra le sorprese spiacevoli, segnaliamo che l’attesa proroga e rafforzamento del piano Transizione 4.0 non ha trovato posto nel Decreto Rilancio. Ci sono però altre novità positive, come il taglio generalizzato dell’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) per le imprese e i lavoratori con un volume di ricavi o di corrispettivi fino a 250 milioni di euro, escluse banche, società finanziarie, assicurazioni ed enti pubblici. In particolare, non saranno dovuti i versamenti del saldo 2019 e dell’acconto (pari al 40%) del 2020. Si stima che in media le imprese possano risparmiare in questo modo circa 2.000 euro a testa.
C’è poi un sistema di contributi a fondo perduto per imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’intento di questa misura è infatti sostenere “i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, da cui è escluso però il soggetto la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di contributo. Dal ristoro sono esclusi gli enti pubblici; gli intermediari finanziari; i liberi professionisti, i Co.Co.Co. (iscritti alla Gestione Separata Inps) e i lavoratori dello spettacolo che hanno diritto al bonus 600 euro di marzo; i dipendenti e professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Per poter ricevere il contributo, bisognerà aver registrato ad aprile 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019 (a meno che l’attività non risulti essere iniziata a partire dal primo gennaio 2019 o abbia il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti “i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”, cioè le prime “zone rosse”). L’importo dell’indennizzo (che è di minimo 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le imprese) è determinato applicando una percentuale sulle perdite di fatturato tra, appunto, aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% della differenza di fatturato per chi ha ricavi fino a 400.000 euro
- 15% per chi ha ricavi sopra a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- 10% per chi ha ricavi sopra a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
Riguardo alle modalità di presentazione della domanda di contributo, qui abbiamo spiegato ulteriori dettagli contenuti nel decreto.
Per le società più grandi (quelle con ricavi sopra a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro) il decreto prevede un sistema apposito di “rafforzamento patrimoniale”. Le misure si applicheranno solo per chi, mei mesi di marzo e aprile 2020, ha subito un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e valgono in occasione di aumenti di capitale effettuati entro il 31 dicembre 2020 (che, per ricevere i finanziamenti dello Stato di cui qui di seguito, dovranno essere di almeno 250.000 euro per società con ricavi di almeno 10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone).
La misura prevede innanzitutto un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale”. L’importo massimo su cui calcolare la percentuale è di 2 milioni di euro, e la partecipazione deve rimanere almeno fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, alle società oggetto di aumento di capitale, sarebbe riconosciuto un “credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto” (secondo il bilancio di esercizio 2020), fino a raggiungere al massimo il 30% dell’aumento di capitale stesso.
Ma la misura non finisce qui, perché lo stesso articolo del Decreto Rilancio prevede l’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI” per il “sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano”. L’obiettivo del fondo sarebbe quello di sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito emessi dalle società che eseguono l’aumento di capitale”. Come si è detto, queste società devono avere un volumi di ricavi tra 10 e 50 milioni di euro ed eseguire un aumento di capitale di almeno 250.000 euro. L’importo dello strumento finanziario sottoscritto dallo Stato avrà un valore compreso tra il triplo dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi del 2019. La durata di questo intervento è di sei anni (ma si potrà estinguerlo già dopo tre anni), al termine dei quali andrà riscattato dall’impresa. Se però la società beneficia di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (nell’ambito del Temporary Framework dell’UE in risposta al Covid-19) o prestiti agevolati, la somma di tutti questi strumenti non dovrà superare il valore maggiore tra il 25% dell’ammontare dei ricavi, il doppio dei costi di personale relativi al 2019 o il “fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto” (autocertificato). Non si pagheranno interessi se l’impresa si impegna a non ridurre il numero di dipendenti o se investe in digitalizzazione, innovazione o sostegno dell’ambiente. Le somme dovranno inoltre essere destinate al sostegno dei costi di personale o investimenti in capitale localizzato in Italia.
