Si potranno utilizzare già dal gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in funzione dei beni – o della loro interconnessione nel caso dei beni 4.0 – i nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali introdotti con l’ultima legge di bilancio. È la stessa Agenzia delle Entrate, con la sua risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, a dissipare il timore che occorresse aspettare invece l’emergere del credito dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dal Decreto fiscale.
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Il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio
Con l’ultima legge di bilancio è stata introdotta una significativa revisione degli strumenti agevolativi per l’acquisizione di beni strumentali, abbandonando il sistema della maggiorazione degli ammortamenti.
E così dall’1 gennaio di quest’anno per favorire gli investimenti delle imprese sono previsti tre tipi di credito d’imposta:
- un credito d’imposta del 6% al posto del superammortamento per investimenti fino a 2 milioni di euro
- un credito d’imposta del 40% al posto dell’iperammortamento per investimenti in beni 4.0 fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per investimenti di ammontare compreso tra 2,5 milioni e 10 milioni
- un credito d’imposta del 15% per investimenti in beni immateriali (software).
Il testo della legge di bilancio prevede che tutti questi crediti di imposta possano essere fruiti esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali (tre per gli investimenti in software) “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190”.
L’articolo 3 del Decreto Fiscale
La questione sorge però perché l’articolo 3 del Decreto Fiscale – poi diventato legge 157/2019 – prevede che la compensazione dei crediti di imposta superiori a 5.000 euro possa essere fatta valere solo dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi (o dell’istanza da cui il credito emerge).
Questa disposizione, che fa parte di un pacchetto di misure atte ad arginare l’indebito utilizzo di crediti d’imposta, aveva fatto quindi pensare che fosse necessario aspettare questo termine anche per fruire dei nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. Una bella differenza, perché – a titolo di esempio – per un acquisto effettuato nel 2020 il credito d’imposta sarebbe stato fruibile non da gennaio 2021, ma da ottobre 2021.
Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, tuttavia, ha insistito in diverse uscite pubbliche sul fatto che l’incentivo sarebbe stato fruibile anticipatamente rispetto a super e iperammortamento e cioè dal gennaio dell’anno successivo a quello dell’acquisizione.
Per dissipare ogni dubbio su questo dettaglio di non poca importanza da più parti si auspicava un pronto intervento sull’argomento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Intervento che non si è fatto attendere. Con la risoluzione n. 110/E del 31/12/2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a far luce sulle disposizioni previste dall’articolo 3 del Decreto Fiscale.
L’Agenzia, allo scopo di agevolare l’applicazione delle disposizioni, allega al provvedimento una tabella con tutti i codici attualmente esistenti relativi ai possibili crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24.
Naturalmente la tabella non prevede specificamente i nuovi crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali, che sono stati appena introdotti e per i quali non esistono ancora i codici tributo, ma opera un raggruppamento molto chiaro delle voci secondo la natura e la tipologia dei crediti. Le categorie sono: agevolazioni e quadro RU; imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; sostituti d’imposta.
Nella risoluzione 110, l’Agenzia delle Entrate dice espressamente che “sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione: a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA”.
Viene così esclusa la categoria “agevolazioni e quadro RU” della quale fanno parte già il credito d’imposta per la Formazione 4.0 e altri crediti d’imposta previsti da norme agevolative. A questa categoria apparterranno anche i nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.
Gli altri chiarimenti della risoluzione
Per le compensazioni alle quali invece si applica il dettato del Decreto Fiscale, l’Agenzia chiarisce che “l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui” e che “ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui […] sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24”.
Inoltre l’articolo 3 del Decreto Fiscale “non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP”, mentre si continuerà ad applicare alla compensazione dei crediti IVA, che era già prevista. Ad eccezione di questi ultimi, quindi, i crediti 2018 potranno essere compensati, “senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati””.
Da ultimo l’Agenzia ricorda l’altra norma introdotta con il Decreto Fiscale, e cioè che, per fruire delle compensazioni di crediti d’imposta, occorrerà utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24.