Transizione 4.0, tutti i dettagli della proposta del Mise per rafforzare il piano

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formulato il testo della norma che potrebbe già entrare nel prossimo Decreto Rilancio. Si prevede la proroga del Piano Transizione 4.0 (ex Impresa 4.0, ex Industria 4.0) a tutto il 2022 con l’aumento di alcune aliquote tra cui l’ex superammortamento (dal 6% al 10%). C’è anche la sanatoria per l’indebita fruizione del credito d’imposta per R&S. Le misure varrebbero oltre 14 miliardi per il periodo 2022-2027. Tutti i dettagli nell’articolo.

Pubblicato il 08 Mag 2020

transizione 4.0


La proposta è stata formulata: il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo nero su bianco il testo della norma che prevede la proroga al 31/12/2022 e il rafforzamento del Piano Transizione 4.0 (ex Impresa 4.0, ex Industria 4.0). Si tratta – dicevamo – di una proposta di modifica che, come viene specificato nelle note della bozza, troverà spazio “solo nel caso in cui si voglia fare lo scostamento di bilancio anche per il 2021”. Questo perché il decreto in fase di approvazione – l’ex decreto aprile ora rinominato Decreto Rilancio – ha il compito di mettere in campo gli ormai famosi 55 miliardi di risorse per rinnovare ammortizzatori sociali e altre misure a supporto del lavoro e dell’impresa, ma con impatto già sul 2020, anno per il quale il Piano Transizione 4.0 è stato già finanziato nell’ultima legge di bilancio. Gli effetti delle modifiche, quindi, si rifletterebbero sul futuro e non è detto che ci sia la volontà politica di ipotecare sin d’ora uno stanziamento a valere sui prossimi anni.

Il “valore” del pacchetto di stimolo per l’acquisto dei beni strumentali è stimato in 11,3 miliardi nel periodo 2022-2027 a supporto di investimenti pari a 53,4 miliardi di euro.

Il pacchetto di supporto alle attività di Ricerca Sviluppo e Innovazione genererebbe un credito di imposta annuale di circa 893,4 milioni di euro, con un maggior corso, rispetto a quello attuale, di circa 2,6 miliardi.

La proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 varrebbe invece 150 milioni annui, quindi 300 milioni in tutto oltre ai 150 già stanziati per il 2020.

Complessivamente si tratta quindi di un pacchetto da oltre 14 miliardi in cinque anni.

Come cambierebbe il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali

In primo luogo si attuerebbe l’effettiva stabilizzazione al triennio del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali (ex superammortamento e iperammortamento). Attualmente l’incentivo scade a dicembre 2020, con eventuali proroghe per la consegna al giugno 2020 per i beni strumentali o al dicembre 2021 per i beni 4.0 in caso di versamento di un acconto pari al 20% del prezzo del bene entro la fine del 2020. La bozza prevede la proroga di tutte le scadenze al 31/12/2022.

Ma, come promesso già a inizio marzo dal ministro Stefano Patuanelli e come confermato a Innovation Post da Andrea Bianchi, cambierebbero anche alcune aliquote.

Il credito d’imposta per i beni strumentali “semplici”, quello che ha sostituito il superammortamento, passerebbe dall’attuale 6% al 10%. L’aliquota poi sarebbe elevata al 15% per gli “investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile“.

La modifica – spiega la nota illustrativa – “risponde alla necessità di rilanciare gli investimenti delle imprese italiane indipendentemente dalla dimensione e dal settore economico: si ricorda che l’analoga misura (cd. superammortamento) è stata utilizzata da oltre un milione di imprese”.

Cambierebbe anche il meccanismo del cosiddetto “recapture“: attualmente la legge prevede, al comma 193, che “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto”. In altre parole, cedere o spostare all’estero un bene prima della fine del secondo anno dell’acquisto comporta la perdita del beneficio con obbligo di restituzione dell’incentivo. La bozza di modifica prevederebbe invece che il “recapture” scatti quando la vendita avvenga prima del 31 dicembre del secondo anno successivo “a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione”.

Ci sono poi altri interventi di non trascurabile rilevanza. In barba ai propositi di semplificazione – e in analogia agli obblighi documentali previsti per il credito d’imposta ricerca e sviluppo e per il credito d’imposta formazione 4.0 – si introduce un obbligo di certificazione dei costi sostenuti. A parziale storno del fastidio arrecato, si specifica che “per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Inoltre, è disposto che la perizia che attesta la riconducibilità dei beni agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti di interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere “asseverata” e non semplice. Infine, si stabilisce una procedura di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate con riferimento alla qualificazione e alla classificazione dei beni alle attività di accertamento; analoga disposizione è prevista per il credito ricerca, sviluppo e innovazione.

Il credito d’imposta in Ricerca Sviluppo e Innovazione

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative verrebbe prorogato a tutto il 2022.

Ma anche in questo caso sarebbero previste diverse novità, a partire dalle aliquote. Quella del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo passerebbe dal 12% al 20% e contestualmente si alzerebbe da 3 a 5 milioni di euro il beneficio massimo per impresa. Per le attività d’innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’aliquota passerebbe dal 10% al 15% e il beneficio massimo da 1,5 a 2 milioni di euro.

Poi si chiarisce che le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con soggetti esteri aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo non sono ammissibili al credito d’imposta solo nel caso di commesse a soggetti non residenti.

Si prevedono modifiche di coordinamento formale per uniformare le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di innovazione e design a quelle previste per la Ricerca e Sviluppo.

Anche in questo caso si introduce la necessità di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle spese sostenute.

La sanatoria per chi ha utilizzato indebitamente il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo tra il 2015 e il 2018

Un’altra misura proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (indipendentemente dalla revisione delle aliquote e dalla proroga del piano) prevede la regolarizzazione fiscale di chi ha fruito indebitamente del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo tra il 2015 e il 2018, anche nel caso in cui il fatto sia già stato accertato da atti istruttori, atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi. Si potrà infatti riversare l’importo del credito non spettante senza sanzioni e interessi, dilazionando la restituzione in massimo quattro rate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce infatti le “difficoltà tecniche e le incertezze che hanno caratterizzato la disciplina fino al periodo d’imposta 2018”, oltre ai molti interventi avvenuti sul tema ad opera del Ministero stesso e dell’Agenzia delle Entrate, anche “in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese”.

Potranno beneficiare di questa sorta di sanatoria anche le imprese che abbiano sbagliato a quantificare o individuare le spese ammissibili al credito d’imposta, ma restano esclusi chiaramente i casi in cui il beneficio fiscale sia risultato da “condotte fraudolente”, “simulate”, “false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi” o di false fatture.

Il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico per questa soluzione prevede che l’impresa che intende sfruttare il riversamento spontaneo dovrà farne richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2020 (l’agenzia espliciterà le modalità “entro il 31 luglio 2020”). L’importo del credito d’imposta indebitamente utilizzato dovrà essere restituito entro il 31 dicembre 2020, ma come anticipato c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in quattro rate (una ogni anno fino al 2023, con la prima pari al 10% e le restanti tre al 30%).

Formazione 4.0

La bozza prevede la proroga al 31/12/2022 anche del credito d’imposta per la formazione 4.0.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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