Infine, per le s.p.a. con sede in Italia di maggiori dimensioni (fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro) non appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario, è istituito un “Patrimonio Rilancio” da 50 miliardi presso Cassa Depositi e Prestiti (la cui durata è fissata a 12 anni) che potrà intervenire temporaneamente nel capitale delle società colpite dalla crisi connessa all’emergenza Covid-19, per esempio attraverso prestiti convertibili, aumenti di capitale o l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per il “salvataggio” e la “ristrutturazione” di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali con almeno 250 dipendenti “in stato di difficoltà economico-finanziaria” (saranno definite da un decreto del Ministero dell’Economia), viene istituito il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo potrà intervenire nel capitale di rischio di queste imprese o attuare misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Decreto Rilancio prevede la nascita presso l’Anpal del “Fondo Nuove Competenze”, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro. Le risorse serviranno coprire gli oneri relativi alle ore di formazione che possono essere previste dalle aziende nel 2020 a seguito di specifiche intese tra le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali operative per rimodulare l’orario di lavoro, finalizzandone una parte appunto a percorsi formativi.
Nascerà (o meglio ri-nascerà perché esisteva già molti anni fa) anche un team di dieci consulenti ed esperti specializzati in politica industriale che aiuteranno il Ministro dello Sviluppo Economico a “potenziare e rendere più efficace l’elaborazione delle politiche industriali nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19”, oltre a un altro team sempre da 10 persone per “potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali”.
Le misure per l’innovazione (senza potenziamento del piano Transizione 4.0)
Espunto dal Decreto Rilancio l’articolo dedicato al potenziamento del Piano Transizione 4.0, su cui stava lavorando il Ministero dello Sviluppo Economico, c’è invece l’articolo che prevede l’istituzione del “Fondo per il trasferimento tecnologico” da 500 milioni di euro, che prevede anche la nascita della “Fondazione Enea Tech”. C’è anche la proroga dei termini di consegna al 31/12/20120 per i beni strumentali ammissibili al beneficio del superammortamento ordinati con acconto pari al 20% del prezzo di acquisto entro lo scorso 31/12/2019.
Per quanto riguarda le start up innovative, si rifinanzia con 100 milioni di euro l’intervento “Smart & Start”, destinati al “rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato”. Per questo stesso obiettivo si aggiungono 200 milioni di euro al “Fondo di sostegno al venture capital” per sostenere investimenti nel capitale di start up e PMI innovative.
Le start up innovative potranno rimanere nella sezione speciale del registro delle imprese per ulteriori 12 mesi: si estende così di un anno anche il termine a pena di decadenza per l’accesso o la revoca di incentivi pubblici.
Si inserisce inoltre una detrazione Irpef del 50% sulle somme investite nel capitale sociale di una o più start up o PMI innovative (direttamente o tramite “organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative”), per investimenti massimi di 100.000 euro da mantenere per almeno 3 anni.
Per “facilitare l’incontro tra le imprese e gli ecosistemi per l’innovazione”, si stanziano 10 milioni di euro per garantire alle start up contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi forniti da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels.
Si istituisce infine un “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” da 50 milioni di euro: coprirà le spese per “interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti e per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie”.
La liquidità: dal taglio ad affitti e bollette al rinvio dei versamenti fiscali
Sul tema fiscale, il Decreto Rilancio mette la parola fine alla spada di Damocle delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva mentre introduce diverse misure per garantire a imprese e autonomi più liquidità per far fronte alle spese.
Innanzitutto, per imprese, autonomi, professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro (limite che non si applica alle strutture alberghiere), si introduce un credito d’imposta del 60% “del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”. Il credito al 60% si applica anche agli enti del terzo settore e religiosi. Nel caso di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda, il credito d’imposta scende al 30% del canone. Per calcolarne l’ammontare, si dovrà considerare i canoni dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale si fa riferimento a aprile, maggio e giugno), mentre per “i soggetti locatari esercenti attività economica” il presupposto per beneficiare del credito è di aver subito “una diminuzione di fatturato”, in ciascuno dei mesi per cui si vuole fruire del beneficio, “di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”. Si prevede poi che il credito possa essere ceduto al locatore e al concedente (ottenendo così uno sconto sul canone pari all’importo del credito), oppure “ad altri soggetti” come istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con uno stanziamento di 600 milioni di euro, si riducono inoltre le spese per le bollette elettriche su utenze “diverse dagli usi domestici” dei mesi di maggio, giugno e luglio 2020. In particolare, si interviene sulle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, in modo che:
- sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno
- le utenze con potenza disponibile sopra i 3,3 kW sono equiparate a quelle fino a 3 kW, riducendone in questo modo le tariffe
Sul fronte dei versamenti fiscali, sono rinviati ulteriormente dal 20 maggio al 16 settembre 2020 i versamenti di ritenute, Iva e contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese già beneficiarie della sospensione secondo quanto previsto dai decreti Cura Italia e Liquidità. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o attraverso al massimo 4 rate di pari importo.
Le notifiche delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate sono rinviate al primo settembre, mentre la consegna degli atti di accertamento slitta al 2021.
Per aumentare la disponibilità di liquidità dei cittadini, inoltre, il Decreto Rilancio intende “remunerare” i crediti tributari e contributivi disapplicando la compensazione tra crediti e debiti iscritti a ruolo. Previsto inoltre che il limite annuo dei crediti compensabili con il modello F24 passi da 700.000 euro a 1 milione.
Sarà rinviata infine all’1 gennaio 2021 l’introduzione di sugar tax e plastic tax, la cui entrata in vigore era prevista per quest’estate.
Sempre in tema fiscale, sono esentati dalla prima rata Imu del 2020 gli stabilimenti balneari e termali, gli immobili della categoria catastale D/2, gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e appartamenti per vacanze, i bed & breakfast, i residence e i campeggi (se i proprietari sono anche i gestori delle attività).
Ecobonus e Sismabonus al 110%
Come già annunciato nei giorni scorsi, il Decreto Rilancio contiene il potenziamento di Ecobonus e Sismabonus, che permetterà di usufruire di una detrazione d’imposta del 110% (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà anche essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto in fattura) o agli istituti di credito, richiedendo il visto di conformità sulla documentazione dell’intervento. Gli interventi per cui si applica il superbonus sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il limite di spesa detraibile è di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza, per quanto riguarda le parti comuni degli edifici, almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa detraibile (incluse quelle per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito) è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- se eseguiti congiuntamente a quelli fin qui elencati, si potrà beneficiare della detrazione al 110% anche per i normali interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus riguarda gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’attività d’impresa, arti e professioni) anche sulle seconde case (solo gli appartamenti, perché non devono essere edifici unifamiliari), dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
La condizione per poter beneficiare della detrazione è che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)”, prima e dopo i lavori.
L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati, come detto, può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa massimo di 48.000 euro e di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Anche l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se effettuata insieme agli interventi principali, potrà sfruttare il superbonus.
Anche per gli interventi antisismici la detrazione sale al 110% (Sismabonus). Se però il credito viene ceduto ad un’impresa di assicurazione con la stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione scende al 90%.
Come si è detto, si potrà cedere il credito e ottenere uno sconto in fattura. Per poterlo fare, servirà l’asseverazione da parte dei tecnici del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese rispetto all’intervento. Una copia dell’asseverazione andrà inviata per via telematica all’Enea. Se le attestazioni o le asseverazioni si riveleranno false, i soggetti che le hanno rilasciate rischiano una sanzione da 2.000 a 15.000 euro. Tali soggetti inoltre dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con un massimale di minimo 500.000 euro per la garanzia dell’eventuale risarcimento danni.
La possibilità della cessione del credito d’imposta con sconto in fattura si estende anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, antisismici, recupero o restauro facciate, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le misure per lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti
Il cosiddetto “pacchetto lavoro” del Decreto Rilancio presenta diverse novità, oltre a rinnovare e in alcuni casi potenziare alcune misure già introdotte dai precedenti decreti.
Innanzitutto, chi ha almeno un figlio minore di 14 anni avrà diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali fino alla cessazione dello stato di emergenza, a condizione che entrambi i genitori lavorino e che nel nucleo familiare non vi sia “un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa”. Il lavoro agile dovrà essere “compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Per i datori di lavoro del settore privato è previsto l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità smart working.
Con il Decreto Rilancio la Cassa Integrazione viene estesa di altre nove settimane, ma attraverso un meccanismo che spezza in due tranche (5+4) il totale di settimane di Cig che possono essere richieste dal datore di lavoro. In particolare, oltre alle 9 già concesse, fino al 31 agosto 2020 si potranno richiedere ulteriori 5 settimane di Cassa Integrazione (ma solo chi abbia già interamente fruito delle 9 settimane introdotte dal Cura Italia), mentre dal primo settembre al 31 ottobre si potranno richiedere altre 4 settimane. Le ulteriori 4 settimane possono essere fruite per periodi che inizino prima dell’1 settembre dai datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche. Per velocizzare il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali da parte dell’Inps, viene introdotto un sistema che permetterà di ricevere il trattamento entro un mese e mezzo dalla richiesta del datore di lavoro. Fino al 31 maggio si potrà ancora fare richiesta di Cig per riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa avvenute tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.
Il congedo parentale (con indennità pari al 50% della retribuzione) potrà essere utilizzato per altri 15 giorni (quindi 30 giorni in totale) per chi ha figli di età fino a 12 anni, nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Vengono aggiunte altre 12 giornate ai permessi retribuiti per chi ha figli portatori di handicap (legge 104), da usufruire nel periodo di maggio e giugno 2020.
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene esteso a 5 mesi (quindi altri tre mesi rispetto ai 60 giorni previsti dal Cura Italia). Inoltre, il datore di lavoro può revocare il licenziamento avvenuto dal 23 febbraio al 17 marzo, facendo contestualmente richiesta per il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga a partire dalla data del licenziamento stesso. Sarà così ripristinato il rapporto di lavoro, senza oneri né sanzioni. Inoltre, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro verrebbe applicato indistintamente a chi ha figli fino a 16 anni (e non più, come disposto dal Cura Italia, per figli tra i 12 e i 16 anni).
Con il Decreto Rilancio il bonus baby sitter viene aumentato di 600 euro (per un totale di 1.200 euro), e potrà essere usato anche per “la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”. Per i lavoratori medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, il bonus è aumentato da 1.000 a 2.000 euro.
La grande novità del Decreto Rilancio è l’istituzione del “Reddito di Emergenza” per due quote di importo variabile: dai 400 euro mensili per i single agli 800 massimi, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare.
Potranno fare domanda (entro la fine del mese di giugno) le famiglie che possiedono questi requisiti:
- residenza in Italia
- reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore all’importo del beneficio (come detto, variabile tra 400 e 800 euro)
- valore del patrimonio mobiliare familiare del 2019 inferiore a 10.000 euro (aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo oltre al richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro, più altri 5.000 nel caso sia presente nel nucleo un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)
- Isee inferiore a 15.000 euro
Il Rem non si può ottenere se si ha percepito o si percepisce il bonus da 600 euro, il Reddito di Cittadinanza, reddito lordo da lavoro dipendente pari all’ammontare del Rem, o se si è titolari di pensione. Sono inoltre esclusi dal beneficio i detenuti e chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Nel Decreto Rilancio si rinnova per il mese di aprile il bonus per autonomi, professionisti e Partite Iva da 600 euro, i cui beneficiari sono:
- Autonomi, professionisti e Partite Iva
- Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
- Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
- Lavoratori in somministrazione nel turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dall’1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 (senza altro rapporto di lavoro dipendente e senza essere beneficiari della Naspi)
- Lavoratori del settore agricolo (in questo caso il bonus di aprile scende a 500 euro).
- Anche chi beneficia del Reddito di Cittadinanza può ricevere il bonus fino al raggiungimento (nel cumulo) dell’ammontare dello stesso, mentre lo può ricevere anche chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità
Per il mese di maggio 2020, invece, è previsto un ulteriore bonus da 1.000 euro per i liberi professionisti titolari di Partita Iva (iscritti alla Gestione Separata dell’Inps) nel caso in cui abbiano subito una riduzione “comprovata” del reddito di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, e per i Co.Co.Co (sempre iscritti alla Gestione Separata Inps) che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto. Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato all’Inps e l’Agenzia delle Entrate farà le relative verifiche.
Questo bonus “aumentato” per il mese di maggio si estende anche ai dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione nel turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dall’1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 (senza altro rapporto di lavoro dipendente e senza essere beneficiari della Naspi).
Nel decreto si specifica anche che il bonus è riservato (con un importo di 600 euro sia per aprile che per maggio) anche per i seguenti lavoratori (dipendenti o autonomi):
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata dell’Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di Partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”, compresi i non titolari di pensione e con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro
Il bonus da 600 euro di marzo potrà essere richiesto fino a 15 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio.
La dotazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, utilizzato per garantire il bonus da 600 euro ai lavoratori iscritti alle Casse private, passa da 300 milioni a 1,150 miliardi. Le risorse serviranno a riconoscere “anche per i mesi di aprile e maggio 2020” il bonus da 600 euro riconosciuto per il mese di marzo 2020.
Nel Decreto Rilancio si estende poi al 31 luglio 2020 l’equiparazione al ricovero ospedaliero per i dipendenti “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, oltre che per chi ha certificazione di condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” che non vanno a lavoro.
I percettori di Naspi e Dis-Coll in scadenza tra l’1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 potranno beneficiarne (per un importo pari a quello ricevuto nell’ultimo mese) per altri due mesi a partire dal giorno di scadenza, a meno che non siano beneficiari del bonus 600 euro, di quello per i lavoratori domestici e di quello per i lavoratori sportivi. Chi percepisce il reddito di cittadinanza, Naspi e Dis-Coll potrà beneficiare per altri due mesi della sospensione delle misure di condizionalità (ad esempio non sarà necessario cercare un lavoro).
Si eliminano fino al 30 agosto 2020 gli effetti del Decreto Dignità sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, come l’obbligo di causale.
È introdotto inoltre un bonus mensile per i lavoratori domestici che abbiano subito uno o più contratti di lavoro da più di 10 ore settimanali alla data del 23 febbraio 2020, e che non convivano con il datore di lavoro e non siano percettori del Reddito di Emergenza. L’importo è di 1.000 euro complessivi per aprile e maggio 2020, che l’Inps erogherà in un’unica soluzione.
Le misure dedicate a imprese e professionisti del Mezzogiorno
Alcuni articoli del Decreto Rilancio riguardano fondi dedicati a specifici territori, tra cui quelli del sud Italia. Innanzitutto si incrementa la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne con 60 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e 30 per il 2022, “anche per consentire ai Comuni di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale” dovute all’epidemia da Covid-19.
Salgono poi i crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle strutture produttive delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare:
- sale dal 12% al 25% il credito d’imposta per le grandi imprese (con almeno 250 addetti e fatturato di almeno 50 milioni; oppure con totale di bilancio pari almeno a 43 milioni di euro)
- sale dal 12% al 35% il credito d’imposta per le medie imprese (con almeno 50 addetti e fatturato di almeno 10 milioni di euro)
- sale dal 12% al 45% il credito d’imposta per le piccole imprese (con meno di 50 addetti e fatturato o totale di bilancio fino a 10 milioni di euro)
È infine introdotto un contributo a fondo perduto volto a sostenere la liquidità di imprese e autonomi finanziati dall’agevolazione “Resto al Sud”, che agevola la nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno. L’importo del contributo (erogabile solo dopo il completamento dei programmi di spesa già agevolati) è di:
- 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale
- 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa, fino ad un importo massimo di 40.000 euro
Il testo del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale
Nella nottata tra il 19 e il 20 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34. Potete scaricarlo qui (peso: 11 MB)